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82/955/CEE: Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982, relativa agli stabilimenti della Repubblica di Costa Rica in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l' importazione di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 386 del 31/12/1982 pag. 0040 - 0040
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0237
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0237
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1982
relativa agli stabilimenti della Repubblica di Costa Rica in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l ' importazione di carni fresche
( 82/955/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , in particolarel ' articolo 4 , paragrafo 1 , e l ' articolo 18 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) ,
considerando che , per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità , gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;
considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , di detta direttiva , il Costa Rica ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all ' esportazione verso la Comunità ;
considerando che un ' ispezione comunitaria in loco ha accertato che il caso di questi stabilimenti deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;
considerando che nel frattempo , per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto , tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l ' esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;
considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e , se del caso , modificata , in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 gli Stati membri vietano l ' importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti di Costa Rica .
2 . Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare fino al 31 luglio 1983 l ' importazione di carni fresche in provenienza da stabilimenti che sono riconosciuti e proposti ufficialemente dalle autorità costaricensi alla data del 1° marzo 1981 ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE salvo decisione contraria adottata al loro riguardo , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , anteriormente al 1° agosto 1983
La Commissione trasmetterà agli Stati membri la lista di detti stabilimenti .
Articolo 2
La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1983 .
Articolo 3
La presente decisione verrà riesaminata e , se del caso , modificata anteriormente al 1° maggio 1983 .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 17 dicembre 1982 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 . I..382D0956
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1982
relativa agli stabilimenti del Regno di Norvegia in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l ' importazione di carni fresche
( 82/956/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , in particolare l ' articolo 4 , paragrafo 1 , e l ' articolo 18 , paragrafo 1 , lettere a ) e b ) ,
considerando che , per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità , gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE ;
considerando che , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , di detta direttiva , la Norvegia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all ' esportazione verso la Comunità ;
considerando che un ' ispezione comunitaria in loco ha accertato che il caso di questi stabilimenti deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria ;
considerando che nel frattempo , per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto , tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l ' esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accettarle ;
considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e , se del caso , modificata , in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 gli Stati membri vietano l ' importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti della Norvegia .
2 . Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare fino al 31 luglio 1983 l ' importazione di carni fresche in provenienza da stabilimenti che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità norvegesi alla data del 1° agosto 1981 ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE salvo decisione contraria adottata al loro riguardo , ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , della predetta direttiva , anteriormente al 1° agosto 1983 .
La Commissione trasmetterà agli Stati membri la lista di detti stabilimenti
Articolo 2
La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1983 .
Articolo 3
La presente decisione verrà riesaminata e , se del caso , modificata anteriormente al 1° maggio 1983 .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 17 dicembre 1982 .
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 . I..382D0967
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1982
che stabilisce che l ' importazione dell ' apparecchio denominato « Dionex - Ion Chromatograph , model 10 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa a doganale comune
( 82/967/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 608/82 ( 2 ) ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione , del 12 dicembre 1979 , che determina le disposizioni d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 7 ,
considerando che , con lettera del 19 maggio 1982 , la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 allo scopo di determinare se l ' apprecchio denominato « Dionex - Ion Chromatograph , model 10 » , ordinato il 31 luglio 1981 , utilizzato per stabilire gli effetti di precipitati acidi sulla vegetazione e sul suolo e , in particolare , par l ' analisi quantitativa di numerosi componenti dell ' acqua piovana , debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e , in caso affermativo , se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;
considerando che , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 , un gruppo di esperti , composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri , si è riunito il 15 novembre 1982 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;
considerando che da tale esame risulta che l ' apparecchio in questione è un cromatografo ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive , quali la sensibilità delle analisi , nonchù l ' uso a cui tale apparecchio è destinato , ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che , del resto , gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;
considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all ' apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l ' apparecchio di cui sopra ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
L ' importazione dell ' apparecchio denominato « Dionex -Ion Chromatograph , model 10 » , che costituisce oggetto della domanda delle Germania del 19 maggio 1982 , può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune .
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 30 dicembre 1982 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982 , pag . 4 .
( 3 ) GU n . L 318 del 13 . 12 . 1979 , pag . 32 . I..382D0964
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1982
che stabilisce che l ' importazione dell ' apparecchio denominato « Ortec - Gamma-X Coaxial HPGe Detector , model 2012-25200-S » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
( 82/964/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1798/75 del Consiglio , del 10 luglio 1975 , relativo all ' importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo , scientifico o culturale ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 608/82 ( 2 ) ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 2784/79 della Commissione , del 12 dicembre 1979 , che determina le disposizioni d ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1798/75 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 7 ,
considerando che , con lettera del 16 giugno 1982 , la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 allo scopo di determinare se l ' apparecchio denominato « Ortec - Gamma-X Coaxial HPGe Detector , model 2012-25200-S » , ordinato il 18 settembre 1980 e destinato all ' analisi di campioni di materiale da costruzione e , in particolare , a determinare con maggiore efficacia gli isotopi radioattivi a bassa energia gamma nei campioni , debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e , in caso affermativo , se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;
considerando che , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 5 , del regolamento ( CEE ) n . 2784/79 , un gruppo di esperti , composto dei rappresentanti di tutti gli stati membri , si è riunito il 15 novembre 1982 nell ' ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;
considerando che da tale esame risulta che l ' apparecchio in questione è un rivelatore ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive , quali il campo di rivelazione , nonchù l ' uso a cui tale apparecchio è destinato , ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che , del resto , gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;
considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all ' apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso , in particolare , degli apparecchi « Series Si ( Li ) X » costruiti dalla ditta Laben , via Bassini 15 , 20133 Milano , Italia ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
L ' importazione dell ' apparecchio denominato « Ortec - Gamma-X Coaxial HPGe Detector , model 2012-25200-S » , che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 giugno 1982 , non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune .
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 30 dicembre 1982 .
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 184 del 15 . 7 . 1975 , pag . 1 .
( 2 ) GU n . L 74 del 18 . 3 . 1982 , pag . 4 .
( 3 ) GU n . L 318 del 13 . 12 . 1979 , pag . 32 .
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