Avis juridique important
82/906/CEE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 1982, che approva il piano ampliato di eradicazione della brucellosi dei bovini presentato dell'Irlanda (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0011 - 0011
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1982
che approva il piano ampliato di eradicazione della brucellosi dei bovini presentato dall'Irlanda
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(82/906/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (2), in particolare il capitolo II.
vista la decisione 78/682/CEE della Commissione, del 19 luglio 1978, che approva i piani di eradicazione della brucellosi e della tubercolosi presentato dall'Irlanda (3),
vista la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e introduce una misura comunitaria supplementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (4),
considerando che, con lettera del 23 giugno 1982, l'Irlanda ha comunicato alla Commissione l'ampliamento del piano di eradicazione della brucellosi;
considerando che, previo esame e tenuto conto del successo del piano iniziale, il piano ampliato è risultato conforme alle direttive 77/391/CEE, 78/52/CEE e 82/400/CEE;
considerando che il piano ampliato assicura la continuità con le misure attuate ai sensi del piano iniziale; che quest'ultimo scadeva il 18 settembre 1981;
considerando che le misure previste dal piano ampliato sono state applicate dal settembre 1981; che quindi sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;
considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il piano ampliato di eradicazione della brucellosi applicato dall'Irlanda a decorrere dal 18 settembre 1981 è approvato.
Articolo 2
La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dalle macellazioni effettuate a decorrere dal 18 settembre 1981.
Articolo 3
L'Irlanda è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.
(2) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.
(3) GU n. L 227 del 18. 8. 1978, pag. 28.
(4) GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.
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