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81/980/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione di un accordo in seguito ai negoziati e consultazioni tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi di vari prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 359 del 15/12/1981 pag. 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0223
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0223
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 3 dicembre 1981
concernente la conclusione di un accordo in seguito ai negoziati e consultazioni tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi di vari prodotti agricoli
(81/980/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che la Commissione, conformemente al mandato affidatole dal Consiglio il 16 dicembre 1980, ha avviato consultazioni con la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di formaggi ed è pervenuta ad un accordo soddisfacente, su base di reciprocità, con tale paese;
considerando che la Commissione, conformemente all'autorizzazione accordatale dal Consiglio il 28 aprile 1981, ha avviato negoziati con la Repubblica di Finlandia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed è pervenuta ad un accordo accettabile con tale paese,
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, comprendente:
- un accordo temporaneo di disciplina concertata tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia per gli scambi reciproci di formaggi;
- uno scambio di lettere relativo al risultato dei negoziati tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.
Per il Consiglio
Il Presidente
T. KING
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