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82/860/CEE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1982, relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.077 - Cafeteros de Colombia) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 21/12/1982 pag. 0031 - 0035
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1982
relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/30.077 - Cafeteros de Colombia)
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(82/860/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 3 e 6,
vista la domanda di attestazione negativa e la notifica effettuata dalla Federación Nacional de Cafeteros de Colombia il 29 aprile 1980, completata il 2 marzo 1981, conformemente all'articolo 4 del regolamento n. 17,
vista la decisione della Commissione del 20 luglio 1982 di avviare la procedura,
dopo aver dato modo all'impresa interessata di manifestare il suo punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e a quelle del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (2),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
(1) Sulla base di informazioni ricevute in merito alla commercializzazione del caffè verde nella CEE, la Commissione ha avuto conoscenza dei contratti d'approvvigionamento conclusi, per il 1978, dalla Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (in appresso FNC) con i suoi clienti della CEE.
(2) Di conseguenza, presso l'ufficio della FNC di Bruxelles, il 25 aprile 1979 è stato compiuto un accertamento, in esito al quale la Commissione ha ottenuto copia dei contratti di approvvigionamento per il 1979, conclusi fra la FNC da un lato e i suoi acquirenti dall'altro.
(3) La FNC ha notificato i contratti di approvvigionamento il 29 aprile 1980, chiedendo alla Commissione di rilasciarle un'attestazione negativa o un'esenzione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE.
A. Il mercato del caffè verde
(4) Il caffè verde consumato nella CEE è importato dall'Africa o dall'America latina. Esistono tre principali tipi di caffè verde: gli « Arabica », i « Robusta » e i « Milds Arabica ». La Colombia, secondo produttore mondiale del caffè dopo il Brasile, è il principale produttore di caffé verde del tipo « Mild Arabica ».
(5) Secondo la FNC, il caffè colombiano detiene il 19,68 % del mercato della CEE. Nel 1978, il caffè colombiano rappresentava, nelle importazioni di caffè, rispettivamente il 33,58 % nella Repubblica federale di Germania, il 14,69 % in Danimarca, il 4,37 % in Francia, il 2,34 % in Italia, il 28,34 % nei Paesi Bassi, l'1,31 % nel Regno Unito e il 16,10 % in Belgio e nel Lussemburgo.
(6) In considerazione degli squilibri prodottisi fra le esigenze dei paesi produttori e il fabbisogno dei paesi consumatori di caffè, un accordo internazionale sul caffè è stato stipulato sotto l'egida dell'ONU dagli Stati interessati nel 1962 e modificato nel 1968 e nel 1976.
(7) L'accordo internazionale sul caffè ha come obiettivo, fra l'altro, di equilibrare in modo duraturo la produzione e il consumo di caffè e di assicurare un equo livello dei prezzi tenuto conto delle fluttuazioni spesso eccessive dell'offerta e della domanda a livello mondiale.
(8) Tutti gli Stati membri della Comunità fanno parte dell'accordo, e la Comunità stessa ne è firmataria.
B. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(9) Il governo colombiano ha creato, con un decreto del 1940, il Fondo nazionale del caffè quale strumento destinato a facilitare la commercializzazione del caffè colombiano tanto sul mercato nazionale quanto all'estero. L'articolo 10 di detto decreto prevede la creazione di un ente preposto, fra l'altro, alla gestione di tale fondo. La FNC, che era stata creata nel 1927, è stata incaricata nel 1940 dell'amministrazione del fondo. Si tratta di un organismo semipubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato, che raggruppa tutti i produttori di caffè di Colombia, e le cui funzioni sono state precisate dal decreto n. 2630 del 9 novembre 1960. Il suo compito principale consiste nell'organizzare la commercializzazione del caffè verde di Colombia sui mercati esteri.
(10) L'articolo 20 del suo statuto dispone che scopo della FNC è difendere e promuovere il settore del caffè di Colombia. Uno dei suoi compiti principali, menzionato nella stesso articolo, undicesimo comma, è di acquistare il caffè verde presso i produttori in Colombia e di rivenderlo sul mercato interno e all'estero.
(11) La sede della FNC, il cui personale è nominato dal ministero degli affari esteri colombiano, e da esso dipende, è a Bogotà in Colombia, ma essa ha creato uffici all'estero e in particolare nella CEE, in Italia, in Danimarca e in Belgio.
(12) La FNC organizza la commercializzazione di tutto il caffè verde proveniente dalla Colombia. A tal fine essa stipula con i torrefattori situati nella CEE dei contratti-tipo annuali, oggetto della presente procedura.
(13) Questi contratti sono gli stessi, che il caffè sia venduto dalla FNC direttamente o da un esportatore privato che abbia acquistato la merce in Colombia. In entrambi i casi, i contratti contengono clausole identiche in ordine alla rivendita del caffè. Essi lasciano invece al torrefattore la facoltà di scegliere il venditore (FNC o esportatore privato) e di negoziare liberamente il prezzo di vendita, quando il venditore è un esportatore privato.
(14) In Francia e in Belgio, a causa della molteplicità di piccoli torrefattori, la FNC ha preferito concludere contratti identici con due società distributrici: Saca di Parigi e Installe di Anversa. L'elenco dei torrefattori ai quali queste società distributrici sono autorizzate a fornire del caffè verde di Colombia è stabilito in maniera limitativa dalla FNC. Ma alcuni torrefattori importanti di questi due paesi stipulano i loro contratti direttamente con la FNC.
C. Il contenuto degli accordi in questione
(15) Il contenuto essenziale dei contratti annuali di approvvigionamento che la FNC stipula con i torrefattori e i distributori designati può riassumersi come segue:
(16) a) Il contratto-tipo prevede due meccanismi di prezzo, a seconda della provenienza del caffè verde colombiano.
(17) Da un lato, quando il torrefattore acquista il caffè direttamente dalla FNC, il prezzo non potrà superare di più di 4 centesimi alla libbra la quotazione media dei caffè di tipo mild non colombiani alla data del contratto, calcolata in base ai prezzi indicativi dell' International Coffee Agreement (ICO), fissati giornalmente dall'Organizzazione internazionale del caffè. (18) D'altro lato, quando il caffè verde è stato acquistato presso un esportatore privato, il torrefattore beneficerà di un ritocco del prezzo pagato quando la quotazione media di caffè mild non colombiani risulta inferiore a detto prezzo, in modo da limitare la differenza di prezzo a 4 centesimi per libbra.
(19) b) Il contratto prevede anche una garanzia di prezzo nel tempo e un sistema di sconti, quale che sia la provenienza del caffè.
(20) Da un lato, la FNC garantisce un adeguamento ad eventuali ribassi della quotazione del caffè verde colombiano durante 45 giorni dalla data della polizza di carico.
(21) D'altro lato, ogni ordine registrato beneficia di uno sconto per quantità. Il quantitativo ordinato rientrerà in una delle fasce stabilite dalla FNC nei suoi contratti di vendita (esempio: da 1 a 15 000 sacchi, da 75 001 a 100 000 sacchi, o da 600 001 a 700 000 sacchi). A seconda della fascia in cui figura, l'ordine potrà beneficiare di un ribasso fino a 5 dollari USA per sacco per tutto il quantitativo ordinato. L'acquirente avrà pertanto sempre interesse ad acquistare il quantitativo massimo di sacchi per poter beneficiare del massimo sconto sulla totalità dei sacchi.
(22) I vantaggi sono concessi uniformemente a tutti i torrefattori e distributori con i quali la FNC stipula un contratto ovunque siano stabiliti nel mercato comune.
(23) c) I contratti di approvvigionamento stipulati con i torrefattori contengono una clausola (clausola 15) che li obbliga a utilizzare il caffè verde nei loro impianti di torrefazione. Ciò esclude che il caffè verde possa essere rivenduto ad un altro torrefattore e, nei contratti relativi al 1978 e al 1979, l'inosservanza di tale divieto era anche espressamente sanzionata dall'immediata risoluzione del contratto (clausola 15 nel 1978 e clausola 14 nel 1979).
(24) I contratti di approvvigionamento stipulati con i distributori contengono del pari una clausola (clausola 15) che li obbliga a vendere il caffè soltanto a determinati gruppi di torrefattori situati in Francia e in Belgio rispettivamente, precisando che questi torrefattori non avranno il diritto di rivendere il caffè verde.
(25) Inoltre, la FNC si riserva un diritto di vigilanza sulla corretta applicazione di tale clausola e ogni violazione implica l'immediato scioglimento del contratto.
(26) In seguito alla notificazione dei contratti di vendita in oggetto, la Commissione ha inviato alla FNC una lettera in cui precisava che le suddette clausole potevano costituire infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE e invitava la FNC a modificarle. In seguito a tale lettera, la FNC ha proposto di includere le seguenti clausole nei contratti del 1981:
(27) Per quanto riguarda i contratti stipulati direttamente con i torrefattori:
« All coffee covered by this Agreement is intended for use in the roasting plant(s) of the buyer. In order to sell any quantity of this coffee in green form, the buyer must obtain previous authorization from FNC. In presenting his request, the buyer should indicate: name of possible purchaser, number of lot and other identification marks, quantity and reasons for making the sale. This authorization will not be unreasonably withheld ».
(28) Per quanto riguarda i contratti stipulati con i distributori:
« All coffee covered by this Agreement is to be sold by the buyer in green form, to a group of clients previously authorized by FNC and listed in a separate letter. If one of the authorized clients wants to resell any quantity of this coffee in green form, the buyer must obtain previous authorization from FNC. In presenting his request, the buyer must indicate names of both authorized client who wants to resell and prospective purchaser, together with number of lot and other identification marks, quantity, and reasons for making the resale. The authorization from FNC will not be unreasonably withheld ».
(29) Nonostante i servizi della Commissione abbiano comunicato alla FNC che queste proposte non sembravano ancora compatibili con l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, i rappresentanti della FNC hanno trasmesso alla Commissione, in seguito alla notifica effettuata, i contratti definitivi conclusi per il 1981 e contenenti le clausole menzionate più sopra.
I contratti per il 1982 contengono la stessa clausola dei contratti del 1981.
(30) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti ricevuta dalla Commissione il 22 settembre 1982, la FNC ha dichiarato di aver deciso, in considerazione delle obiezioni della Commis sione, di sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 1983 la clausola che vietava la rivendita del caffè verde colombiano.
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
A. Applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE
(31) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese che possono pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
(32) La FNC è un'impresa ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1. Essa vende infatti il caffè verde di cui è proprietaria e stipula contratti commerciali con gli acquirenti di caffè verde colombiano.
(33) Alcune clausole contenute nei contratti conclusi tra la FNC e i torrefattori o i distributori hanno per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune per i motivi esposti in appresso.
a) Restrizioni della concorrenza
1. Limitazioni alla rivendita
(34) La clausola 15 (clausola 14 nei contratti per il 1979) contenuta nei contratti stipulati con i torrefattori o con i distributori prescrive che tutto il caffè verde oggetto dei contratti venga torrefatto, nel primo caso, all'acquirente e, nel secondo caso, dai torrefattori autorizzati.
(35) Ciò equivale a vietare ai torrefattori di acquistare il caffè verde per rivenderlo allo stato verde, come risulta dai contratti relativi agli anni 1978, 1979, 1980; quanto ai distributori, essi possono rivendere caffè allo stato verde soltanto ai torrefattori del loro gruppo.
(36) I contratti del 1978 e del 1979 stipulavano inoltre che l'inosservanza di questa regola avrebbe comportato il loro immediato scioglimento.
Per il 1981 e il 1982, la rivendita può essere accettata solamente previo accordo della FNC, il che nulla cambia sul piano della restrizione, in quanto si tratta di un diritto di veto unilaterale a favore della FNC.
(37) Infatti, il fatto che la nuova clausola 15 disponga che « this authorization will not be unreasonably withheld » non significa che la FNC rinuncerà al suo diritto di veto.
In altri termini, questi contratti vietano o limitano qualsiasi vendita di caffè verde da parte di un torrefattore ad un altro torrefattore e da parte di un distributore ad un torrefattore non autorizzato.
(38) Di conseguenza, la concorrenza sul mercato del caffè verde di Colombia commercializzato dalla FNC è, se non proprio inesistente, quanto meno alterata sensibilmente.
(39) Questa restrizione imposta alla libertà economica dei torrefattori e dei distributori limita la concorrenza in seno alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.
2. Effetto combinato del sistema di sconti
(40) A causa della natura stessa del sistema di sconti, la FNC sapeva che i torrefattori avrebbero cercato di effettuare acquisti in gruppo (anche per altri colleghi oltre che per soddisfare il proprio fabbisogno) in modo da ottenere prezzi più vantaggiosi, se i contratti avessero offerto loro questa possibilità.
(41) Gli acquisti in gruppo consentono ai torrefattori di procurarsi il caffè verde per il proprio fabbisogno e per un'eventuale rivendita sul mercato, a condizioni più vantaggiose, che potrebbero ripercuotersi sui prezzi di vendita del caffè torrefatto.
(42) La restrizione di concorrenza di cui al punto 1 è pertanto aggravata dal fatto che viene a risentirne anche il prezzo di vendita ai consumatori.
b) Pregiudizio al commercio tra Stati membri
(43) La clausola 15 dei contratti in oggetto implica un divieto di esportare: essa incide pertanto sul commercio fra Stati membri.
(44) Con l'inserimento nei contratti della clausola 15, la FNC rende estremamente difficile se non impossibile qualsiasi interpenetrazione del mercato del caffè verde colombiano. Essa riesce in tal modo a frazionare il mercato del caffè verde in tante entità isolate quanti sono gli acquirenti di caffè colombiano, tanto più che essa organizza la commercializzazione di tutto il caffè verde colombiano venduto ai torrefattori nella CEE.
(45) Il divieto in questione ha un effetto sensibile sugli scambi di caffè verde fra gli Stati membri poiché quello colombiano rappresenta il 19,68 % del caffè verde venduto nella CEE e per alcuni paesi, come la Repubblica federale di Germania può rappresentare fino a un terzo delle importazioni di caffè verde. (46) Questa situazione ha pertanto per effetto di pregiudicare il commercio fra Stati membri ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.
B. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE
(47) Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per une parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
(48) Il divieto di rivendita incluso nei contratti tra la FNC e i torrefattori e i distributori non contribuisce a migliorare la distribuzione del caffè colombiano nella CEE in quanto riduce, al contrario, gli sbocchi aperti agli acquirenti del suddetto prodotto nella CEE.
(49) Tale divieto di rivendita non può perseguire nessun altro degli obiettivi di cui all'articolo 85, paragrafo 3.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La clausola 15 (14 per il 1979) del contratto annuale stipulato fra la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia e i torrefattori situati nella CEE da un lato e Installe e Saca dall'altro, per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981 e 1982, costituisce un'infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE.
Articolo 2
La domanda di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE è respinta.
Articolo 3
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia non dovrà più inserire tale clausola in ogni contratto che essa sipulerà con i torrefattori situati nella CEE o con Installe e Saca.
Articolo 4
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Avenida Jimenez n. 7-65, Bogotà - DE 1 - Colombia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1982.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
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