Avis juridique important
81/1012/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1981, che conclude la procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni televisori monocromi portatili originari della Repubblica di Corea
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 19/12/1981 pag. 0049
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1981
the conclude la procedura antidumping riguardante le importazioni di alcuni televisori monocromi portatili originari della Repubblica di Corea
( 81/1012/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 3017/79 del Consiglio , del 20 dicembre 1979 , relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ( 1 ) , in particolare l ' articolo 9 ,
dopo aver inteso il parere espresso dal comitato consultivo istituito da detto regolamento ,
considerando che nel settembre 1980 la Commissione ha ricevuto un ricorso introdotto dalla European Association of Consumer Electronics Manufacturers ( EACEM ) , a nome dei produttori di televisori monocromi portatili olandesi , francesi e italiani , la cui produzione collettiva rappresenta la quasi totalità della produzione comunitaria del settore ; che , in un secondo tempo , i fabbricanti tedeschi di questi prodotti hanno appoggiato detto ricorso ; che il ricorso conteneva elementi di prova riguardo all ' esistenza di pratiche di dumping per i televisori monocromi portatili della voce Nimexe 85.15-27 originari della Corea , nonchù di un pregiudizio da esse derivante ;
considerando che detti elementi di prova erano sufficienti per giustificare l ' apertura di un ' indagine ; che , con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ( 2 ) , la Commissione ha pertanto annunciato l ' apertura di un ' indagine relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni televisori monocromi portatili originari della Corea e ha avviato un ' indagine in materia a livello comunitario ;
considerando che , per determinare l ' entità del dumping e del pregiudizio che ne deriva , la Commissione ha cercato di ottenere e di verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie , e , a tale scopo , ha inviato questionari ai fabbricanti e agli esportatori coreani del prodotto in questione , nonchù agli importatori notoriamente interessati ;
considerando che , nel febbraio/marzo 1981 , la Commissione ha inviato questionari anche alle ventinove ditte francesi , italiane , olandesi e tedesche , a nome delle quali è stato introdotto il ricorso , per consentire a ciascuna ditta di dimostrare il pregiudizio causatole dalle importazioni di televisori monocromi portatili dalla Corea ; che alle ditte è stato chiesto di rispondere entro la fine di marzo 1981 ;
considerando che , al termine della scadenza , erano pervenute risposte soltanto da sette ditte , delle quali solo una ha fornito le informazioni richieste nel questionario , mentre dalle altre sei risposte risultava che le ditte interessate non ritenevano di aver subito un pregiudizio a causa delle importazioni dei prodotti in questione dalla Corea ;
considerando che , nonostante ripetute richieste della Commissione all ' EACEM per ottenere risposte più circostanziate dai suoi membri , alla fine del settembre 1981 , vale a dire sei o sette mesi dopo l ' invio dei questionari , erano giunte soltanto altre sei risposte ; che di queste sei risposte quattro contenevano le informazioni richieste nel questionario , mentre dalle altre due risultava che le ditte interessate non ritenevano che le importazioni dei prodotti in questione dalla Corea avessero arrecato loro un pregiudizio ; che gli altri 16 produttori non hanno risposto ; che la Commissione ha compiuto un ' analisi dettagliata delle cinque risposte ricevute ;
considerando che , la risposta del principale produttore comunitario con servizi in Francia , in Italia e nel Regno Unito , indicava che le sue vendite nella Comunità erano salite da 137 000 apparecchi nel 1977 a 241 000 nel 1978 , quindi a 258 000 nel 1979 e a 282 000 nel 1980 , con un aumento parallelo della propria produzione ;
considerando che il solo altro produttore francese che abbia risposto ha dichiarato che le sue vendite sono avvenute unicamente sul mercato francese ; che dalla Corea sono stati importati in Francia O apparecchi nel 1977 , 7 apparecchi nel 1978 , O nel 1979 e 515 apparecchi nel 1980 ; che volumi così esigui di importazioni non potevano provocare un pregiudizio ;
considerando che gli altri due produttori italiani che hanno risposto hanno dichiarato che le loro vendite erano avvenute unicamente sul mercato italiano ; che le importazioni di televisori dalla Corea in Italia sono salite da 212 apparecchi nel 1977 a 26 420 nel 1980 ; che tuttavia , nello stesso periodo , le importazioni da Taiwan sono passate da 751 apparecchi a 204 206 ; che , di conseguenza , non è provato che un qualche pregiudizio subito dai produttori italiani sia stato causato dalle importazioni dalla Corea ;
considerando che l ' unico produttore tedesco che abbia fornito una risposta ha dichiarato che le sue vendite erano avvenute in Germania e nei paesi del Benelux ; che le importazioni dalla Corea su questi mercati erano salite da 254 305 apparecchi nel 1977 a 535 704 nel 1980 ; che , benchù le importazioni su questi mercati di Taiwan fossero passate da 289 158 apparecchi nel 1976 a 956 650 nel 1980 , sussisteva qualche prova del fatto che il produttore tedesco potesse aver subito un pregiudizio a causa delle importazioni dalla Corea ; che , pertanto la Commissione ha cercato di verificare l ' informazione fornita dal produttore ; che , tuttavia , nonostante rinnovate richieste della Commissione detto produttore non ha mai facilitato la Commissione nel tentativo di svolgere un ' indagine in loco , ostacolandola anzi notevolmente ; che la Commissione , di fronte a questo atteggiamento è giunta alla conclusione che fosse poco probabile che questa ditta avesse subito un grave pregiudizio ;
considerando che , alla luce dei fatti suesposti , la Commissione è giunta alla conclusione che non sia provato il pregiudizio provocato ad un ' industria comunitaria dalle importazioni di televisori monocromi portatili originari della Corea ; che di conseguenza , non è possibile determinare se queste importazioni abbiano formato oggetto di dumping ; che , pertanto , la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni televisori monocromi portatili dalla Corea va conclusa ,
DECIDE QUANTO SEGUE :
Articolo unico
La procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni televisori monocromi portatili originari della Repubblica di Corea è conclusa .
Fatto a Bruxelles , il 17 dicembre 1981 .
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
( 1 ) GU n . L 339 del 31 . 12 . 1979 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . C 25 del 5 . 2 . 1981 , pag . 3 .
RETTIFICHE
Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 2730/79 della Commissione , del 29 novembre 1979 , recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all ' esportazione per i prodotti agricoli
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 317 del 12 dicembre 1979 )
A pagina 4 , articolo 1 , paragrafo 1 ,
- primo trattino :
anzichù : « articoli 18 » ,
leggi : « articoli 20 » ;
- undicesimo trattino :
anzichù : « articolo 21 » ,
leggi : « articolo 23 » .
Seconda rettifica al regolamento ( CEE ) n . 3340/81 della Commissione , del 20 novembre 1981 , relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di fazzoletti originari di Macao
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 338 del 25 novembre 1981 )
Pagina 10 , allegato , colonna « Unità » ,
anzichù : « 1 000 pezzi » ;
leggi : « tonnellate » .
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