Avis juridique important
82/903/CEE: Decisione della Commissione, del 10 dicembre 1982, che modifica la decisione 81/987/CEE, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0006 - 0007
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1982
che modifica la decisione 81/987/CEE, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Repubblica del Botswana
(82/903/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/476/CEEE (2), in particolare l'articolo 15,
considerando che la decisione 81/987/CEE della Commissione (3) dava facoltà agli Stati membri di autorizzare le importazioni sul proprio territorio, nell'ottemperanza di determinate condizioni, di carni fresche provenienti da determinate regioni della Repubblica del Botswana, tenendo conto in particolare della situazione sanitaria esistente nella Repubblica del Botswana e delle misure applicate da tale paese per combattere l'afta epizootica ed evitarne la propagazione in altre regioni indenni; che, con decisione 82/362/CEE della Commissione (4), la zona indenne è delimitata a ovest dal cordone di protezione di Makoba, a nord dal cordone di protezione Sese-Tlalemabele e dalla prateria Palapye Sherwood e a est dalla linea ferroviaria da Sese a Makoro;
considerando che la situazione riguardante l'afta epizootica è in continuo miglioramento e che non si sono manifestati casi successivamente al settembre 1980;
considerando che è attualmente possibile estendere ulteriormente l'area indenne dalla malattia includendo un settore a sud del cordone di protezione Serule-Zanzibar;
considerando che le autorità veterinarie del Botswana hanno reiterato le loro assicurazioni per quanto concerne le zone cuscinetto, la non vaccinazione, il controllo del movimento degli animali e le altre misure; che la situazione nel Botswana continuerà ad essere oggetto di sorveglianza;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 81/987/CEE è modificata come segue:
1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 1
Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE non si applica ai seguenti distretti della Repubblica del Botswana:
- Ghanzi (ad esclusione del settore nord-occidentale del distretto stesso, denominato Ghanzi Farms),
- Kweneng,
- Kgatlend,
- South-East,
- Southern,
- Kgalagadi,
- Central (soltanto il settore delimitato
- ad occidente, dal cordone di protezione di Makoba,
- a nord, dai cordoni di protezione di Sese-Tlalemabele e di Serule-Zanzibar). ».
2. Il testo del paragrafo IV, punto 1, lettera a), primo trattino, del certificato sanitario contenuto nell'allegato è sostituito dal testo seguente:
« - essere nato ed allevato nella Repubblica del Botswana ed essere rimasto dalla nascita o durante 12 mesi precedenti in uno o più dei seguenti distretti;
- Ghanzi (ad esclusione del settore nord-occidentale del distretto stesso, denominato Ghanzi Farms),
- Kweneng,
- Kgatlend,
- South-East,
- Southern,
- Kgalagadi,
- Central (soltanto il settore delimitato
- ad occidente, dal cordone di Makoba,
- a nord, dal cordone Sese-Tlalemabele e dal cordone Serule-Zanzibar). ».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.
(3) GU n. L 361 del 16. 12. 1981, pag. 29.
(4) GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 41.
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