Avis juridique important
81/1013/CEE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1981, relativa all' aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981
Gazzetta ufficiale n. L 367 del 23/12/1981 pag. 0027 - 0028
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CONSIGLIO
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 1981
relativa all ' aiuto eccezionale della Comunità per la ricostruzione delle zone sinistrate in seguito al terremoto avvenuto in Grecia nel febbraio/marzo 1981
( 81/1013/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
considerando che talune popolazioni greche sono state gravemente colpite dai sismi del febbraio/marzo 1981 e che bisogna attenuare l ' incidenza di questa catastrofe sulla situazione economica e sociale delle stesse ;
considerando che le zone colpite da detti sismi si estendono , in particolare , sulle parti occidentali di Atene e del Pireo nonchù sulle città di Corinto , Loutraki , Megara , Thivai , Kiato , Preveza ed altre centoquaranto località ;
considerando il carattere del tutto eccezionale di questa situazione a cui occorre porre rimedio in maniera rapida ed efficace ;
considerando che la decisione 78/870/CEE del Consiglio , del 16 ottobre 1978 , che abilita la Commissione a contrarre prestiti per promovere gli investimenti nella Comunità ( 2 ) , offre un mezzo per contribuire alla realizzazione dell ' obiettivo prestabilito ;
considerando che bisogna prevedere che i prestiti concessi a questo effetto sia nel quadro del nuovo strumento comunitario , sia a valere sulle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti , beneficino di bonifici d ' interesse a carico del bilancio generale delle Comunità ;
considerando che la Banca europea per gli investimenti si è dichiarata disposta a cooperare per l ' applicazione della presente decisione ;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri d ' azione specifici all ' uopo necessari ,
DECIDE :
Articolo 1
L ' articolo della decisione 78/870/CEE è completato dai commi seguenti :
« La Commissione è abilitata a contrarre , a titolo eccezionale ed unico , a nome della Comunità economica europea , prestiti intesi a finanziare investimenti destinati alla ricostruzione dei mezzi di produzione e alla ricostruzione delle infrastrutture economiche e sociali , incluso l ' alloggio , nelle zone colpite dai sismi avvenuti in Grecia nel mese di febbraio/marzo 1981 .
L ' importo di tali prestiti non può superare l ' equivalente di 80 milioni di ECU in capitale , previa detrazione delle operazioni che potrebbero essere effettuate dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie per gli stessi obiettivi » .
Articolo 2
Possono beneficiare di un bonifico d ' interesse a carico del bilancio generale delle Comunità europee i prestiti concessi , nel limiti di 80 milioni di ECU in capitale , a favore di investimenti realizzati nelle zone colpite dei terremoti avvenuti in Grecia nel febbraio/marzo 1981 sia dalla Banca europea per gli investimenti a valere sulle risorse proprie , sia a titolo del nuovo strumento comunitario in virtù dell ' articolo 1 della decisione 78/870/CEE .
Articolo 3
In base ai progetti presentati dalle autorità greche , la Commissione concede ogni anno bonifici d ' interesse . Il tasso del bonifico è fissato a 3 % all ' anno per un periodo massimo di dodici anni .
Articolo 4
I prestiti , quando sono formulati , pagabili o rimborsabili nella moneta di uno Stato membro , possono essere conclusi unicamente con il consenso , delle autorità competenti di tale Stato .
Articolo 5
Il controllo finanziario e il controllo dei conti della Commissione si effettuano in conformità delle disposizioni de trattati e del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee .
Articolo 6
Le modalità di applicazione della presente decisione sono stabilite dalla Commissione .
Articolo 7
La Commissione informa annualmente il Consiglio ed il Parlamento europeo sulle operazioni effettuate nell ' applicazione della presente decisione .
Articolo 8
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1981 .
Fatto a Bruxelles , addì 14 dicembre 1981 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . HOWE
( 1 ) GU n . C 287 del 9 . 11 . 1981 , pag . 83 .
( 2 ) GU n . L 298 del 25 . 10 . 1978 , pag . 9 .
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