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82/861/CEE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1982, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/29.877 - British Telecommunications) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 21/12/1982 pag. 0036 - 0043
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 decembre 1982
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 86 del trattato CEE
(IV/29.877 - British Telecommunications)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(82/861/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,
visto il ricorso presentato il 22 giugno 1979, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17, da Telespeed Services Limited contro United Kingdom Post Office,
vista la decisione del 18 aprile 1980 di avviare la procedura nel caso in questione,
dopo aver dato modo allo United Kingdom Post Office di manifestare il suo punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento n. 17 e a quelle del regolamento n. 99/63 della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle condizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (2),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
A. British Telecommunications
(1) British Telecommunications è un ente di diritto pubblico creato dal Telecommunications Act del 1981, legge del Parlamento del Regno Unito.
(2) In base al Telecommunications Act del 1981, British Telecommunications è tenuto a fornire servizi di telecomunicazione e detiene il monopolio legale della gestione dei sistemi di telecomunicazione in tutto il Regno Unito.
(3) Durante la maggior parte del periodo nel corso del quale le attività di cui si parlerà in seguito ebbero luogo, i servizi di telecomunicazione attualmente forniti da British Telecommunications venivano forniti da United Kingdom Post Office in base al Post Office Act del 1969, legge del Parlamento del Regno Unito. A decorrere dal 1o ottobre 1981 British Telecommunications si è assunto i compiti di United Kingdom Post Office nel settore dei servizi di telecomunicazione in base al menzionato Telecommunications Act del 1981.
(4) L'adozione del Telecommunications Act del 1981 fa parte delle misure adottate dal governo del Regno Unito nell'intento d'incoraggiare la concorrenza nel campo delle telecomunicazioni.
(5) Sia British Telecommunications che United Kingdom Post Office verranno qui di seguito chiamati « BT ».
B. La convenzione e l'unione internazionale delle telecomunicazioni
(6) Tutti gli Stati membri della CEE sono firmatari della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (ITC), la quale stabilisce obiettivi e strutture dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Il Comitato consultivo telegrafico e telefonico internazionale (CCITT) è uno degli organi permanenti dell'ITU.
(7) A norma del punto 11.1 (2) dell' ITC, il CCITT ha il compito di esaminare le questioni tecniche, operative e tariffarie relative alla telegrafia e alla telefonia e di emettere raccomandazioni in merito. Membri di diritto del CCITT sono le amministrazioni delle telecomunicazioni di tutti i paesi membri dell'ITU e tutti gli enti riconosciuti che operano privatamente, che, con l'approvazione del paese membro che li ha riconosciuti, desiderino partecipare ai lavori del comitato. BT è uno di questi enti riconosciuti che operano privatamente.
(8) In base all'articolo 44 dell'ITC , gli Stati membri sono tenuti ad osservare le disposizioni della convenzione e i regolamenti amministrativi e ad adottare i provvedimenti necessari ad imporre l'osservanza di tali disposizioni agli enti operanti privatamente che sono stati da essi autorizzati a creare e a gestire impianti di telecomunicazioni e che effettuano servizi internazionali. Il punto 1.1 (2) del regolamento telegrafico stabilisce che « nell'attuare i principi contenuti nei regolamenti, le amministrazioni (o gli enti riconosciuti che operano privatamente) dovrebbero conformarsi alle raccomandazioni del CCITT e a tutte le istruzioni che fanno parte di dette raccomandazioni per ogni questione non disciplinata dai regolamenti ».
C. Ritrasmissione di messaggi telefonici e telex nel Regno Unito
(9) Tariffe, modalità e condizioni relative al servizio di telecomunicazione nel Regno Unito erano e vengono tuttora definite da BT in « Schemes » (regolamentazioni) adottati in base all'articolo 28 del Post Office Act del 1969 e all'articolo 21 del Telecommunications Act del 1981.
a) Istruzioni per i telex del 1971
(10) Lo « Scheme » adottato nel 1971 dal Post Office per i telex conteneva le disposizioni seguenti, le quali proibivano di fatto l'attività delle agenzie private di ricetrasmissione di messaggi commerciali:
« 21 (2) Salvo quanto diversamente stabilito da licenze concesse dal Post Office all'utente (di telex) o con il consenso scritto del Post Office, né l'utente né altri possono ricevere, direttamente, indirettamente o in qualsiasi altro modo, un compenso per l'uso dell'impianto dell'utente da parte o per conto di terzi (. . . . . .) ».
b) « Schemes » T7/1975 e T1/1976
(11) In considerazione del fatto che le agenzie di ricetrasmissione di messaggi possono svolgere un servizio utile per i clienti del Regno Unito, nel Post Office Telex Scheme del 1975 (Scheme T7/1975) la suddetta disposizione fu sostituita dal punto 43 (2), che stabiliva tra l'altro che « un utente può utilizzare il proprio impianto (telex) per inviare e ricevere messaggi per conto di terzi e può permettere a terzi di utilizzare il suo impianto per inviare e ricevere messaggi per loro proprio conto ». Il punto 43 (2) (b) (iii) stabiliva la condizione che « l'importo riscosso da un utente per ricevere e inoltrare messaggi, i luoghi di provenienza e di destinazione dei quali sono situati fuori del Regno Unito o dell'isola di Man, non deve essere tale da consentire al mittente del messaggio un inoltro ad un prezzo inferiore di quello che il mittente stesso avrebbe pagato se avesse chiamato direttamente via telex il destinatario ultimo del messaggio ».
(12) Le suddette disposizioni furono rimesse in vigore col titolo « Restrizione all'assegnazione di servizi telex e all'uso di impianti telex » del punto 70 (2) del Post Office Telecommunications Scheme del 1976 (Scheme T1/1976), in vigore dal 1o giugno 1976 al 20 gennaio 1978.
(13) Per quanto riguarda il punto 43 (2) (b) dello Scheme T7/1975, successivamente rinumerato 70 (2) (b) (iii) nello Scheme T1/1976, BT constatò che dal punto di vista amministrativo era impossibile sorvegliare la situazione per assicurare che le agenzie di ricetrasmissione di messaggi non offrissero, per i messaggi telex tra paesi terzi, prezzi inferiori alle tariffe di altre amministrazioni.
c) Agenzie di ricetrasmissione di messaggi
(14) Approfittando del fatto che le tariffe delle telecomunicazioni del Regno Unito - soprattutto nei collegamenti con l'America del Nord - sono inferiori a quelle di alcuni paesi dell'Europa continentale (fra l'altro a causa di politiche tariffarie differenti, quali canoni di abbonamento più bassi e tariffe più elevate per le chiamate, e di divergenze di costi reali), e del fatto che le fluttuazioni valutarie talvolta rendevano le tariffe britanniche ancora più vantaggiose, numerose agenzie di comunicazioni operanti nel Regno Unito hanno iniziato, nello scorso decennio, a ritrasmettere messaggi provenienti da e destinati a località situate fuori del Regno Unito. Le agenzie di ricetrasmissione attualmente esistenti nel Regno Unito sono circa cento, undici delle quali risultavano operanti nel settore della ritrasmissione di comunicazioni tra paesi terzi al momento della pubblicazione dello Scheme T1/1978 (vedi punto 16).
Queste agenzie di ricetrasmissione
i) offrono di ricevere messaggi telex provenienti da persone o da altre agenzie di ricetrasmissione di telex situate all'estero e di inoltrarli via telex a persone o altre agenzie di ricetrasmissione situate in altri paesi. Questo servizio può essere particolarmente utile quando il medesimo messaggio (ad esempio una descrizione dettagliata di merci per le quali si richiedono offerte) dev'essere trasmesso ad un gran numero di destinatari esteri; ovvero ii) ricevono dai loro clienti, tramite la rete telefonica pubblica, messaggi sotto forma di dati trasmessi da elaboratori situati all'estero (soprattutto dagli Stati Uniti) e li inoltrano in altri paesi sotto forma di dati che, a destinazione, sono ricevuti in forma visiva, o come messaggi stampati o come immagini su schermo.
d) Raccomandazione del CCITT F 60, punto 3.5
(15) Nell'ottobre 1976 il CCITT adottò la raccomandazione F 60 relativa ai metodi di gestione dei telex, il cui punto 3.5, intitolato « restrizioni per l'esercizio delle stazioni telex », contiene le seguenti disposizioni:
« Le amministrazioni e gli enti privati riconosciuti dovrebbero rifiutare di mettere il servizio telex a disposizione di agenzie di ricetrasmissione di messaggi telegrafici note per essere state create allo scopo di inviare o ricevere telegrammi da ritrasmettere telegraficamente per sottrarsi al pagamento della tariffa intera dovuta per il percorso completo. Le amministrazioni devono rifiutare di fornire servizi internazionali telex a clienti la cui attività vada considerata come violazione delle funzioni demandate ad un'amministrazione, perché forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni ».
e) Scheme T 1/1978
(16) In applicazione diretta o indiretta della raccomandazione F 60 del CCITT, punto 3.5, nel Post Office Telecommunication Scheme 1978 (Scheme T1/1978), entrato in vigore il 21 gennaio 1978, BT ha modificato come segue T1/1976 (estratti):
« 44 (2) (a) senza l'autorizzazione scritta del Post Office l'abbonato (del telefono) che operi nel settore della ricetrasmissione di messaggi per conto di terzi servendosi del proprio impianto telefonico e/o che permetta a terzi di usare il proprio impianto telefonico allo scopo di inviare e ricevere messaggi per loro conto, non può usare o permettere di usare il proprio impianto telefonico per inviare verso o ricevere da località situate fuori del Regno Unito e dell'isola di Man messaggi destinati ad essere presentati da ultimo in forma visiva »;
« 70 (2) (b) messaggi (telex) provenienti dall'esterno del Regno Unito e dell'isola di Man non possono essere inoltrati verso destinazioni situate al di fuori del Regno Unito e dell'isola di Man;
(c) messaggi provenienti dall'esterno del Regno Unito e dell'isola di Man non possono essere inoltrati a destinazioni situate all'interno del Regno Unito e dell'isola di Man a meno che non vengano ricevuti come chiamate telex effettuate direttamente all'impianto dell'abbonato da parte dell'emittente del messaggio (. . . . . .);
(d) messaggi provenienti dal Regno Unito e dall'isola di Man non possono essere inoltrati a destinazioni situate fuori del Regno Unito e dell'isola di Man a meno che non vengano inviati come chiamate telex effettuate dall'impianto dell'abbonato direttamente alla persona cui il messaggio è destinato da parte dell'emittente del messaggio ».
(17) Nell'agosto 1978, BT ha inviato una circolare a tutte le agenzie di comunicazioni del Regno Unito richiamando la loro attenzione sui suddetti emendamenti e spiegando che, in concreto essi significano che coloro che gestiscono agenzie private non possono fornire servizi internazionali ai loro clienti qualora:
- messaggi sotto forma di dati vengano inviati o ricevuti mediante chiamata telefonica internazionale e successivamente convertiti in messaggi di telecomunicazione destinati ad essere ricevuti come telex, fac simile, testo stampato o visualizzato sotto altre forme;
- messaggi telex vengano inoltrati in transito tra luoghi situati al di fuori del Regno Unito e dell'isola di Man;
- messaggi telex vengano inviati o ricevuti tramite altre agenzie di ricetrasmissione di messaggi.
(18) Nella circolare, BT spiegava anche che « proprio perché siamo riusciti a mantenere le nostre tariffe internazionali per i telex così basse, a livelli molto inferiori a quelli di altri paesi, è vantaggioso per altri paesi inviare messaggi e telex tramite agenzie del Regno Unito (. . . . . .). Le attività delle agenzie che attirano messaggi telex da altri paesi per ritrasmetterli dal Regno Unito ad un paese terzo provocano rilevanti perdite finanziarie per gli altri paesi e violano le convenzioni internazionali sulle quali si basa la cooperazione mondiale nel settore delle telecomunicazioni. Pertanto, esse mettono in pericolo gli accordi che abbiamo concluso con altri paesi e, di conseguenza, mettono in pericolo le basse tariffe che attualmente pratichiamo ai nostri clienti nel Regno Unito ». (19) BT ha inviato un'altra circolare alle agenzie che si supponeva ritrasmettessero messaggi tra utenti telex situati in paesi terzi chiedendo loro l'assicurazione scritta di aver compreso le nuove disposizioni e l'impegno che vi si sarebbero conformate. Nove dei dodici destinatari della circolare hanno fornito l'assicurazione richiesta.
(20) BT ha dichiarato alla Commissione che alcune amministrazioni nazionali delle telecomunicazioni hanno esercitato forti pressioni su di esso perché impedisse la ritrasmissione di messaggi telex tra paesi terzi da parte di agenzie di ricetrasmissione situate nel Regno Unito e che esso ha imposto le restrizioni per fare fronte agli impegni internazionali assunti nei confronti di altre amministrazioni.
(21) Il punto 11 (1) dello Scheme T1/1976 stabilisce che, se un utente « non osserva o non adempie a una disposizione della presente istruzione o a un obbligo che esso ponga a suo carico, il Post Office può (fatto salvo ogni altro diritto o azione):
(a) interrompere temporaneamente senza preavviso il collegamento con qualsivoglia impianto o parti di esso;
(b) cessare in tronco di fornire servizi di telecomunicazione dopo aver dato preavviso della propria intenzione di porre termine al servizio fornito in base all'istruzione ».
BT sostiene che è suo diritto interrompere il collegamento con gli impianti delle agenzie che persistono nell'ignorare le restrizioni contenute nell'istruzione, ma che finora non ha provato ad adottare i provvedimenti agendo in tal modo.
(22) Il 22 giugno 1979 Telespeed Services Ltd, una delle agenzie di ricetrasmissione colpita dalle restrizioni introdotte da BT il 21 gennaio 1978, ha presentato ricorso a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17 chiedendo alla Commissione di stabilire che gli articoli 85, paragrafo 1, o 86 del trattato CEE erano stati violati e di imporre a BT di mettere fine all'infrazione. Il ricorrente sostiene che, in concreto, le restrizioni imposte da BT hanno l'oggetto di vietare la ricetrasmissione, da parte di un operatore telex britannico, di messaggi provenienti dal di fuori del Regno Unito per destinazioni situate fuori del Regno Unito anche quando l'applicazione di tariffe inferiori è impossibile o non è prevista. Al ricorrente consta che le sue tariffe sono uguali o maggiori di quelle vigenti nei paesi della CEE dove sono stabiliti i suoi clienti.
(23) Nel novembre 1981, BT ha annullato tutte le precedenti istruzioni sostituendole con il Telecommunications Scheme 1981. Le disposizioni contenute nei punti 44 (2) (a) e 70 (2) (b) dello Scheme T/1978 sono state introdotte nell'Istruzione 1981 rispettivamente sotto i punti 51 (2) (a) e 82 (2) (a).
(24) Il 22 ottobre 1982, BT ha scritto alla Commissione che: « attualmente è stata accolta la tesi secondo la quale, nel caso in esame, il parere del CCITT si trova in diretto conflitto con gli articoli 85, paragrafo 1, e 86 del trattato CEE. Pertanto, British Telecommunications ha deciso unilateralmente di ritirare le restrizioni particolari di cui si tratta; esso modificherà il Telecommunication Scheme in questo senso ed informerà di tale decisione le altre amministrazioni e le agenzie di ricetrasmissione di messaggi nel Regno Unito ».
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
A. Applicabilità dell'articolo 86 del trattato CEE
A norma dell'articolo 86 del trattato CEE, è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese in posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
a) Impresa in posizione dominante
(25) United Kingdom Post Office e British Telecommunications sono enti di diritto pubblico (public corporations) ed enti economici che svolgono attività di natura economica. In quanto tali essi sono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del trattato CEE.
(26) British Telecommunications detiene il monopolio legale, in base al Telecommunications Act del 1981, della gestione dei sistemi di telecomunicazione, tra l'altro, per il Regno Unito e l'isola di Man; pertanto, British Telecommunications ha una posizione dominante nel Regno Unito, che costituisce una parte sostanziale del mercato comune per le forniture di sistemi telex e telefonici.
(27) In base al suddetto Telecommunications Act del 1981, British Telecommunications è divenuto il successore legale dello United Kingdom Post Office, per quanto concerne il monopolio legale della gestione dei sistemi di telecomunicazione nel Regno Unito, nonché di tutti i diritti ed obblighi che ne derivano; British Telecommunications è pertanto il successore dello United Kingdom Post Office. b) Abuso
(28) Le restrizioni imposte da un'impresa in posizione dominante, anche se trovano il loro titolo in un potere conferito dalla pubblica autorità, possono costituire un abuso di posizione dominante.
(29) BT stabilisce restrizioni sulla fornitura di servizi telefonici e telex per conto di terzi e sull'uso di impianti telefonici e telex nel Regno Unito negli Schemes adottate in forza dell'articolo 28 del Post Office Act del 1969 e dell'articolo 21 del Telecommunications Act del 1981; gli Schemes T7/1975 e T1/1976 lasciavano gli utenti liberi di utilizzare i loro impianti per inviare o ricevere messaggi per conto di terzi.
(30) Tuttavia fino al 20 gennaio 1978, il punto 43 (2) (b) (iii) dello Scheme T7/1975 e il punto 70 (2) (b) (iii) dello Scheme T1/1976 stabilivano che, nel ritrasmettere messaggi telex provenienti da ed indirizzati a destinazioni situate al di fuori del Regno Unito, un utente non dovesse richiedere un canone tale da consentire al mittente di inviare il messaggio più a buon mercato che se lo avesse inviato direttamente; in quanto applicabile alla ricetrasmissione di messaggi telex provenienti da un altro Stato membro della CEE e destinati a qualsivoglia paese al di fuori del Regno Unito, o provenienti da qualsivoglia paese al di fuori del Regno Unito e destinati ad un altro Stato membro della CEE, questa disposizione costituiva un abuso ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE, poiché:
i) limitava le attività delle agenzie di ricetrasmissione di messaggi a danno di clienti situati in altri Stati membri della CEE;
ii) applicava condizioni dissimili per transazioni equivalenti offerte dalle agenzie di ricetrasmissione, in quanto subordinava la continuazione dei servizi alla condizione che fra i messaggi presentati a BT quelli che dovevano essere ritrasmessi ad una destinazione situata al di fuori del Regno Unito dovessero o provenire dal Regno Unito o costare un prezzo che assicurasse che per il mittente essi non fossero meno cari che se li avesse usati direttamente e ciò determinava uno svantaggio concorrenziale per le agenzie nei confronti delle amministrazioni e delle agenzie nazionali delle telecomunicazioni situate in altri Stati membri non soggette a tali restrizioni;
iii) subordinava l'uso dei servizi telefonici e telex all'accettazione, da parte delle agenzie, dell'obbligo di richiedere prezzi che non avevano alcun rapporto con il tipo e con la qualità dei servizi di telecomunicazione forniti, ma erano piuttosto dovuti all'intento di BT di proteggere gli introiti di altre amministrazioni nazionali delle telecomunicazioni; tuttavia, va osservato che le suddette disposizioni degli Schemes T7/1975 e T1/1976 non sono mai state applicate (punto 13) e, l'11 gennaio 1978, ne è stata decretata la soppressione con decorrenza dal 20 gennaio 1978;
(31) Lo Scheme T1/1978, che modificava lo Scheme principale T1/1976, è entrato in vigore il 21 gennaio 1978; le nuove disposizioni contenute nei punti 44 (2) (a) e 70 (2) (b), in seguito riprese nei punti 51 (2) (a) e 82 (2) (a) dello Scheme del 1981, vietano di fatto alle agenzie di ricetrasmissione di messaggi del Regno Unito di inviare a destinazioni situate al di fuori del Regno Unito rispettivamente:
i) messaggi destinati ad essere da ultimo ricevuti in forma visiva (come telex, fac simili, tabulati od immagini su schermo) e che pervengano sotto forma di dati trasmessi per via telefonica da elaboratori elettronici situati all'estero e
ii) messaggi telex provenienti dal di fuori del Regno Unito.
(32) I divieti summenzionati, in quanto applicabili ai messaggi telefonici e telex provenienti da un altro Stato membro della CEE e destinati a qualsivoglia paese al di fuori del Regno Unito o provenienti da qualsivoglia paese al di fuori del Regno Unito e destinati ad un altro Stato membro delle CEE, costituiscono un abuso ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE, poiché:
i) limitano le attività degli utenti di telefoni e telescriventi del Regno Unito che operano come agenzie di ricetrasmissione a danno dei clienti situati in altri Stati membri della CEE e
ii) subordinano l'utilizzazione di impianti telefonici e telex ad obblighi che non hanno alcun rapporto con le funzioni dei servizi telefonici o telex. (33) BT sostiene che se esso vietasse del tutto le agenzie di ricetrasmissione di telex per riservarsi, in conformità del suo monopolio, il diritto esclusivo di fornire servizi internazionali, tale divieto non concreterebbe una violazione dell'articolo 86 del trattato CEE e che pertanto non vi è motivo di ritenere che le restrizioni meno severe da esso imposte alle attività delle agenzie in questione costituiscono un abuso di posizione dominante; la Commissione non ritiene fondata questa tesi, perché l'esclusiva derivante dal monopolio concesso dalla legge a BT si limita alla gestione di un sistema di telecomunicazione e non comprende anche l'offerta dei servizi di utilizzazione di tali sistemi; comunque, anche ammettendo che la tesi sostenuta fosse esatta, i poteri di monopolio concessi dalla legge a BT devono essere esercitati in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza (punto 41 e seguenti).
(34) Per quanto riguarda il menzionato punto 32 i), le nuove restrizioni stabilite dal punto 44 (2) (a) dello Scheme T1/1978, che vieta alle agenzie di ricetrasmissione britanniche di utilizzare i propri collegamenti telefonici per inoltrare telex ed altri messaggi visivi tra paesi situati al di fuori del Regno Unito, costituisce un abuso ai sensi dell'articolo 86, lettera b), secondo comma, del trattato CEE poiché limita lo sviluppo di un nuovo mercato e l'uso di una nuova tecnologia a danno degli operatori di impianti di ritrasmissione e dei loro clienti, ai quali viene in questo modo impedito di utilizzare in modo più efficiente i sistemi di telecomunicazioni esistenti; il fatto che nell'esplicazione della loro attività le agenzie di ritrasmissione si limitino a sfruttare le differenze tariffarie esistenti tra i servizi telex e telefonici forniti dalle amministrazioni PTT è irrilevante; questo fatto, anche se provoca una diminuzione del numero dei messaggi telex, e quindi consente agli utenti di risparmiare costi, non è tale da pregiudicare l'intero sistema internazionale telex; il mantenimento di sistemi obsoleti mediante misure adottate da un'impresa in posizione dominante costituisce un abuso ai sensi dell'articolo 86, lettera b), secondo comma, del trattato CEE poiché limita lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori.
(35) Per quanto riguarda il menzionato punto 32 ii), la nuova restrizione stabilita dal punto 70 (2) (b) dello Scheme T1/1978 costituisce un abuso ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE poiché subordina le forniture di servizi di telecomunicazione e la loro continuazione all'accettazione dell'obbligo di non inoltrare determinati messaggi telex in base alle loro origini; trattare tali messaggi in modo diverso dagli altri non è necessario dal punto di vista tecnico né corrisponde agli usi commerciali e pertanto non ha alcun rapporto con la fornitura di servizi di telecomunicazioni; anche in questo caso l'obbligo scaturisce dall'intento di BT di proteggere gli introiti di altre amministrazioni nazionali delle telecomunicazioni.
(36) Deve ritenersi priva di fondamento la tesi di BT secondo la quale da quanto sopra deriverebbe che BT non sarebbe libero di limitare l'uso che gli utenti possono fare dei sistemi di telecomunicazione da esso forniti; infatti, le restrizioni imposte da BT sotto forma di obblighi supplementari dovrebbero comunque essere tali da non ricadere sotto il disposto dell'articolo 86, del trattato CEE mentre nel caso in esame è stato dimostrato che vi ricadono; per quanto riguarda la tesi di BT di non essere tenuto a tollerare alcuna concorrenza per servizi che rientrano nel suo monopolio occorre vedere il precedente paragrafo 33.
c) Effetti sul commercio tra Stati membri
(37) Il fatto che BT abbia proibito alle agenzie private di ritrasmissione situate nel Regno Unito di inoltrare messaggi provenienti da o indirizzati a una destinazione al di fuori del Regno Unito può essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri nella misura in cui i paesi di destinazione o di provenzienza di tali messaggi sono Stati membri della Comunità europea.
(38) Sebbene i divieti si riferiscano all'utilizzazione di impianti di telecomunicazione situati nel Regno Unito, essi pregiudicano direttamente la fornitura di servizi da parte di agenzie di ritrasmissione britanniche a terzi situati in altri Stati membri, dal momento che tali servizi possono essere forniti solo mediante collegamenti diretti (vale a dire non mediante transito) tra il Regno Unito ed altri Stati membri e non più mediante collegamenti tra Stati membri diversi dal Regno Unito o tra questi ultimi e paesi situati al di fuori della Comunità europea.
(39) Esiste pertanto una restrizione evidente del commercio tra gli Stati membri, poiché il divieto impedisce alle agenzie di ritrasmissione, nell'esercizio della loro attività, di fornire taluni servizi a clienti situati in altri Stati membri; la Commissione è stata informata dal ricorrente che, dei 13 000 - 14 000 messaggi ricevuti ogni anno dall'estero tra il 1976 ed il 1979 perché fossero inoltrati a destinazioni anch'esse situate all'estero, l'85 % proveniva da paesi CEE e l'85 % era destinato a paesi CEE. (40) BT ritiene d'avere il diritto di interrompere il collegamento con quelle agenzie che perseverano nell'ignorare il divieto, il che avrebbe, naturalmente, l'effetto di impedire alle agenzie di ritrasmissione di offrire qualsiasi tipo di servizio tra gli Stati membri; inoltre, il ricorrente ha comunicato alla Commissione di aver rinunciato ad ampliare la fornitura di questi servizi, per i quali esso intravedeva un notevole potenziale, in conseguenza della minaccia di interruzione del collegamento da parte di BT; di conseguenza il divieto ha pregiudicato anche lo sviluppo di tale commercio tra gli Stati membri.
B. Applicabilità dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CEE
L'articolo 90, paragrafo 2, del trattato CEE stabilisce che « le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità ».
(41) In forza del Post Office Act del 1969 e del Telecommunications Act del 1981, è stata affidata a BT la gestione di servizi di interesse economico generale, e cioè la fornitura di sistemi di telecomunicazione in tutto il Regno Unito; l'applicazione a BT delle regole di concorrenza del trattato non può ostacolare e non ostacola l'adempimento efficiente ed economico della missione affidatagli; il fatto che il rispetto delle norme sulla concorrenza renderebbe più difficile per BT l'adempimento dei suoi doveri non costituisce un motivo sufficiente per esentarlo dell'osservanza di tali norme.
(42) BT ha sostenuto che l'adempimento dei suoi doveri verrebbe ostacolato, ma non ha spiegato in che modo; al contrario, sarebbe nell'interesse di BT permettere il traffico in questione; anche se altre amministrazioni nazionali delle telecomunicazioni dovessero creargli difficoltà perché non impedisce alle agenzie di ricetrasmissione situate nel Regno Unito di offrire tariffe telex inferiori a quelle vigenti in altri paesi, ciò non « osterebbe », all'adempimento della specifica missione di BT.
(43) La Commissione accetta, nel suo senso più ampio, la tesi di BT secondo la quale la cooperazione internazionale ed il rispetto degli impegni internazionali costituiscono caratteristiche essenziali della fornitura economica di comunicazioni internazionali; tuttavia, detta cooperazione non deve essere tale da violare le regole di concorrenza del trattato.
(44) Per i motivi sopra esposti le restrizioni dell'uso degli impianti e dei servizi telex e telefonici da parte di BT costituiscono violazioni dell'articolo 86 del trattato CEE e occorre ingiungere a BT di porre fine a tutte le restrizioni ancora vigenti.
(45) Nonostante tali infrazioni, la Commissione non ritiene di dovere infliggere un'ammenda a BT sulla base delle circostanze particolari del caso riportato al precedente punto 20, anche perché BT non ha fatto rispettare le restrizioni disinserendo gli impianti delle agenzie di ritrasmissione di messaggi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le seguenti disposizioni dei « Telecommunication Schemes » dell'United Kingdom Post Office e del Britisch Telecommunications costituiscono infrazioni all'articolo 86 del trattato CEE:
1. « Schemes » T7/1975, punto 43 (2) (b) (iii),
2. « Schemes » T1/1976, punto 70 (2) (b) (iii),
3. « Schemes » T1/1978, punti 44 (2) (a) e 70 (2) (b),
4. « Schemes » 1981, punti 51 (2) (a) e 82 (2) (a).
Articolo 2
British Telecommunications è obbligata a por termine entro due mesi dalla notificazione della presente decisione all'infrazione constatata, nella misura in cui non lo abbia già
Articolo 3
British Telecommunications, 2-12 Gresham Street, Londra EC 2V 7AG, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1982.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
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