31 . . 12. 82 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 383/9
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1982
che fissa gli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil a titolo di
aiuto alimentare nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento
(CEE) n . 3135/82
(82/935/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando che le misure previste dalla presente
decisione sono conformi al parere del comitato di
gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Gli importi massimi da prendere in considerazione ai
fini della gara di cui al regolamento (CEE) n . 3135/82
sono fissati come segue :
— partita D : 447 666 ECU (UK)
— partita E : 1 114 253 ECU (F)
— partita H : 1 523 154 ECU (IRL)
— partita 1 : 2 641 362 ECU (D)
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 804/68 del Consiglio, del
27 giugno 1968 , relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari ('), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n . 11 83/82 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che, conformememente al regolamento
(CEE) n . 3135/82 della Commissione, del 23
novembre 1982, relativo alla fornitura di varie partite
di butteroil a titolo di aiuto alimentare (3), gli orga
nismi di intervento degli Stati membri hanno indetto
una gara per la fabbricazione e la fornitura di 1 309
tonnellate di butteroil destinate a taluni paesi terzi e
organismi beneficiari ;
considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE)
n . 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977,
recante modalità generali d'applicazione per la forni
tura di latte scemato in polvere e di butteroil a titolo di
aiuto alimentare (4), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 3474/80 (*), prevede che, tenuto conto
delle offerte ricevute, sia fissato per ogni partita
oggetto della gara un importo massimo o si decida di
non dar seguito alla gara ;
considerando che, in base alle offerte ricevute , è
opportuno fissare gli importi massimi ai livelli sotto
indicati ;
Per quanto concerne la partita C non è dato seguito
alla gara .
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente deci
sione .
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(') GU n . L 148 del
O GU n . L 140 del
(3) GU n . L 334 del
(4) GU n . L 43 del
Ò GU n ; L 363 del
28 . 6 . 1968 , pag . 13 .
20 . 5 . 1982, pag. 1 .
29 . 11 . 1982, pag. 1 .
5 . 2 . 1977, pag. 1 .
31 . 12 . 1980 , pag . 50 ,
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