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82/947/CEE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1982 pag. 0023 - 0024
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1982
che autorizza il Regno Unito a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(82/947/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1980 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,
vista la domanda del Regno Unito,
considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, nel corso del 1980, in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1982, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;
considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;
considerando che il Regno Unito ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di differenti specie;
considerando che le varietà enumerate nella presente decisione erano state sottoposte nel Regno Unito a esami ufficiali in coltura; che i risultati di detti esami avevano condotto alla constatazione che nel Regno Unito esse non sono sufficientemente distinte;
considerando che per le varietà Sally (trifoglio violetto ) e Pepite (orzo) si può constatare, sulla base di rapporti relativi ai risultati degli esami nel Regno Unito, che esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nel Regno Unito, applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinte da altre varietà ivi ammesse [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo comma, della suddetta direttiva];
considerando che per la varietà Campremy (frumento primaverile) si può constatare, sulla base di rapporti relativi ai risultati degli esami nel Regno Unito, che essa non è secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nel Regno Unito, applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, sufficientemente omogenea per quel che riguarda un certo numero di caratteri [articolo 15, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, della succitata direttiva];
considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta del Regno Unito relativa a dette varietà;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno Unito è autorizzato a vietare la commercializzazione su tutto il territorio nazionale di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1983:
I. Piante foraggere:
Trifolium pratense L.
Sally
II. Cereali:
1. Hordeum vulgare L.
Pepite
2. Triticum aestivum L.
Campremy
Articolo 2
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.
Articolo 3
Il Regno Unito comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autoriz
zazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 4
Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
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