Avis juridique important
81/987/CEE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 1981, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 16/12/1981 pag. 0029
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 1981
relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana
( 81/987/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 15 ,
considerando che la decisione 81/442/CEE ( 3 ) della Commissione , tenuto conto , tra l ' altro , della situazione sanitaria esistente nella Repubblica del Botswana e delle misure applicate dalle autorità di tale paese per combattere l ' afta epizootica ed evitare la propagazione della malattia in altre regioni indenni , ha concesso agli Stati membri la facoltà di autorizzare le importazioni nel loro territorio , in determinate condizioni e da determinate regioni , di carni fresche in provenienza dal suddetto paese ;
considerando che dei focolai di afta epizootica da virus esotico si sono manifestati saltuariamente in talune zone settentrionali della Repubblica del Botswana ; che tuttavia altre zone del paese sono indenni da diversi anni da tale malattia ;
considerando che vengono applicate misure rigorose , tra cui in particolare il divieto degli spostamenti di animali vivi , ad eccezione di quelli destinati alla macellazione immediata , dai distretti settentrionali di Ngamiland , Chobe , North-East e Central ai distretti di Ghanzi , Kweneng , Kgatlend , South-East , Southern e Kgalagadi , che sono indenni dalla malattia ; che le zone settentrionali sono chiaramente demarcate e separate dalle zone indenni dalla malattia ; che in tutto il paese vengono applicate opportune misure per sorvegliare gli spostamenti di bovini e per rivelare ogni eventuale focolaio della malattia ;
considerando che l ' autorità veterinaria centrale del Botswana ha confermato che il Botswana è indenne da afta epizootica dal mese di settembre 1980 e che informerà gli Stati membri e la Commissione ogniqualvolta apparirà un nuovo focolaio di questa malattia ; considerando che durante il periodo di produzione di carni per l ' esportazione verso la CEE e durante i sette giorni antecedenti nessun animale deve essere spostato dal nord del Botswana verso la restante parte del territorio ; che l ' autorità veterinaria competente del Botswana ha assicurato ha assicurato che la Commissione e gli Stati membri saranno informati prima della ripresa della macellazione di bestiame proveniente dal nord del Botswana ;
considerando che la Repubblica del Botswana può attualmente essere autorizzata ad esportare verso la Comunità , nell ' ottemperanza di nuove condizioni , le carni fresche di animali provenienti da regioni indenni da vari anni da afta epizootica ; che le competenti autorità del Botswana hanno assicurato che le carni destinate alla Comunità saranno accuratamente separate , in sede di produzione , di manipolazione e di conservazione , da quelle che non rispondono alle norme della presente decisione ;
considerando che la presente decisione verrà riesaminata alla luce degli sviluppi della situazione sanitaria nel Botswana , in particolare per quanto riguarda le manifestazioni di afta epizootica , la politica seguita in materia di vaccinazione , la designazione di zone cuscinetto e la designazione delle zone in provenienza dalle quali è ammessa l ' esportazione di carni verso la Comunità ;
considerando che le condizioni di polizia sanitaria degli Stati membri , ai sensi dell ' articolo 16 della direttiva 72/462/CEE , relative alle importazioni di carni dal Botswana , non sono state ancora fissate sul piano comunitario ; che , in attesa dell ' entrata in vigore di tali norme , gli Stati membri hanno facoltà di applicare le disposizioni nazionali di polizia sanitaria in ordine all ' importazione di carni provenienti dal Botswana ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Il divieto di cui all ' articolo 14 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE non si applica ai seguenti distretti della Repubblica del Botswana ; Ghanzi ( ad esclusione del settore nord-occidentale del distretto stesso , denominato « Ghanzi-Farms » ) , Kweneng , Kgatlend , South-East , South-East , Southern e Kgalagadi .
Articolo 2
Se uno Stato membro autorizza l ' importazione nel proprio territorio di carni fresche ottenute esclusivamente da carcasse disossate di animali della specie bovina , provenienti dai distretti di cui all ' articolo 1 e macellati in uno dei distretti stessi , si applicano le seguenti condizioni :
- le carni devono rispondere alle esigenze del certificato sanitario allegato alla presente ; tale certificato deve scortare le carni durante il loro trasporto sino allo Stato membro importatore ;
- le carni non devono entrare nel territorio dello Stato membro importatore prima di 21 giorni dalla data di macellazione ;
- le carni devono essere ottenute da bovini dai distretti di cui all ' articolo 1 , la cui macellazione dev ' essere di almeno sette giorni posteriore alla fine delle operazioni di macellazione del bestiame proveniente dal Botswana settentrionale e delle operazioni di pulitura e disinfezione del macello di Lobatse .
Articolo 3
La decisione 81/442/CEE è abrogata .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 24 novembre 1981 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .
( 2 ) GU n . L 186 dell ' 8 . 7 . 1981 , pag . 20 .
( 3 ) GU n . L 168 del 25 . 6 . 1981 , pag . 27 .
ALLEGATO
CERTIFICATO SANITARIO
relativo a carni fresche ( 1 ) di carcasse disossate ( 2 ) di animali della specie bovina provenienti dal Botswana
Numero di riferimento del certificato di sanità :
Ministero :
Servizio :
Riferimento :
( facoltativo )
I . Identificazione delle carni :
Carni ( 3 ) di :
( specie animali )
Natura dei pezzi ( 4 ) :
Natura dell ' imballaggio :
Numero dei pezzi o degli imballaggi :
Peso netto :
II . Provenienza delle carni :
Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto :
Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento riconosciuto :
III . Destinazione delle carni :
Le carni sono spedite da :
( luogo di spedizione )
a :
( paese e luogo di destinazione )
col seguente mezzo di trasporto ( 5 ) :
Nome ed indirizzo dello speditore :
Nome ed indirizzo del destinatario :
IV . Attestato sanitario :
Il sottoscritto , veterinario ufficiale , certifica :
1 . che le carni fresche di carcasse disossate sopra descritte :
a ) provengono da bovini :
- nati ed allevati nella Repubblica del Botswana , che hanno soggiornato , almeno durante i dodici mesi precedenti oppure dalla nascita , in uno o più dei seguenti distretti : Ghanzi , ad esclusione della zona nord-occidentale , denominata « Ghanzi-Farms » , Kweneng , Kgatlend , South-East , Southern e Kgalagadi ;
- che , in conformità delle disposizioni legislative , recano un marchio indicante la regione di provenienza ;
- che non erano stati vaccinati contro l ' afta epizootica almeno negli ultimi dodici mesi ;
- che , durante il percorso verso il macello , non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni prescritte dalle dicisioni della Comunità economica europea attualmente in vigore per eventuale esportazione delle loro carni uno Stato membro , e - se del caso - sono stati trasportati con mezzi sottoposti a pulizia e disinfezione prima del carico ;
- che , all ' ispezione sanitaria ante mortem , effettuata presso il macello nelle 24 ore precedenti la macellazione , sono stati oggetto , in particolare , di un esame della bocca e delle unghie dal quale non è stato evidenziato alcun sintomo di afta epizootica ;
- che sono stati macellati dopo l ' entrata in vigore della decisione 81/442/CEE ( data di macellazione ) : ... ) ;
b ) sono state ottenute in un macello nel quale non si è riscontrata afta epizootica da virus esotico per lo meno negli ultimi tre mesi ;
c ) sono state conservate in luoghi nettamente separati da qualli in cui sono depositate le carni che non soddisfano alle condizioni di esportazione verso lo Stato membro previste dalle vigenti decisioni della Comunità economica europea ;
d ) sono state liberate dal maggior numero possibile di ghiandole linfatiche accessibili ;
e ) provengono da carcasse che hanno subito una maturazione ad una temperatura ambiente superiore a + 2° C , della durata minima di 24 ore , dopo la macellazione e prima del disossamento ;
2 . che , durante il periodo compreso fra l ' arrivo nel macello dei bovini ed il compimento delle operazioni di imballaggio in casse o cartoni delle carni provenienti da detti animali , nel macello o nel laboratorio di sezionamento non si trovano animali o carni ( escluse le carni imballate in casse o cartoni e depositate in luoghi speciali ) non rispondenti alle condizioni prescritte dalle vigenti decisioni della Comunità economica europea per l ' esportazione di carni in uno Stato membro .
Fatto a ... il
Bollo
( firma del veterinario ufficiale )
( 1 ) Carni fresche : tutte le parti adatte al consumo umano degli animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento tale assicurare la loro conservazione ; tuttavia , le carni trattate per mezzo del freddo sono considerate fresche .
( 2 ) Carcassa : il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento , eviscerazione , asportazione delle estremità delle membra in corrispondenza del carpo e del tarso , della testa , della coda e delle mammelle ed inoltre , per i bovini , dopo scuoiatura .
( 3 ) È autorizzata soltanto l ' importazione di carni fresche di carcasse disossate di bovini dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili .
( 4 ) L ' importazione delle carni fresche di carcasse è autorizzata soltanto dopo disossamento totale .
( 5 ) Per i vagoni ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione , per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome della nave .
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