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82/866/CEE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1982, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/29.629 - Laminati e leghe di zinco) (I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 362 del 23/12/1982 pag. 0040 - 0052
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1982
relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/29.629 - Laminati e leghe di zinco)
(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)
(82/866/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (1), primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 15, paragrafo 2,
vista la decisione della Commissione del 9 giugno 1981 di avviare la procedura,
dopo aver dato modo alle imprese interessate di manifestare il loro punto di vista relativamente agli addebiti su cui essa si basa, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del citato regolamento n. 17, e a quelle del regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (2),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I FATTI
A. Considerazioni generali
a) I prodotti in questione sono:
1. Laminati di zinco puro o di zinco al titanio in fogli o in nastri, destinati ad essere utilizzati nell'edilizia (rivestimenti di muri e di tetti, grondaie, tubazioni di grondaie) e nelle arti grafiche.
Il consumo dei prodotti laminati nell'edilizia varia sensibilmente da un paese all'altro a seconda dei modi e dei tipi di costruzione utilizzati. La Francia, la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi sono tradizionalmente i più importanti consumatori dell'Europa occidentale.
Per quanto riguarda la produzione di fogli di zinco, esistono attualmente nei paesi del mercato comune sei laminatoi di varia importanza:
- Compagnie royale asturienne des mines (in appresso CRAM), Francia,
- Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co. KG (in appresso RZ), Germania,
- Société des mines et fonderies de la Vieille-Montagne (in appresso VM), Francia,
- Pertusola, Italia,
- Billiton, Paesi Bassi,
- SAMIM, Italia.
2. Leghe a base di zinco destinate essenzialmente, previa trasformazione mediante fusione sotto pressione, alla industrie automobilistiche, della costruzione elettrica e della produzione di articoli di ferramenta.
La maggior parte di queste leghe è venduta con il marchio ZAMAK (95 % del consumo francese).
Dato che l'allestimento di una officina per la produzione di leghe di zinco non richiede eccessivi capitali, ogni produttore avente zinco da collocare tende a dotarsi di un officina di questo genere.
b) Le società di cui trattasi sono:
- Compagnie royale asturienne des mines (CRAM)
Benché la sede sociale di questa impresa si trovi in Belgio, suo principale centro di attività è lo stabilimento di Auby-lez-Douai (Nord), in Francia. Essa possiede inoltre in Spagna, in Marocco e in Norvegia interessi minerali, industriali e commerciali.
La capacità nominale di produzione di zinco laminato (ossia di un prodotto standard fabbricato in tre turni lavorativi) è di 80 000 t per anno. La capacità reale è di 52 000 t per anno.
Per le leghe la capacità nominale è di 30 000 t annue.
- Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne (VM)
La sede sociale si trova ad Angleur presso Liegi (Belgio) e i suoi impianti sono dislocati in Belgio, in Francia, in Germania e in Svezia.
Questa società è uno dei più grandi produttori mondiali di zinco.
Per i laminati di zinco essa dispone una capacità nominale annuale di produzione di 70 000 t, mentre la capacità effettiva annuale è di 50 000 t.
- Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co. KG (RZ)
Questa società con sede sociale a Datteln (RFG) fa parte del gruppo internazionale Metallgesellschaft.
Essa opera quasi esclusivamente nel settore dei laminati e sagomati di zinco.
Essa dispone di una capacità di produzione di laminati di zinco di 40 000 t annue.
- Société minière et métallurgique de Penarroya (PYA)
PYA, la cui sede è a Parigi (Francia), è una filiale della società Imetal, del gruppo Rothschild. Essa opera nei settori estrazione, metallurgia, affinazione, trasformazione e chimica dei metalli non ferrosi.
Al livello mondiale essa occupa il primo posto fra i produttori di piombo e l'ottavo per lo zinco.
Dal 1971 essa ha cessato la produzione dei laminati di zinco.
Per le leghe di zinco, essa dispone di una capacità annuale di produzione di circa 15 000 t.
- Société anonyme de Prayon
La société de Prayon è una società holding, coordinatrice di tutta la rete di attività metallurgica, chimica e commerciale delle sue filiali. Dal 1977 essa ha cessato la produzione di laminati di zinco e vende soprattutto in Belgio e in Germania i laminati lavorati per suo conto da CRAM.
B. Le pratiche e gli accordi contestati
La presente decisione ha per oggetto le seguenti pratiche concordate nei seguenti accordi:
I. misure di protezione dei mercati,
II. un contratto per la fornitura di assistenza reciproca in casi di emergenza,
III. misure di razionalizzazione per la produzione e la vendita di laminati e leghe di zinco,
IV. un contratto di razionalizzazione.
I. Le misure di protezione dei mercati
Negli anni 1974, 1975 e 1976, nei paesi della CEE esistevano disparità di prezzo per lo zinco laminato. I prezzi praticati dai produttori RZ, CRAM e VM erano di norma più elevati in Germania e in Francia che in altri paesi in particolare in Belgio, in Danimarca o nel Lussemburgo. Queste differenze esistevano anche nei prezzi praticati in una serie di paesi terzi.
Viceversa, i prezzi di tre produttori all'interno dello stesso paese presentavano soltanto lievi differenze ed erano talvolta identici.
Questi scarti favorivano l'attività di importatori che acquistavano laminati di zinco in un paese a basso prezzo per rivenderli in un paese in cui i prezzi erano più elevati. All'inizio del 1975, in vista di tali importazioni parallele, l'importatore di articoli sanitari Gebr. Schiltz NV d'Aartselaar, in Belgio, ordinò a CRAM lastre di zinco di dimensione di 2 × 1 m e di 3 × 1 m. CRAM obiettò che le dimensioni richieste, di consumo corrente in Germania e in Francia, non avevano alcuna richiesta in Belgio e si rifiutò per questo motivo di effettuare la fornitura.
In un secondo tempo, Schiltz cercò di procurarsi le stesse lamiere facendo credere a CRAM che esse erano destinate ad essere riesportate in Egitto. A questa espressa condizione, CRAM accettò di fornire le merci richieste e propose a Schiltz un prezzo di 4 350 FF alla t franco porto di Anversa per le forniture destinate all'Egitto e un prezzo di 4 455 FF alla t franco deposito Bruges per i prodotti destinati alla rivendita in Belgio.
Fra febbraio e ottobre 1976, Schiltz poté in tal modo ottenere l'impegno di CRAM per la fornitura di complessive 2 000 t circa di laminati, una parte importante delle quali fu immediatamente inviata da Schiltz al suo cliente tedesco Kestermann mentre il resto doveva passare attraverso un grossista olandese, la ditta ROBA, che si era a sua volta impegnata a rifornire un cliente in Germania.
CRAM annetteva particolare importanza ad una rigorosa osservanza della clausola dell'esportazione verso l'Egitto. Le fatture e gli altri documenti recavano infatti tutti la menzione « destinazione Egitto ». Inoltre, la corrispondenza fece più volte menzione dell'impegno di Schiltz, che venne ripetutamente invitato a comprovarne l'osservanza inviando documenti appropriati.
Da febbraio e agosto 1976 furono eseguiti in tal modo ordinativi per circa 1 000 t di laminati. Fra l'8 settembre e l'11 ottobre, CRAM accettò quattro nuovi ordini per complessive 915 t, che formarono oggetto di conferme di vendite.
Il 13 ottobre 1976, CRAM iniziò l'esecuzione di questi nuovi ordinativi al ritmo di circa due autocarri al giorno. Queste forniture proseguirono sino al 20 ottobre, data alla quale esse cessarono senza spiegazioni. Fino a quella data erano state spedite circa 220 t in undici consegne per autocarro da 20 t.
Lunedì 8 novembre 1976, CRAM telefonò a Schiltz rimproverandogli di aver dirottato verso la Germania parte o la totalità della merce destinata all'Egitto, e lo minacciò di cessare le forniture. Quattro giorni più tardi, venerdì 12 novembre, CRAM intimò a Schiltz, mediante telex, di pagare undici fatture di ottobre ancora in sospeso maggiorandone l'importo delle spese e degli interessi. Il telex di CRAM continuava come segue:
« 2. Dovrete fornirci le pezze giustificative dell'esportazione verso l'Egitto delle 240 t, stanti gli impegni da Voi assunti nelle lettere ordinativo dei giorni 7 settembre 1976 e 8 settembre 1976. Vi confermiamo le nostre informazioni telefoniche dell'8 novembre 1976 secondo le quali le lamiere di zinco che vi abbiamo fornito per l'Egitto sarebbero state vendute in tutto o in parte sul mercato della Repubblica federale di Germania, come c'è stato segnalato dai nostri agenti in questo paese. Tenendo conto dei prezzi speciali che vi abbiamo praticato per consentirvi di esportare nel Medio Oriente, si tratterebbe pertanto di un abuso di buona fede da parte vostra, ciò che giustifica le nostre richieste esposte più sopra.
3. Soltanto quando i punti 1 e 2 saranno stati risolti potremmo esaminare insieme la questione della fornitura delle 631 t per l'Egitto oltre alle 44 t per l'Iran . . . ».
Fra aprile e ottobre 1976, Schiltz si servì dello stesso statagemma (ordinazione di lamiere di zinco per consegna ad Anversa, in vista della loro riesportazione in Egitto) nei confronti di RZ. Sempre con il pretesto di esportare nel Medio Oriente, in particolare in Egitto, Schiltz ordinò in più riprese a RZ 1 252 t di laminati per destinarle poi alla vendita in Germania. Questi ordini furono eseguiti da RZ e spediti ad Anversa ai prezzi che la ditta praticava all'epoca per le vendite in Belgio e che erano, perlomeno all'inizio, del 19 % inferiori a quelli da essa applicati sul mercato tedesco. RZ forniva le lamiere a Schiltz a prezzi che almeno agli inizi erano praticamente identici a quelli fatturati nello stesso periodo da CRAM per le sue forniture allo stesso intermediario.
Come già CRAM, anche RZ accettò di rifornire Schiltz all'espressa condizione che la merce venisse riesportata nel Medio Oriente in particolare in Egitto (vedi telex RZ del 9 aprile 1976: « Wir bieten Ihnen freibleibend - und nur fuer UEbersee-Export - an . . . » - « Akzeptierung des noch zu benennenden Bestimmungslandes vorbehalten »; vedi anche telex del 22 aprile 1976: « Wir waeren Ihnen dankbar fuer die UEbermittlung eines Export-Nachweises, wie seinerzeit vereinbart . . . »).
Questa destinazione, che per RZ costituiva una condizione essenziale dell'accordo, fu accettata da Schiltz che, nel confermare con il telex del 26 ottobre 1976 un ordinativo di 550 t, aggiunse le seguenti indicazioni: « Lieferung: 1 ton pal. franco Hafen Antwerpen Dock 130 bei unser Befrachter »United Stefedoring" Fragen nach »John". Jeder Pallet muss gemerkt sein mit »Genua-Alex." Bestimmung: Via Genua nach Alexandria und Iran ». Ma anziché essere caricati su navi destinate al Medio Oriente, i laminati furono messi in deposito nel porto di Anversa per essere caricati poco tempo dopo su autocarri a destinazione della Germania. Per evitare la scoperta del « dirottamento » da parte delle statistiche del commercio estero, Schiltz dichiarò in dogana le merci come « lamiere doppiamente galvanizzate allo zinco ».
A quella data, i suoi ordinativi non erano ancora stati tutti eseguiti ed una fornitura era attesa per la giornata del 28 ottobre.
Questa consegna fu l'ultima. Infatti, in seguito alle visite effettuate da due dei suoi dipendenti, il 27 ottobre presso Schiltz, a Anversa, e il 29 ottobre presso Kestermann, a Herten, RZ, avendo ottenuto la prova che i suoi laminati venivano reimportati in Germania, decise di bloccare gli ordini ancora in corso.
A quell'epoca, CRAM e RZ tenevano fra di loro regolari contatti sulle loro politiche commerciali e in particolare sui prezzi praticati, come risulta dal telex 672 MY/SCN di RZ a CRAM di martedì 26 ottobre 1976:
« Modificazione dei prezzi dei semilavorati di zinco in Germania
In seguito all'evoluzione dei corsi delle divise e della conseguente diminuzione del prezzo delle materie prime, il prezzo interno tedesco per i nastri e i fogli di zinco viene ridotto da 318,20 DM/100 kg a 307,90 DM/100 kg, a partire dal 26 ottobre 1976.
Spessore di base: 0,70 mm.
Questo prezzo si applica per quantità minime di 5 t franco.
Resta invariata l'attuale differenziazione dei prezzi secondo i diversi spessori.
Quanto sopra per Vostra informazione.
Firmato: MFG, Meyer, Rheinzink, Datteln ».
II. Accordo fra CRAM, RZ e VM per la prestazione reciproca di forniture di emergenza
Il 5 agosto 1974, CRAM, RZ e VM hanno concluso fra di loro un contratto in base al quale si sono impegnati a rifornirsi reciprocamente di laminati di zinco in caso di grave perturbazione implicante per uno dei contraenti una sostanziale perdita di produzione, qualunque ne sia il motivo. In base al contratto ciascuna impresa si impegna in tale evenienza a fornire alle controparti prodotti finiti laminati per loro conto. I laminati devono essere forniti nelle qualità correntemente fabbricate dall'impresa deficitaria e provvisti dei suoi marchi (articolo 3 dell'accordo). Il dispositivo di emergenza scatta non appena il deficit di produzione nell'impresa che invoca il contratto supera le 20 t giornaliere, o 200 t complessive (articolo 1), e secondo le seguenti modalità:
« Articolo 4.2: Ogni parte contraente s'impegna ad effettuare una fornitura di 1 500 t al massimo, a condizione peraltro che la propria produzione non ne risenta. Quando a subire una perdita di produzione è soltanto una delle parti contraenti, essa può chiedere solamente che i quantitativi mancanti vengano forniti in parti uguali dalle altre due parti contraenti . . .
Articolo 4.3: Qualora due parti contraenti subiscano contemporaneamente una perdita totale di produzione, la terza parte contraente si impegna a fornire mensilmente 2 000 t al massimo sui quantitativi persi ripartendoli equamente tra le due parti contraenti deficitarie, salvo se una di queste ne chieda un quantitativo più ridotto. In caso di perdita di produzione parziale presso una o entrambe le parti contraenti, il fornitore determina i quantitativi corrispondenti alle perdite in questione . . . ».
Le clausole 11.1 e 11.3 stabiliscono come segue la durata del contratto del 5 agosto 1974 tra CRAM, RZ e VM:
- clausola 11.1: « Il presente contratto è valido fino al 31 dicembre 1976 ed è automaticamente prorogato di un anno alla fine di ogni anno civile, salvo in caso di recesso da parte di una o due parti contraenti, comunicato per iscritto al più tardi sei mesi prima della fine dell'anno civile »;
- clausola 11.3: « In caso di recesso di una sola parte contraente, il contratto continua tra le due parti contraenti . . . ».
Alla fine del 1979, nessuna delle tre imprese aveva esercitato il diritto di recesso previsto da queste clausole del contratto. Un anno più tardi, il contratto continuava pertanto a vincolare le parti.
Già prima della stipulazione del contratto, VM si era fatto fornire nel 1972 e 1973, 5 900 t di laminato di zinco da RZ, e 5 502 t da CRAM, in seguito ai ritardi intervenuti nell'entrata in servizio del suo nuovo laminatoio.
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.
Dalla sua entrata in vigore, il contratto è stato applicato nei seguenti periodi, secondo le seguenti modalità:
- da aprile a giugno 1977, con la fornitura di CRAM a VM di 2 427 t di zinco laminato in seguito ad un arresto della produzione per causa di sciopero;
- da maggio a agosto 1977, sempre a causa di detto sciopero, con la fornitura, da parte di RZ di 850 t di laminati alla filiale tedesca di VM.
Secondo VM, queste due forniture sarebbero state effettuate « nello spirito del contratto stipulato nel 1974 tra i tre soci »; le condizioni sarebbero state tuttavia negoziate separatamente fra le controparti interessate;
- nel 1977, con la fornitura, di RZ a CRAM, in seguito a guasti tecnici dell'impianto di cesoiatura di quest'ultima, di 550 t di laminati per un contratto « aperto » di complessive 750 t. Queste forniture sono cessate non appena l'impianto difettoso ha ripreso a funzionare.
III. Misure di razionalizzazione fra CRAM e PYA per la produzione e la vendita di laminati e leghe di zinco
Il 4 maggio 1971, CRAM e PYA hanno concluso tra di loro un accordo per la « razionalizzazione » e il coordinamento delle rispettive attività nel settore dei laminati di zinco e delle leghe a base di zinco. L'accordo viene concluso per un periodo iniziale di quindici anni. In seguito esso viene prorogato tacitamente ogni cinque anni, salvo recesso di una delle parti con preavviso di tre anni.
Scopo dell'accordo è di avviare, tra due imprese aventi i centri di fabbricazione dei prodotti contrattuali in Francia, una stretta collaborazione comprendente la produzione dei laminati di zinco e delle leghe a base di zinco nonché, in relazione a questi prodotti, gli investimenti, gli studi, gli scambi e la distribuzione.
Per quanto riguarda la produzione di laminati di zinco, l'accordo prevede in particolare le seguenti clausole;
- clausola I.2: « PYA si impegna a far laminare da CRAM per proprio conto, e CRAM s'impegna a laminare per conto di PYA nel proprio stabilimento di Auby, un quantitativo di zinco corrispondente al proprio fabbisogno di vendita in Francia »;
- clausola I.14: « Per la durata del presente accordo, salvo impossibilità da parte di CRAM di rispettare i propri impegni e salvo preventivo accordo con CRAM, PYA si impegna ad astenersi dal laminare e far laminare, direttamente o indirettamente, in Francia, tutte le qualità di zinco o di leghe di zinco che CRAM sarebbe disposta a laminare nel proprio laminatoio continuo. PYA s'impegna anche ad astenersi dall'importare in Francia laminati di zinco o leghe di zinco che potrebbero essere fornite da CRAM.
Ne consegue che, salvo nel caso previsto dalla clausola I.12 (1), PYA procederà alla graduale cessazione dell'attività del proprio laminatoio di Noyelles-Godault . . . ».
Per quanto riguarda la produzione delle leghe, l'accordo rivela al punto III, « Proposta di PYA », del suo preambolo che « . . . PYA ha intrapreso la creazione di uno stabilimento di produzione di leghe. Lo stabilimento, operativo all'inizio del 1971, ha una capacità iniziale di produzione annua di 10 000 t di leghe; questo tonnellaggio corrisponde al minimo tecnico necessario per l'inizio dell'attività. In seguito, PYA prospetta di sviluppare la propria produzione di leghe, in quanto intende assicurarsi progressivamente il 30 % del mercato francese entro il 1975.
Questo programma è giustificato dall'intento di ricercare e promuovere applicazioni sempre più elaborate per il metallo greggio, allo scopo di migliorare la redditività degli investimenti di ogni produttore francese nell'ambito di uno sviluppo armonioso e a lungo termine dei mercati ».
Il contratto precisa come segue la contropartita che CRAM dovrà fornire a PYA, in cambio dell'impegno di quest'ultima di cessare la produzione di laminati:
- clausola II. 6: « . . . a titolo di contropartita della cessazione della produzione del laminatorio di Noyelles-Godault, CRAM non svilupperà la propria capacità di produzione nel settore delle leghe fino a quando quella dello stabilimento di PYA non supererà le 15 000 t e procederà, se necessario, alla diminuzione della produzione del proprio stabilimento di fabbricazione di leghe in correlazione con l'impegno di trasformazione per conto terzi, contropartita dell'operazione di laminazione per conto terzi ».
- clausola II.8: « Per assicurare la piena utilizzazione dello stabilimento di produzione di leghe di PYA, e per consentire a CRAM di rifornire i propri clienti, CRAM si impegna a far produrre da PYA e PYA si impegna a produrre e a fornire a CRAM nel quadro dell'esecuzione di un contratto di trasformazione per conto terzi, un quantitativo di leghe equivalente alla differenza fra il fabbisogno
espresso da CRAM per le vendite in Francia e la produzione dello stabilimento per le leghe di CRAM. Questo quantitativo, salvo accordo comune, sarà limitato a 5 000 t annue.
Questa trasformazione per conto terzi cesserà il giorno in cui PYA produrrà per le proprie vendite in Francia un quantitativo annuale di 15 000 t ».
- clausola II.11: « Gli ordini di trasformazione di CRAM a PYA saranno calcolati in modo da assicurare la piena utilizzazione dello stabilimento per la produzione di leghe di PYA, nel limite di 5 000 t di lavorazione per conto di CRAM ».
- clausola II.15: « Per la durata del presente accordo, salvo impossibilità da parte di PYA di attenersi ai propri impegni e salvo preventivo accordo di PYA, CRAM s'impegna ad astenersi, direttamente o indirettamente, dal produrre o far produrre in Francia tutte le qualità di leghe di zinco che PYA sia disposta a produrre con i propri impianti . . . ».
Il contratto si estende anche agli investimenti delle parti nei settori contemplati dall'accordo.
Ciò risulta dalle citate clausole I.14 (in fine) e II.6, dato che esse impongono a PYA, salvo in un'ipotesi del tutto marginale, e comunque poco realistica, di « procedere alla progressiva cessazione delle attività del proprio laboratorio di Noyelles-Godault » (I.14), e a CRAM di « non sviluppare la propria capacità produttiva nel settore delle leghe fino a quando quella dello stabilimento di PYA non supererà le 15 000 t (II.6) » e di « procedere, se necessario, alla diminuzione della produzione per il proprio stabilimento di fabbricazione di leghe in correlazione con l'impegno di trasformazione per conto terzi, contropartita dell'operazione di laminazione per conto terzi » (II.6).
La clausola II.7 completa questo dispositivo in quanto stabilisce che « quando PYA avrà raggiunto gli obiettivi menzionati nel preambolo, le due società si concerteranno per l'installazione di nuove capacità di produzione di leghe ».
Nel settore dei laminati, che è l'unico in cui una delle parti si impegna a rinunciare a qualsiasi produzione, l'accordo stabilisce inoltre, nella clausola I.4, che « PYA e CRAM mettono in comune gli studi da esse effettuati separatamente sulla laminazione dello zinco. Di conseguenza, PYA consegnerà a CRAM i documenti elaborati in seguito ai lavori svolti dall'École des mines de Paris per conto di PYA, e CRAM consegnerà a PYA i documenti preparati a Auby e a Liegi in esito ai lavori svolti sugli studi su colata, laminazione e lubrificazione . . . ».
Il contratto contiene inoltre clausole che interessano direttamente gli scambi con produttori di altri paesi della Comunità.
Ai sensi della clausola I.14, PYA si impegna infatti ad asternersi « dall'importare in Francia laminati di zinco e leghe di zinco che potrebbero essere forniti da CRAM ». A sua volta, CRAM si impegna, ai termini della clausola II.15, ad asternersi dall'« importare in Francia leghe di zinco che potrebbero essere fornite da PYA ».
Inoltre, l'impegno di CRAM di fornire laminati a PYA riguarda unicamente i quantitativi corrispondenti al « fabbisogno di vendita in Francia » di questa impresa. Questa limitazione è contenuta nella clausola I.9 dell'accordo, secondo la quale « i quantitativi che CRAM accetta di laminare per conto terzi corrispondono al fabbisogno dichiarato da PYA per le vendite in Francia ».
Ma la portata di queste clausole è limitata dalla clausola I.10, che precisa che « CRAM accetta inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità, di laminare per conto di PYA, a condizioni da stabilire, zinco destinato alle vendite fuori della Francia. Salvo accordi particolari, PYA si asterrà dall'esportare in Spagna, in Portogallo e nei territori portoghesi d'oltremare, in Norvegia o in Svezia, e CRAM in Italia e in Grecia . . . ».
Una restrizione analoga si riscontra alla clausola II.14 per quanto riguarda le leghe. Questa clausola precisa infatti che « PYA accetta inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità, di produrre per conto di CRAM, alle condizioni definite nelle clausole II.8 (1) e II.9 (2), leghe destinate alla vendita da parte di CRAM fuori della Francia, a condizione che CRAM non esporti in Italia e in Grecia. Salvo accordo preventivo . . . ».
Inoltre, nell'ipotesi in cui CRAM non fosse in grado di fornire, nella commercializzazione dello zinco proveniente da altre fonti diverse da CRAM, PYA dovrebbe rispettare le regole di concorrenza leale.
IV. Contratto di razionalizzazione tra CRAM e Prayon
Il 1o ottobre 1977, CRAM e la Société du Prayon de Prayon-Trooz, in Belgio (in appresso denominata Prayon), hanno concluso un contratto reciproco di « razionalizzazione » in base al quale Prayon si è impegnato a soddisfare la totalità del proprio fabbisogno di laminati di zinco presso CRAM, nel quadro di un contratto di laminazione per conto terzi dello zinco greggio prodotto e fornito da Prayon.
Il contratto ha una durata iniziale di quindici anni. In seguito esso viene tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, salvo recesso di una delle parti, con preavviso di due anni. Per quanto riguarda la produzione, da parte di CRAM, di laminati di zinco per conto di Prayon e l'impegno di quest'ultima di rifornirsi esclusivamente presso la controparte, l'accordo stipula quanto segue:
- clausola I.2: « Prayon si impegna a far laminare da CRAM, e CRAM si impegna a laminare per conto di Prayon, nei propri impianti di Auby, un quantitativo annuale di zinco compreso fra un minimo di 7 000 e un massimo di 10 000 t, corrispondente al fabbisogno normale di Prayon per le vendite nei mercati tradizionali. Questo contratto produrrà tutti gli effetti a partire dal 1o gennaio 1979 . . . ».
- Clausola I.3: « Questa lavorazione per conto terzi sarà eseguita secondo le condizioni del contraente più favorito, vale a dire: Prayon verserà a CRAM una somma forfettaria per la laminazione . . . » (seguono le modalità di calcolo della somma.)
- clausola I.12: « Per la durata del presente accordo, salvo per i casi di non competitività di CRAM previsti dalle clausole I.9 e I.10 o salvo impossibilità di CRAM di attenersi agli impegni assunti o salvo accordo preventivo con CRAM, Prayon si impegna ad astenersi, direttamente o indirettamente, dal laminare o far laminare o rifornire tutte le qualità di zinco o di leghe di zinco che CRAM sia disposta a laminare nel proprio impianto continuo.
I « casi di non competitività di CRAM », menzionati nella clausola I.12 e nei quali Prayon è di conseguenza svincolato dai propri obblighi, si riferiscono esclusivamente, per quanto riguarda i laminati, all'ipotesi in cui CRAM non offra a Prayon condizioni paragonabili a quelle dei suoi concorrenti per le forniture « destinate alle vendite di Prayon al di fuori dei propri mercati tradizionali o oltre il proprio normale fabbisogno » (clausola I.9).
VALUTAZIONE GIURIDICA
I. Le misure di protezione dei mercati (1976)
1. Concertazione nella protezione del mercato tedesco
Diversi indizi dimostrano, per lo meno nel 1976 e in occasione delle forniture a Schiltz di laminati di zinco destinati in apparenza all'Egitto, l'esistenza di una pratica concordata tra CRAM e RZ avente come scopo principale la protezione del mercato tedesco per quanto riguarda lo smercio di questi prodotti.
È nel corso dello stesso e breve periodo compreso fra il 21 ottobre 1976 (sospensione delle forniture di CRAM) e il 29 ottobre 1976 (sospensione delle forniture di RZ) che questi due produttori hanno esercitato le loro pressioni su Schiltz per indurlo a cessare le sue esportazioni verso la Germania federale.
È accertato che proprio il 21 ottobre 1976, giorno in cui CRAM sospese le proprie forniture senza motivo apparente, RZ aveva accusato Schiltz di non rispettare la clausola di esportare verso l'Egitto, ed è impossibile vedere soltanto una semplice coincidenza in questa identità di date, se si considera che il 26 ottobre 1976 RZ comunica con telex a CRAM la propria decisione di abbassare i prezzi di circa il 3 % sul mercato tedesco, comunicazione che non avrebbe senso fra concorrenti se non nel quadro di uno sforzo concordato per lottare insieme contro le esportazioni parallele su questo mercato. Va osservato a tale riguardo che RZ ha bensì parlato di forniture dirette di CRAM che avrebbero potuto spiegare un siffatto telex; senonché il tenore e il tono del telex non consentono affatto di concludere che esso tendeva ad ottenere una riduzione di prezzo di CRAM per forniture a RZ e l'inconsistenza di questo argomento risulta in tutta la sua evidenza quando si osserva che il telex indica una riduzione di prezzo per spessori correnti e che CRAM non ha mai fornito prodotti a RZ, se non per spessori ultra sottili e in quantitativi modesti.
È infine significativo il fatto che CRAM abbia atteso lo svolgimento dell'indagine di RZ presso Schiltz e Kestermann prima di sollecitare da Schiltz l'8 novembre 1976 il pagamento delle somme dovute.
Tutte queste constatazioni non sembrano spiegabili senza uno scambio di informazioni tra CRAM e RZ in vista di un'azione parallela e nello stesso senso nei confronti di Schiltz, nel quadro di una pratica concordata consistente nel proteggere il livello dei prezzi del mercato tedesco impedendo in particolare le esportazioni parallele o la reimportazione di laminati provenienti dalla Germania. Una siffatta pratica ricade nel divieto dell'articolo 85, data la sua evidente incidenza sul commercio fra Stati membri.
2. Obbligo di rivendere in un paese determinato
La clausola che stabilisce che Schiltz dovrà esportare in Egitto le tonnellate di laminati di zinco fornite da CRAM e RZ costituisce per il suo stesso contenuto una restrizione della concorrenza. Questa clausola limita infatti la libertà del rivenditore di smerciare i prodotti dove egli desidera e consente ai due produttori di opporsi ad importazioni parallele all'interno del mercato comune.
Nella fattispecie, va osservato che i prezzi di vendita di RZ e di CRAM a Schiltz per le vendite destinate all'Egitto erano praticamente identici, o molto vicini, a quelli praticati dagli stessi produttori per le vendite destinate al Belgio. La clausola dell'esportazione verso l'Egitto doveva dunque servire essenzialmente come strumento per la protezione dei rispettivi mercati dei produttori in causa e soprattutto di quello tedesco, il più vulnerabile a causa del livello elevato dei prezzi e dell'efficiente sistema distributivo. La clausola dell'esportazione verso l'Egitto ha avuto anche effetti restrittivi, dato che i fornitori hanno immediatamente e definitivamente cessato le forniture contrattuali e rifiutato di dar corso alle nuove ordinazioni già ricevute non appena è risultato che la clausola non era rispettata e che la merce veniva rivenduta in Germania. L'atteggiamento di RZ a tale proposito non è equivoco e neppure quello di CRAM che fa valere ritardi nei pagamenti di Schiltz pur avendo lasciato trascorrere diciassette giorni senza sollevare il problema presso Schiltz dopo la brusca cessazione delle forniture, avvenuta senza che si fosse intimato a Schiltz di pagare.
La restrizione di concorrenza che discende dall'obbligo di rivendere in un paese determinato è di per sé suscettibile di incidere sensibilmente sul commercio tra Stati membri poiché il rivenditore è stabilito nel mercato comune, all'interno del quale deve restare libero di commerciare i prodotti dove meglio gli aggrada in funzione delle circostanze e in particolare dei prezzi che gli vengono offerti; nella fattispecie questa rivendita dal Belgio era particolarmente agevole nella Repubblica federale di Germania e anche in Francia dato che il livello dei prezzi di questi due paesi era nettamente più elevato.
Neppure può prospettarsi nella fattispecie l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, non solo perché non è stata richiesta ma anche perché non vi può essere nessuno dei vantaggi, previsti da detta disposizione, in una clausola che di fatto mira unicamente alla protezione dei rispettivi mercati dei produttori. Infatti, anche se non è da escludere che una clausola che obblighi a rivendere in un paese terzo possa beneficiare, quando ricorrano determinate condizioni, di un'esenzione, nella fattispecie, tenuto conto dei prezzi praticati da RZ e CRAM, questa possibilità deve essere esclusa.
In tali condizioni, la clausola della rivendita in un paese determinato tra CRAM e Schiltz, da un lato, e fra RZ e Schiltz dall'altro ricade nel campo d'applicazione dell'articolo 85 del trattato.
II. Contratto per la prestazione reciproca di forniture di emergenza fra CRAM, RZ e VM
1. Il contratto del 5 agosto 1974, in base al quale CRAM, RZ e VM si sono impegnati a fornirsi reciprocamente laminati di zinco in caso di bisogno, costituisce una restrizione di concorrenza sia per il suo oggetto sia per il suo effetto, in quanto priva le parti, quanto meno nelle situazioni da esso previste e che si sono effettivamente prodotte, della loro autonomia di comportamento e della loro facoltà di adattarsi individualmente alle circostanze: a causa del contratto ogni parte rinuncia a trarre profitto, incrementando le vendite dirette alla propria clientela, dalle sospensioni o riduzioni di produzione delle altre parti, mettendosi a sua volta al riparo da analogo rischio nell'ipotesi in cui si verifichi la situazione opposta.
Il contratto avrebbe potuto, ed ancora potrebbe, obbligare le parti a fornirsi reciprocamente notevoli quantitativi di prodotti. Un contratto di portata così generale e di così lunga durata poiché è tacitamente rinnovabile per una durata indefinita, istituzionalizza una specie di mutuo soccorso al posto della concorrenza e mira ad evitare qualsiasi modificazione nelle posizioni rispettive sui mercati.
Proprio nel momento in cui un'incursione di una delle parti sul mercato di un'altra sarebbe particolarmente facile, tanto più che i prodotti in causa sono, tranne che per il marchio, praticamente identici, la prima parte deve invece dirottare una porzione della propria produzione da un normale sbocco commerciale per fornirla alla seconda parte. Per effetto del contratto questa seconda parte viene a trovarsi in una situazione di dipendenza tale che essa non destinerà mai ad un'azione concorrenziale la merce ricevuta in base all'accordo.
La restrizione rilevata può incidere sul commercio fra Stati membri in quanto riguarda il comportamento reciproco di tre dei principali produttori europei di laminati di zinco, situati in due Stati membri differenti.
2. Pur essendo esclusa un'esenzione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, data la mancanza di notificazione, va sottolineato che non ricorrono neppure le condizioni sostanziali per una siffatta esenzione.
Le parti hanno sostenuto che il contratto è intervenuto nel momento in cui esse mettevano in servizio impianti di laminazione ultramoderni e di delicato funzionamento, soprattutto nel periodo iniziale e che di conseguenza il contratto era necessario per garantire l'approvvigionamento dei rivenditori in caso di guasto di uno di questi nuovi impianti.
(1) La clausola cui viene fatto riferimento verte sull'eventuale rifiuto di CRAM di laminare determinate qualità di zinco e leghe a base di zinco la cui domanda è troppo modesta perché possa giustificarsi economicamente una produzione.
La Commissione non incrimina le forniture occasionali e puntuali fra concorrenti. In merito ad eventuali accordi su base non esclusiva e limitati nel tempo, vertenti su forniture fra concorrenti per garantire l'approvvigionamento, essa ritiene che quando ricorrano determinate condizioni si debbano esaminare la loro compatibilità o la loro esonerabilità. Nella fattispecie, invece la possibilità di un'esenzione è da escludersi. Infatti non può configurarsi un miglioramento della produzione poiché si trattava di investimenti già effettuati. A ciò deve aggiungersi che comunque un accordo di così ampia portata e così lunga durata non sarebbe stato necessario per ovviare al rischio di incidente dovuto alla mancanza di esperienza quanto al funzionamento delle nuove installazioni. E neppure può essere ammesso il miglioramento della distribuzione sotto il profilo della sicurezza degli approvvigionamenti. La clientela di un produttore non in grado di produrre avrebbe dovuto semplicemente organizzare le spedizioni richieste, senza aver bisogno, come hanno sostenuto le parti, di predisporre all'improvviso una nuova rete di vendita.
III. Misure convenute fra CRAM e PYA su produzione, approvvigionamento e vendita dei laminati e delle leghe di zinco
A. Restrizioni della concorrenza
1. Produzione
Il contratto del 4 maggio 1971 contiene, per quanto riguarda la produzione di laminati e di leghe, disposizioni restrittive della concorrenza.
L'impegno di PYA (articolo I.14) di astenersi dal fabbricare laminati di zinco modifica la struttura dell'offerta all'interno del mercato comune riducendo da tre a due il numero dei produttori sul mercato francese; i due produttori restanti, CRAM e VM, rappresentano oltre la metà della produzione comunitaria.
In risposta agli addebiti della Commissione su questo punto, è stato allegato che PYA si trovava per altri motivi nell'obbligo di abbandonare la produzione dei laminati di zinco. È tuttavia giocoforza constatare che il contratto in questione stabilisce una correlazione diretta e inequivocabile tra questa rinuncia a produrre, abbinata ad un impegno di astenersi per almeno quindici anni (durata minima dell'accordo) da un lato e gli impegni di CRAM menzionati in appresso per quanto riguarda le leghe, impegni che del resto sono concepibili soltanto in quanto misura di reciprocità. Del resto è in questo senso che la commissione francese della concorrenza ha interpretato l'accordo nel suo parere dell'8 febbraio 1979.
Dal canto suo, CRAM si è privato (articolo II.6) della libertà di determinare il livello della propria produzione di leghe di zinco impegnandosi a non sviluppare le proprie capacità produttive e anche, in caso di necessità, a ridurre la propria produzione fino a quando la produzione di leghe avviata da PYA non avesse raggiunto le 15 000 t annue.
Analogamente, l'impegno reciproco di CRAM e di PYA (articolo II.7) di concertarsi in merito all'installazione di nuove capacità di produzione di leghe quando PYA avesse realizzato l'obiettivo delle 15 000 t annue (30 % del mercato francese di quell'epoca) priva le parti della loro normale autonomia di comportamento in tale campo.
La varie clausole, menzionate più sopra, hanno pertanto come oggetto una restrizione della concorrenza sul mercato in generale, e fra le parti stesse, a livello della produzione.
2. Approvvigionamento e vendita
Il contratto del 4 maggio 1971 presenta anche restrizioni a livello dell'acquisto e della vendita che di fatto sono direttamente collegate con le precedenti.
Da un lato, PYA, per le proprie vendite in Francia, si impegna (articolo I.2) a rifornirsi di laminati di zinco unicamente presso CRAM, il quale si impegna a sua volta a rifornire PYA. Per le proprie vendite dello stesso prodotto fuori della Francia, PYA è obbligato (articolo I.10) a riservare, a parità di condizioni, la preferenza a CRAM, ciò che nonostante l'attenuazione della parità di condizioni riduce la sua libertà d'approvvigionamento. In entrambi i casi, l'obbligo di CRAM di rifornire PYA può avere l'effetto di ridurre le proprie disponibilità per l'esportazione.
Anche nell'ipotesi in cui CRAM non sia in grado di fornire i prodotti, nel qual caso PYA riacquista la libertà di rifornirsi presso terzi, l'obbligo di PYA (articolo I.13) di « rispettare le regole di concorrenza leale » nella commercializzazione dei laminati provenienti da terzi tende manifestamente ad evitare a CRAM qualsiasi perturbazione concorrenziale, e lascia chiaramente comprendere che CRAM si aspetta quanto meno lo stesso impegno da parte di PYA per quanto riguarda la commercializzazione dei laminati che essa gli fornirà eventualmente.
Il divieto imposto a CRAM (articolo I.10) di esportare in Grecia e in Italia perfeziona, anche se è vero che tali esportazioni potranno essere soltanto modeste, il complesso di restrizioni relative ai laminati. Per quanto riguarda d'altro lato le leghe di zinco, CRAM si impegna (articolo II.8) ad ordinarne fino a 5 000 presso PYA (che si impegna a sua volta a fornirgliele) per consentire a quest'ultimo di giungere ad una produzione annuale di 15 000 t. Benché questa disposizione sia soltanto uno degli elementi dell'impegno di CRAM, menzionato più sopra, di ridurre eventualmente la propria produzione (articolo II.6), essa implica un approvvigionamento di un'impresa presso un concorrente in condizioni che escludono qualsiasi concorrenza.
Più in generale, CRAM riserva a PYA la preferenza per ogni fornitura di leghe e ciò per la durata del contratto (articolo II.15).
Queste disposizioni, che si combinano con quelle relative alla produzione (vedi precedente sezione A. 1), implicano l'impegno delle parti di astenersi, nella vendita delle leghe, da un comportamento concorrenziale idoneo a contribuire all'obiettivo di armonizzazione delle produzioni e delle politiche commerciali che emerge chiaramente dal contratto del 4 maggio 1971 (vedi in particolare articolo I.3 del preambolo).
Le varie clausole menzionate più sopra devono essere considerate come miranti a restringere, a livello dell'approvvigionamento e della distribuzione, la concorrenza tra le parti per i due tipi di prodotti in questione.
B. Incidenza sul commercio tra Stati membri
La clausole illustrate nei punti precedenti, relative alla produzione nonché alla vendita in Grecia e in Italia, possono incidere sensibilmente sulla possibilità delle parti di esportare nel mercato comune; quelle relative all'approvvigionamento reciproco riducono la libertà delle parti di effettuare importazioni in provenienza dal mercato comune e anche di esportarvi, quanto meno in modo pienamente concorrenziale, per quanto concerne l'obbligo di CRAM di rifornire laminati a PYA.
Va sottolineato, relativamente alle leghe, che la clausola del contratto (articolo II.8 in fine) secondo la quale la produzione annuale di 15 000 t da parte di PYA sarebbe destinata a « vendite proprie in Francia » non ha come conseguenza di ridurre al solo smercio in Francia la limitazione pura e semplice della capacità di produzione, o eventualmente anche della produzione, accettata da CRAM.
Ciò vale anche per l'impegno reciproco (articolo II.7) di concertarsi sulle capacità quando PYA avrà raggiunto l'obiettivo di 15 000 t annue; è inverosimile che la concertazione convenuta non possa vertere che sulle capacità destinate allo smercio in Francia e che vi sia piena libertà per quelle destinate all'esportazione.
Per quanto riguarda l'impegno di PYA di rifornirsi di laminati soltanto presso CRAM, il riferimento (articolo I.2) « al fabbisogno di vendita (di PYA) in Francia » non significa che a PYA è lasciata la libertà di rifornirsi fuori della Francia, Ma per maggiore precauzione, l'articolo I.14 (fine del primo capoverso) vieta formalmente questa possibilità, salvo impedimento di CRAM come precisato più sopra.
C. Inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3
La mancata notificazione dell'accordo del 4 maggio 1971 non consente di prospettare in suo favore un'esenzione in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato.
A tale riguardo, la Commissine tiene tuttavia a sottolineare che non le sembra escluso che avrebbe potuto, subordinatamente all'abbandono o alla modifica di determinate clausole inutili o eccessive, concedere il beneficio dell'articolo 85, paragrafo 3, per una durata limitata, alle disposizioni essenziali dell'accordo in questione, nella misura in cui esse avrebbero mirato a migliorare la produzione o la distribuzione consentendo a PYA di penetrare nel mercato delle leghe, pur restando presente come rivenditore su quello dei laminati.
In tale ipotesi la Commissione, tenuto conto delle circostanze nel caso di specie, non avrebbe potuto considerare come indispensabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, il fatto di convenire per la durata di quindici anni, con possibilità di proroga ogni cinque anni, restrizioni provvisoriamente ammesse.
Inoltre, la Commissione non avrebbe potuto considerare come indispensabili le clausole relative
- all'impegno di PYA di riservare a CRAM la preferenza a condizioni eguali per l'approvvigionamento dei suoi bisogni di vendita fuori Francia;
- al divieto imposto a CRAM di esportare dei laminati in Italia;
- al divieto imposto a PYA d'importare dei laminati in Francia salvo impossibilità di CRAM.
IV. Contratto di razionalizzazione tra CRAM e Prayon
1. Con lettera in data 17 giugno 1981, la Commissione aveva contestato a CRAM e a Prayon l'impegno assunto da quest'ultimo, nel quadro del contratto del 1o ottobre 1977, di abbandonare la sua produzione di laminati di zinco. Dalla risposte delle imprese alla comunicazione degli addebiti, nonché dalle spiegazioni fornite nel corso dell'audizione, è risultato chiaramente che la decisione di Prayon di cessare le attività del proprio laminatoio è indipendente dalla conclusione dell'accordo del 1o ottobre 1977 ed è ad esso anteriore: Prayon ha chiuso il laminatoio per motivi di redditività e di politica industriale.
In tali condizioni, l'addebito relativo all'impegno di cessare la produzione di laminati di zinco deve essere ritirato.
2. Ma il contratto del 1o ottobre 1977 contiene altre disposizioni restrittive della concorrenza.
L'impegno di affidare a CRAM la laminazione per proprio conto, di 7 000-10 000 t di zinco all'anno, alle condizioni « del cliente più favorito di CRAM » (condizioni esattamente determinate dal contratto), è atto ad impedire a Prayon di rivolgersi, eventualmente con maggiore convenienza, ad un altro produttore del mercato comune.
Per il proprio approvvigionamento di laminati « al di là del proprio fabbisogno normale » (vale a dire di un massimo di 10 000 t di zinco all'anno), o per poter effettuare forniture « al di fuori dei suoi tradizionali mercati », Prayon ha anche l'obbligo (articolo I.12 del contratto) di rivolgersi unicamente a CRAM. È soltanto in queste due ipotesi che CRAM perde la preferenza se non offre a condizioni paragonabili a quelle di qualsiasi altro venditore. Nonostante questa attenuazione, la clausola costituisce una restrizione di concorrenza, in quanto aggrava ulteriormente la dipendenza di Prayon nei confronti di CRAM.
Queste restrizioni sono sensibili e idonee ad incidere sul commercio fra Stati membri, sia per l'importanza delle imprese coinvolte sia per la loro posizione di imprese esportatrici.
3. Una dichiarazione di inapplicabilità, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, non è stata chiesta e d'altronde non potrebbe essere accordata.
Infatti, secondo le parti, l'obiettivo del contratto sarebbe di consentire a Prayon di restare sul mercato dei laminati, nonostante la chiusura dei suoi impianti di laminazione; l'impegno di CRAM di laminare per conto di Prayon garantirebbe a quest'ultimo un approvvigionamento in quantità, in qualità e a condizioni che gli consentono di continuare a distribuire questo prodotto. L'esclusività per parte del proprio fabbisogno e la preferenza per il resto, accordate da Prayon a CRAM, sarebbero necessarie per assicurare a CRAM la continuità di questo sbocco e consentirgli di adottare determinate disposizioni tecniche e commerciali.
Tuttavia nella fattispecie, queste obbligazioni, tenuto conto della loro durata, non sono indispensabili per realizzare l'obiettivo del contratto; nessun elemento giustifica una durata iniziale di quindici anni con possibilità di proroga per cinque anni, salvo recesso con preavviso di due anni. Una durata così lunga potrebbe eventualmente giustificarsi per accordi esigenti sostanziali investimenti da parte del venditore e vertenti su un prodotto particolare che l'acquirente possa difficilmente procurarsi altrove sul mercato. Senonché, da un lato, CRAM utilizzava il suo nuovo laminatoio al di sotto delle capacità e, dall'altro, il laminato di zinco, oggetto del contratto, era prodotto da almeno altri due fabbricanti.
APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO N. 17
Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di 1 000 ECU ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del fatturato realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione quando intenzionalmente o per negligenza esse commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata.
La Commissione è del parere che debbano essere inflitte ammende alle imprese CRAM e RZ per aver partecipato ad una pratica concordata, intesa a proteggere il mercato tedesco contro le importazioni parallele di laminati effettuate da Schiltz.
Partecipando alla pratica concordata di cui trattasi, queste due imprese hanno violato deliberatamente o quanto meno per negligenza l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Esse sapevano o avrebbero dovuto sapere che il fatto di impedire le esportazioni parallele costituisce una grave violazione dell'articolo 85, paragrafo 1, come è stato stabilito da una serie di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da decisioni della Commissione.
Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, è chiaro che le imprese CRAM e RZ hanno cercato, con questa pratica concordata, di ostacolare la realizzazione di uno degli obiettivi essenziali del trattato CEE, vale a dire la creazione di un mercato unico fra gli Stati membri delle Comunità.
Per quanto riguarda la durata dell'infrazione, essa ha avuto inizio al più tardi il 21 ottobre 1976 ed è continuata fino ad almeno il 29 ottobre 1976, come è stato illustrato più sopra.
Per quanto riguarda l'ammontare delle ammende benché si tratti di un'infrazione grave, occorre tener conto della breve durata della pratica concordata.
Le due imprese sono in pari grado responsabili della pratica concordata; occorre tuttavia tener conto della rispettiva dimensione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La concertazione intervenuta nel 1976 fra CRAM e RZ ai fini della protezione del mercato tedesco contro le importazioni parallele di laminati effettuate da Schiltz costituisce un'infrazione all'articolo 85 del trattato.
2. La clausola stipulata nel 1976 fra CRAM e Schiltz da un lato e RZ e Schiltz dall'altro e che obbligava quest'ultimo a rivendere laminati di zinco in un paese determinato, avente per scopo di limitare le importazioni parallele nella Comunità, costituisce un'infrazione all'articolo 85 del trattato.
Articolo 2
1. Per l'infrazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, le seguenti ammende sono inflitte alle seguenti imprese:
- a CRAM, un'ammenda di 400 000 (quattrocentomila) ECU, pari a 2 625 000 FF,
- a RZ, un'ammenda di 500 000 (cinquecentomila) ECU, pari a 1 157 230 DM.
2. Queste ammende dovranno essere versate:
- da CRAM alla Banque Société Générale de Paris al conto n. 5.770.006.5 della Commissione delle Comunità europee,
- Da RZ alla Banca SAL Oppenheim, Koeln al conto n. 64910 della Commissione delle Comunità europee,
nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione.
Articolo 3
Il contratto per la prestazione di forniture reciproche di emergenza del 5 agosto 1974 fra CRAM, RZ e VM, costituisce un'infrazione all'articolo 85 del trattato.
Articolo 4
Le seguenti disposizioni del contratto del 4 maggio 1971 fra CRAM e PYA costituiscono un'infrazione all'articolo 85 del trattato:
1. impegno di PYA di astenersi dal fabbricare laminati di zinco (articolo I.14);
2. impegno di CRAM di non sviluppare la propria capacità di produzione nel settore delle leghe di zinco fino a quando quella di PYA non supererà le 15 000 t annue e di ridurre eventualmente la propria produzione facendo produrre per proprio conto, da PYA, sino a 5 000 t annue (articolo II.6 e 8);
3. impegno reciproco di CRAM e PYA di concertarsi per l'installazione di nuove capacità di produzione di leghe quando la produzione di PYA avrà raggiunto le 15 000 t annue (articolo II.7);
4. impegno di PYA di rifornirsi di laminati esclusivamente presso CRAM per una parte (vendita in Farncia) del proprio fabbisogno (articolo I.2), di riservare a questa impresa per il resto la preferenza a parità di condizioni (articolo I.10) e di « rispettare le regole di concorrenza leale » nella vendita di laminati provenienti da terzi in caso di impedimento a fornire da parte di CRAM (articolo I.13); divieto imposto a CRAM di esportare laminati in Grecia e in Italia (articolo I.10) e a PYA di effettuare importazioni salvo impedimento di CRAM (articolo I.14);
5. impegno di CRAM di accordare la preferenza a PYA per ogni fornitura di leghe.
Articolo 5
L'esclusiva concessa da Prayon e da CRAM, nel loro contratto del 1o ottobre 1977, per quanto riguarda la laminazione per conto terzi, sino ad un determinato tonnellaggio, e la preferenza a parità di condizioni di cui beneficia al di là di questo tonnellaggio o per vendite straordinarie, costituiscono un'infrazione all'articolo 85 del trattato.
Articolo 6
Le parti di cui all'articolo 7 pongono fine senza indugio alle infrazioni constatate e si astengono in futuro da qualsiasi disposizione contrattuale o pratica concordata avente gli stessi effetti.
Articolo 7
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
1. per l'insieme degli articoli:
Compagnie royale asturienne des mines
42, avenue Gabriel
F-Paris Cedex 08; 2. per gli articoli 1, 2 e 3:
Rheinisches Zinkwalzwerk GmbH & Co.
Bahnhofstrasse 90
Postfach 4354
D-4354 Datteln;
3. per l'articolo 3;
Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne SA
B-4900 Angleur, Liège;
4. per l'articolo 4:
Penarroya SA
Tour Maine Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris;
5. per l'articolo 5:
Société de Prayon SA
144, rue J. Wauters
B-4130 Engis.
La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1982.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
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