Avis juridique important
82/911/CEE: Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1982, che modifica la decisione 82/826/CEE concernente certe misure di protezione contro la peste suina classicc
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0025 - 0025
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 1982
che modifica la decisione 82/826/CEE concernente certe misure di protezione contro la peste suina classica
(82/911/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/61/CEE (2), in particolare l'articolo 9,
considerando che la decisione 82/826/CEE della Commissione del 24 novembre 1982 (3) ha stabilito certe misure di protezione contro la peste suina classica vista l'esistenza di focolai della malattia in alcune parti del territorio del Belgio;
considerando che da allora l'epizoozia di peste suina classica in Belgio ha preso un carattere estensivo propagandosi su una grande parte del territorio belga; che, a causa del notevole volume degli scambi di animali vivi, tale epizoozia costituisce una minaccia per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri;
considerando che occorre pertanto che gli altri Stati membri adottino i provvedimenti atti a garantire la loro salvaguardia per tutto il tempo necessario e fino alla scomparsa dell'epizoozia;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 82/826/CEE della Commissione del 24 novembre 1982 è modificata come segue:
1. L'articolo 1 è sostituito dall'articolo seguente:
« Articolo 1
Gli Stati membri vietano l'introduzione sul loro territorio di suini vivi provenienti dalla parte del territorio belga delimitata ad ovest dal tratto dell'Escaut che va dalla frontiera olandese a Rupelmonde, dal tratto del Rupel che va da Rupelmonde a Boom, dal tratto del canale di Willebroek che va dal Rupel a Bruxelles, dal tratto del canale di Charleroi che va da Bruxelles alla Sambre, a sud dal solco formato dalla Sambre e la Meuse a valle di Namur fino alla frontiera olandese, ad est e a nord dalla frontiera olandese. »
2. All'articolo 2, la data del 24 novembre 1982 è sostituita dalla data del 14 dicembre 1982.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 29 del 6. 2. 1982, pag. 13.
(3) GU n. L 347 del 7. 12. 1982, pag. 24.
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