Avis juridique important
82/922/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 1982, alle imprese nazionali ferroviarie concernente la definizione di un sistema di servizio internazionale di qualità per i viaggiatori
Gazzetta ufficiale n. L 381 del 31/12/1982 pag. 0038 - 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0149
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0149
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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1982
alle imprese nazionali ferroviarie concernente la definizione di un sistema di servizio internazionale di qualità per i viaggiatori
(82/922/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
considerando l'importanza del traffico internazionale di viaggiatori tanto per le imprese ferroviarie quanto per gli utenti delle medesime;
considerando la necessità di migliorare ulteriormente le prestazioni offerte;
considerando l'insieme dell'offerta di qualità in materia di trasporto internazionale di viaggiatori;
preso atto degli sforzi compiuti dalle imprese ferroviarie in questi settori,
invita le imprese nazionali ferroviarie:
- a studiare le possibilità e le modalità di gestione di un sistema di servizio internazionale di qualità per i viaggiatori ispirandosi alle linee direttrici che costituiscono oggetto dell'allegato;
- ad informare la Commissione, anteriormente al 1o maggio 1983, in merito ai progressi compiuti al fine di dare effetto alla presente raccomandazione.
La presente raccomandazione è indirizzata a:
Société nationale des chemins de fer belges,
rue de France 85,
1070 Bruxelles, Belgio.
De danske Statsbaner,
Generaldirektionen,
Soelvgade 40,
1307 Koebenhavn K, Danimarca
Société nationale des chemins de fer français,
88, rue Saint-Lazare,
75436 Paris Cedex 09, Francia
Deutsche Bundesbahn,
Hauptverwaltung,
Friedrich-Ebert-Anlage 43-45,
Frankfurt/Main, R. f. di Germania.
oeOrganismós Sidirodrómon Elládos, AE,
Kentrikí Diéfthynsi,
Karóloy 1,
oeAthína 107,
Grecia.
Coras Iompair,
Heuston Station,
Dublin - 8, Repubblica d'Irlanda.
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
Piazza della Croce Rossa,
Roma,
Italia.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois,
9, place de la Gare,
boîte postale 1803,
Luxembourg, G.D. del Lussemburgo.
N. Nederlandse Spoorwegen,
Moreelsepark 1,
3500 HA Utrecht, Paesi Bassi.
British Railways Board,
222, Maryleborne Road,
London NW1 6JJ, Regno Unito.
Northern Ireland Railways Company Limited (Central Station),
East Bridge Street,
Belfast BT1 3PB, Irlanda del Nord.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1982.
Per la Commissione
Giorgios CONTOGEORGIS
Membro della Commissione
ALLEGATO
Elementi da prendere in considerazione per la definizione di un sistema di servizio internazionale di qualità per i viaggiatori di giorno e di notte
1. Al fine di precisare il volume dell'offerta e le caratteristiche del servizio della rete principale, costituito dalle relazioni di traffico fra i grandi agglomerati urbani europei, è opportuno intensificare per esse gli studi permanenti di mercato.
2. Questi studi potrebbero anche prendere in considerazione le possibilità di sviluppo dei treni che viaggiano di notte e dei treni per auto accompagnate.
3. La concezione che dovrebbe prevalere sarebbe quella di una rete internazionale di qualità la cui gestione tecnica e commerciale sia esente, per quanto possibile, dai condizionamenti del servizio ferroviario nazionale pur assicurando l'indispensabile coerenza col servizio medesimo.
4. Le reti dovrebbero procedere alla messa in opera, il più presto possibile e dopo conclusione degli studi di mercato, di dispositivi adottati in collaborazione fra loro in materia di sfruttamento dei treni internazionali di qualità e, in particolare, di:
- regolarità e velocità commerciale elevata;
- impiego dei mezzi tecnici più adatti per assicurare un servizio di qualità (composizione dei convogli, locomotive);
- instaurazione di buone coincidenze;
- servizio alla clientela (ristorazione, informazione, mezzi di telecomunicazione, collegamenti con gli altri modi di trasporto).
5. Le imprese nazionali ferroviarie della Comunità si concerteranno con le imprese ferroviarie degli Stati terzi interessati per una messa in opera coordinata.
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