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81/974/CEE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 1981, che approva le deroghe, previste dall'Italia, a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per i tuberi-seme di patate originari del Canada (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 10/12/1981 pag. 0060
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 1981
che approva le deroghe , previste dall ' Italia , a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per i tuberi-seme di patate originari del Canada
( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede )
( 81/974/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione contro l ' indicazione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE del Consiglio ( 2 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 2 ,
vista la comunicazione dell ' Italia del 18 settembre 1981 ,
considerando che , a norma della direttiva 77/93/CEE , i tuberi-seme di patate originari d ' America possono , in linea di massima , essere introdotti nella Comunità soltanto se è stata soppressa la loro facoltà germinativa , tenuto conto del rischio di introduzione del Potato spindle tuber virus , e se sono originari di regioni notoriamente esenti da Corynebacterium sepedonicum ;
considerando tuttavia che , a norma dell ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera c ) , punto iii ) , della predetta direttiva , gli Stati membri possono prevedere deroghe per quanto riguarda il requisito della soppressione della facoltà germinativa quando non sia da temersi una propagazione di organismi ; che tali deroghe sono soggette ad approvazione in conformità dell ' articolo 14 , paragrafo 2 ;
considerando che in Italia l ' importazione di tuberi-seme di patate della varietà Kennebec , originari delle province canadesi Nuovo Brunswick e Isola Principe Edoardo , è una necessità e che detto Stato membro ha dichiarato che prevede di introdurre le deroghe sopra menzionate ;
considerando che è noto che le due province in oggetto non sono esenti da Potato spindle tuber virus nù da Corynebacterium sepedonicum ;
considerando che il Canada sta attuando un programma di eradicazione riguardante detti organismi nocivi ; che tale programma non ha ancora potuto produrre i suoi effetti ; che esso comprende tuttavia un controllo ufficiale degli stabilimenti designati per la produzione del materiale di base di tuberi-seme , nonchù di talune zone particolarmente adatte alla produzione di tuberi-seme ;
considerando che la propagazione degli organismi nocivi in causa sembra possa essere esclusa se saranno rispettate determinate condizioni tecniche , che dovranno essere particolarmente rigorose , in attesa degli definitivi del programma di eradicazione ;
considerando che occorre pertanto approvare le deroghe previste dall ' Italia , purchù corredate dei requisiti tecnici di cui sopra e siano applicabili soltanto per un periodo limitato ;
considerando che la durata di tale periodo è determinate dalle scadenze previste per l ' applicazione dell ' allegato IV , parte A , punto 24 , della direttiva 77/93/CEE , nella sua versione originale , e dell ' articolo 15 , paragrafo 2 bis , della direttiva 66/403/CEE del Consiglio , del 14 giugno 1966 , relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ( 3 ) modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE ( 4 ) ;
considerando che la presente decisione ha lo scopo , conformemente al penultimo considerando della direttiva 81/561/CEE , di costatare a livello comunitario che sono soddisfatte le condizioni fitosanitarie ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . Si approva che l ' Italia preveda , conformemente all ' articolo 14 , paragrafo 1 , lettera c ) , punto iii ) , della direttiva 77/93/CEE e nell ' ambito del suo allegato IV , parte A , punto 24 , prima alternativa nella versione iniziale , deroghe all ' articolo 5 , paragrafo 1 , e all ' articolo 12 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo trattino della stessa direttiva , per quanto riguarda i requisiti di cui all ' allegato IV , parte A , punto 25 , per i tuberi-seme di patate della varietà Kennebec originari delle province canadesi Nuovo Brunswick e Isola Principe Edoardo , alle condizioni fissate al paragrafo 2 .
2 . Ai fini del paragrafo 1 si applicano le seguenti condizioni :
a ) i tuberi-seme sono la prima discendenza diretta di tuberi delle categorie « Pre-ùlite » , « Élite I » , « Élite II » o « Élite III » prodotti in stabilimenti qualificati per la produzione di tuberi-seme delle categorie « Pre-ùlite » o « Élite I » e che sono ufficiali o ufficialmente designati e controllati a tal fine ;
b ) i tuberi-seme sono stati prodotti in zone costituite in settori di produzione di patate da seme ovvero in settori comparabili situati in zone diverse da quelle designate come « zona di rischio » per quanto riguarda la presenza di Potato spindle tuber virus e di Corynebacterium sepedonicum ;
c ) i tuberi-seme sono stati ufficialmente certificati come tuberi-seme di patate rispondenti almeno ai requisiti stabiliti per la categoria di « base » ;
d ) un campione viene prelevato ufficialmente da ogni partita costituita da prodotti di un solo produttore e destinata all ' Italia . Il campione è costituito approssimativamente dall ' 1 % dei tuberi della partita , fino ad un massimo di 1 000 tuberi . I campioni sono esaminati nei laboratori ufficiali per accertare l ' eventuale presenza di Potato spindle tuber virus o di Corynebacterium sepedonicum . Gli esami sono effettuati secondo metodi appropriati , comprendenti almeno :
- per quanto riguarda il Potato spindle tuber virus il « bulk testing » del materiale di patata di partenza , seguendo il metodo PAGE previo passaggio su piante di pomodoro , e
- per quanto riguarda il Corynebacterium sepedonicum , i metodi « Gramstaining » , « Latex-agglutination » o « Immunofluorescenza » , secondo il caso ;
e ) il certificato fitosanitario richiesto viene compilato soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di Potato spindle tuber virus o di Corynebacterium sepedonicum è stata scoperta in occasione degli esami di cui alla precedente lettera d ) . Il certificato deve inoltre precisare il nome dello stabilimento definito alla lettera a ) e del settore di cui alla lettera b ) , e indicare che le condizioni di cui alla lettere da a ) a d ) sono rispettate ;
f ) in Italia vengono ufficialmente prelevati per sondaggio , dalle partite importate , campioni destinati agli esami ufficiali definiti alla lettera d ) . Le partite rimangono sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzate o utilizzate fino alla conferma che nessuna traccia di Potato spindle tuber virus o di Corynebacterium sepedonicum è stata scoperta in occasione di tali esami . Il totale di tutti i lotti importati per la commercializzazione non deve eccedere una quantità che sia adeguata per gli esami sopra indicati , tenuto conto delle attrezzature disponibili per essi ;
g ) le patate ottenute da tuberi-seme importati non sono certificate come « tuberi-seme di patate » e sono utilizzate unicamente come patate da consumo . Inoltre , esse sono commercializzate esclusivamente in Italia ;
h ) i fabbricati , contenitori , materiali d ' imballaggio , veicoli , apparecchi per il trasporto , di cernita o di preparazione che sono stati in contatto con i tuberi-seme importati devono essere almeno puliti e disinfettati prima di essere messi a contatto di altre patate .
Articolo 2
L ' approvazione di cui all ' articolo 1 scade il 31 dicembre 1982 . Essa viene revocata prima di tale data qualora si costata che le condizioni fissate all ' articolo 1 , paragrafo 2 , non sono state sufficienti per prevenire l ' introduzione degli organismi nocivi considerati o non sono state rispettate .
Articolo 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 9 novembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 20 .
( 2 ) GU n . L 14 del 16 . 1 . 1981 , pag . 23 .
( 3 ) GU n . L 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2320/66 .
( 4 ) GU n . L 203 del 23 . 7 . 1981 , pag . 52 .
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