Avis juridique important
82/951/CEE: Decisione della Commissione, del 20 ottobre 1982, concernente gli aiuti che il governo belga intende concedere all'impresa siderurgica Laminoirs de Jemappes SA (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 386 del 31/12/1982 pag. 0027 - 0028
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COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 1982
concernente gli aiuti che il governo belga intende concedere all ' impresa siderurgica Laminoirs de Jemappes SA
( I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede )
( 82/951/CECA )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio ,
vista la decisione n . 2320/81/CECA della Commissione , del 7 agosto 1981 , recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell ' industria siderurgica ( 1 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 3 ,
dopo aver intimato , in conformità alle disposizioni dell ' articolo 8 , paragrafo 3 , della suddetta decisione , agli interessati di presentare le loro osservazioni ( 1 ) e viste tali osservazioni ,
I
considerando che con lettera del 28 dicembre 1981 il governo belga ha , in conformità alle disposizioni dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , della decisione n . 2320/81/CECA , notificato alla Commissione la propria intenzione di concedere degli aiuti all ' impresa siderurgica « Les Laminoirs de Jemappes » ; che gli aiuti previsti a favore di tale impresa consistono , da un lato , in un aiuto al funzionamento , destinato a coprire le perdite di gestione per il periodo fra il 1980 ed il 1984 , fino ad un importo massimo di 670 milioni di franchi belgi sotto forma di aumenti di capitale e di apporto di obbligazioni convertibili a tasso d ' interesse non predeterminato bensì subordinato agli eventuali utili realizzati e , dall ' altro , ai sensi della legge per l ' espansione economica , aiuti a favore del suo programma d ' investimento ( consistenti in una garanzia dello Stato su un prestito di 275 milioni di franchi belgi , bonifici di interesse di 7 punti , per un periodo di cinque anni su un prestito di 206,25 milioni di franchi belgi , nonchù agevolazioni fiscali ) ; che tale programma d ' investimento si prefigge razionalizzazioni e miglioramenti vari e prevede spese dell ' ordine di 275 milioni di franchi belgi ;
considerando che , dopo un primo esame della compatibilità di tali aiuti con i criteri fissati dagli articoli 2 , 3 e 5 della decisione n . 2320/81/CECA , la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni , sulla base degli elementi informativi che le sono stati forniti dal governo belga :
- il programma di ristrutturazione che si tratterebbe di aiutare sembra consistere più nei normali investimenti ai quali periodicamente deve procedere ogni impresa , che in investimenti che modificano la struttura dell ' impresa in questione e quindi tali da ripristinare la sua competitività e la sua efficienza ;
- non viene precisato l ' effetto di tali investimenti sulla capacità di produzione dell ' impresa che , in ogni caso , non dovrebbe subire alcuna riduzione ;
- gli aiuti in questione sono di importo considerevole rispetto all ' entità degli investimenti e alle dimensioni dell ' impresa e solo un particolare impegno di ristrutturazione potrebbe giustificarne la concessione ;
- infine , la durata degli aiuti al funzionamento supera i due anni prescritti dall ' articolo 5 della decisione ;
considerando che , di conseguenza , la Commissione ha ritenuto che gli aiuti considerati non siano compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ed ha quindi avviato a loro riguardo la procedura prevista dall ' articolo 8 , paragrafo 3 , della decisione n . 2320/81/CECA ; che a tale effetto la Commissione ha inviato il 26 febbraio 1982 una lettera al governo belga intimandogli di presentare le proprie osservazioni ;
II
considerando che nella sua risposta del 31 marzo 1982 il governo belga ha informato la Commissione che è stata prevista a più lunga scadenza la chiusura del forno elettrico dei Laminoirs de Jemappes e che altre misure di razionalizzazione erano allo studio ; che , in una lettera del 14 giugno 1982 , ha precisato che non era stato ancora risolto il problema del rifornimento di acciaio dell ' impresa , una volta avvenuta la chiusura ; che nelle loro risposte altri due Stati membri erano sostanzialmente d ' accordo con le conclusioni della Commissione ;
considerando che l ' articolo 2 , paragrafo 1 , primo trattino , della decisione n . 2320/81/CECA prevede che l ' impresa beneficiaria di un aiuto debba avere avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso vertente sui vari aspetti della ristrutturazione e idoneo a ripristinare la competitività ed a risanare la situazione finanziaria dell ' impresa , senza aiuti in normali condizioni di mercato ; che , nella fattispecie , sulla base di ipotesi verosimili per quanto riguarda i prezzi ed il volume delle vendite la situazione finanziaria dell ' impresa sembra destinata a degradarsi , mentre il suo margine lordo è già negativo da diversi anni e questo malgrado gli aiuti che essa ha ricevuto nel passato ; che i criteri del primo trattino dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , della decisione non sono quindi soddisfatti ;
considerando che il secondo trattino del paragrafo 1 dello stesso articolo prevede che tale programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacità produttive dell ' impresa o del gruppo di imprese beneficiarie ; che secondo le dichiarazioni fatte dall ' impresa alla Commissione , le sue capacità di produzione di laminati a caldo aumenteranno di circa 10 000 tonnellate ; che l ' eventuale chiusura , attualmente prevista , del suo forno elettrico non modificherebbe tale tendenza e quindi non potrà essere considerata come una riduzione di capacità ai sensi della decisione n . 2320/81/CECA ; che , inoltre , il governo belga non ha proposto , a vantaggio dei Laminoirs de Jemappes , alcuna riduzione di capacità di laminati di un ' altra impresa e che quindi i criteri del suddetto trattino non sono soddisfatti ; che tale conclusione vale anche per i criteri del terzo trattino dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , il quale prevede che il programma d ' investimento debba essere conforme ai criteri definiti dall ' articolo 2 , nonchù agli obiettivi generali « acciaio » ;
considerando che l ' articolo 3 , paragrafo 1 , secondo trattino , prevede che l ' ammontare e l ' intensità dell ' aiuto siano giustificati dall ' entità dell ' impegno di ristrutturazione attuato ; che l ' importo notevole degli aiuti in questione non può essere giustificato dall ' impegno di ristrutturazione attuato , dato che non sono state realizzate riduzioni di capacità e che di conseguenza i criteri dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , secondo trattino , non sono soddisfatti ;
considerando infine che l ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo trattino , prevede che gli aiuti abbiano una durata massima di due anni e che una deroga a tale limite può essere concessa solo in casi eccezionali e sulla base di una domanda debitamente motivata dallo Stato membro interessato ; che il governo belga non ha presentato alcuna domanda in tale senso e che la durata degli aiuti al funzionamento in questione resta come previsto di cinque anni , contrariamente alle prescrizioni dell ' articolo 5 , paragrafo 1 , secondo trattino ;
considerando , tenuto conto di quanto precede , che il progetto d ' aiuto belga non soddisfa alle condizioni necessarie per essere considerato compatibile con il buon funzionamento del mercato comune , ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti alla siderurgia , istituite dalla decisione n . 2320/81/CECA ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Il Belgio non può attuare il progetto , notificato alla Commissione con lettera del 28 dicembre 1981 dal suo rappresentante permanente , che prevede la concessione di aiuti al funzionamento e all ' investimento all ' impresa siderurgica « Les Laminoirs de Jemappes SA » .
Articolo 2
Il Belgio dovrà informare la Commissione , entro un mese a decorrere dalla presente decisione , delle misure che ha adottato per conformavisi .
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 20 ottobre 1982 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 228 del 13 . 8 . 1981 , pag . 14 .
( 2 ) GU n . C 109 del 30 . 4 . 1982 , pag . 3 .
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