Avis juridique important
82/952/CEE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 1982, relativa ad un aiuto concesso dal governo francese alle casse di perequazione nel settore delle carni suine (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 386 del 31/12/1982 pag. 0029 - 0030
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 1982
relativa ad un aiuto concesso dal governo francese alle casse di perequazione nel settore delle carni suine
( Il testo in lingua francese è il solo facente fede )
( 82/952/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 93 , paragrafo 2 , primo comma ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2759/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2966/80 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 21 ,
dopo aver intimato agli interessati , in conformità dell ' articolo 93 , paragrafo 2 , primo comma , del trattato CEE , di presentare le loro osservazioni ( 3 ) e viste dette osservazioni ,
I
considerando che , essendo venuta a conoscenza di un progetto di aiuto a favore delle casse di perequazione nel settore delle carni suine , l ' 8 maggio e il 12 giugno 1981 la Commissione ha chiesto al governo francese di notificare il progetto in causa a norma dell ' articolo 93 , paragrafo 3 , del trattato ;
considerando che l ' aiuto consisteva nel versamento alle casse di perequazione di un aiuto di 146 milioni di FF destinati a risanare la tesoreria di detti organismi ;
considerando che , in virtù dell ' articolo 21 del regolamento ( CEE ) n . 2759/75 , l ' aiuto in causa rientra nel campo di applicazione degli articoli 92 , 93 e 94 del trattato ;
considerando che , in mancanza di una risposta delle autorità francesi , la Commissione , a conclusione di un primo esame effettuato sulla base dei documenti iniziali di cui disponeva e che non le consentivano di decidere in merito alla compatibilità con le disposizioni dell ' articolo 92 del trattato , il 29 giugno 1981 ha avviato nei confronti della misura stessa la procedura di cui all ' articolo 93 , paragrafo 2 , del trattato e ha intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni ;
II
considerando che , in risposta all ' invito di cui sopra , con lettera del 7 agosto 1981 il governo francese ha sostenuto che tale versamento era una misura eccezionale destinata a consentire alle casse di far fronte a gravi difficoltà di tesoreria causate dalla contrazione dei corsi sul mercato ;
considerando che vari Stati membri e altri interessati hanno comunicato le loro osservazioni alla Commissione ; che tutti hanno ritenuto che l ' aiuto francese fosse idoneo a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari in misura contraria all ' interesse comune , e fosse quindi in contrasto con le organizzazioni comuni di mercato ;
III
considerando che , benchù anticipi alle casse di perequazione abbiano potuto essere ammessi in passato , il versamento di un aiuto a fondo perduto costituisce un ' innovazione e provoca indirettamente lo stesso risultato di un aiuto che assicuri un prezzo garantito riservato agli allevatori aderenti alle casse ;
considerando che , conseguentemente , la misura è atta a migliorare le condizioni di produzione e le possibilità di smercio dei produttori interessati rispetto a quelli degli altri Stati membri che non beneficiano di aiuti comparabili ;
considerando che la misura stessa incide quindi sugli scambi intracomunitari e , per tale motivo , risponde ai criteri enunciati all ' articolo 92 , paragrafo 1 , del trattato ;
considerando inoltre che , dato che nel settore in causa esiste un ' organizzazione comune dei mercati , gli Stati membri non hanno più la facoltà di prendere unilateralmente misure di aiuto nazionali ;
considerando che , tenuto conto di quanto precede , le giustificazioni economiche avanzate dal governo francese non possono essere accolte ;
considerando che il divieto sancito dall ' articolo 92 , paragrafo 1 del trattato non può essere superato in virtù del paragrafo 2 dello stesso articolo , in quanto le deroghe da esso previste non sono evidentemente applicabili al caso di specie ;
considerando che , in sede di esame di qualsiasi misura nazionale o regionale , le deroghe previste dall ' articolo 92 , paragrafo 3 , del trattato devono essere interpretate in senso stretto ; che , in particolare , esse possono essere concesse soltanto se la Commissione può stabilire che l ' aiuto è necessario ai fini del conseguimento di uno degli obiettivi previsti da dette disposizioni ;
considerando che concedere il beneficio di dette deroghe ad aiuti che non comportino una siffatta contropartita equivarrebbe ad accettare una situazione pregiudizievole agli scambi intracomunitari , distorsioni di concorrenza non giustificate dal punto di vista degli interessi della Comunità e , conseguentemente , vantaggi ingiustificati per alcuni Stati membri ;
considerando che , nella fattispecie , l ' aiuto in causa non consente di costatare l ' esistenza di una siffatta contropartita ;
considerando infatti che il governo francese non ha potuto offrire , nù la Commissione trovare , alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l ' aiuto di cui trattasi risponde alle condizioni prescritte per la concessione di una delle deroghe di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , del trattato ;
considerando che non si tratta di una misura destinata a favorire lo sviluppo economico di una regione caratterizzata da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave sottoccupazione , nù di un importante progetto di comune interesse europeo , nù di una misura atta a porre rimedio ad un grave turbamento dell ' economia francese ; che , conseguentemente , l ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettere a ) e b ) , del trattato non è applicabile ;
considerando inoltre che la misura di cui trattasi costituisce un aiuto al funzionamento a favore degli agricoltori interessati , di natura puramente conservativa ; che la Commissione si è sempre opposta a tali aiuti , in quanto essi non posseggono i requisiti che li renderebbero idonei a beneficiare della deroga di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera c ) , del trattato , non essendo , a motivo della loro scarsa efficacia , di natura tale da facilitare lo sviluppo , come previsto dalla disposizione citata ;
considerando che , tenuto conto di quanto precede , l ' aiuto di cui sopra non risponde alle condizioni prescritte per beneficiare di una delle deroghe di cui all ' articolo 92 , paragrafo 3 , del trattato ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE
Articolo 1
L ' aiuto concesso della Francia sotto forma di versamento di 146 milioni di FF alle casse di perequazione nel settore delle carni suine è incompatibile con le disposizioni dell ' articolo 92 del trattato .
Articolo 2
La Francia comunica alla Commissione , entro il termine di un mese , le misure prese per garantire l ' osservanza delle disposizioni dell ' articolo 1 .
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 24 novembre 1982 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 282 dell ' 1 . 11 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 307 del 18 . 11 . 1980 , pag . 5 .
( 3 ) GU n . C 187 del 28 . 7 . 1981 , pag . 2 .
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