Avis juridique important
82/948/CEE: Decisione della Commissione, del 30 dicembre 1982, che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1982 pag. 0025 - 0026
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1982
che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(82/948/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1980 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,
vista la domanda della Repubblica francese,
considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, nel corso del 1980, in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1982, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;
considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richieda può essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;
considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;
considerando che le varietà di granturco di cui trattasi non erano state sottoposte, nella Repubblica francese, ad esami in coltura in vista della domanda francese;
considerando che queste varietà hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva];
considerando che le varietà Sally e Trifomo (trifoglio violetto) non erano state sottoposte nella Repubblica francese a esami ufficiali in coltura al fine della domanda francese;
considerando che è notorio che, a causa della loro forma (ritmo di sviluppo), le varietà di cui trattasi non sono ancora attualmente atte ad essere coltivate nella Repubblica francese [articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva citata];
considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese per dette varietà;
considerando che altre varietà non costituiscono più oggetto della domanda francese;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1983:
I. Piante foraggere
Trifolium pratense L.
Sally
Trifomo
1.2 // II. Cereali // // Zea mays L. // // Atlante // Nickerson 702 // Augusto 6666 // Orfeo // Banat // Padano // Frank // Ribot // Ilona // Splendit 7951 // Mark // Traiano 74
Articolo 2
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.
Articolo 3
La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 4
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
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