Avis juridique important
82/958/CEE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1982, che fissa le disposizioni di attuazione relative alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino da effettuare a cura degli Stati membri
Gazzetta ufficiale n. L 386 del 31/12/1982 pag. 0043 - 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0239
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0239
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1982
che fissa le disposizioni di attuazione relative alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino da effettuare a cura degli Stati membri
( 82/958/CEE )
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
vista la direttiva 82/177/CEE del Consiglio , del 22 marzo 1982 , relativa alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino da effettuare a cura degli Stati membri ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 , paragrafo 3 , e l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,
considerando che l ' esecuzione delle indagini , delle previsioni e delle statistiche di macellazione rende necessario stabilire definizioni delle categorie e del peso morto previste dalla direttiva ;
considerando che il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Le definizioni delle categorie di ovini e di caprini previste all ' articolo 3 , paragrafo 1 , e all ' articolo 7 , paragrafo 2 , della direttiva 82/177/CEE figurano all ' allegato 1 .
Articolo 2
La definizione di peso morto prevista all ' articolo 7 , paragrafo 1 , della direttiva 82/177/CEE , del 22 marzo 1982 , figura all ' allegato 2 .
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .
Fatto a Bruxelles , il 22 dicembre 1982 .
Per la Commissione
Richard BURKE
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . L 81 del 27 . 3 . 1982 , pag . 35 .
ALLEGATO 1
Definizione delle categorie
Le agnelle montate e pecore , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , della direttiva 82/177/CEE , sono tutte le femmine della specie ovina che sono state montate per la prima volta e quelle che hanno già figliato almeno una volta .
Le capre montate e capre che hanno già figliato , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , di detta direttiva , sono le femmine della specie caprina che sono state montate per la prima volta e quelle che hanno già figliato almeno una volta .
Gli Stati membri che non includono le pecore e le capre da riforma in queste categorie possono escluderle , a condizione di fare menzione di questo fatto al tempo della comunicazione dei dati .
Gli agnelli di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , di detta direttiva sono tutti gli ovini , maschi o femmine , di età inferiore a 12 mesi .
ALLEGATO 2
Il peso morto , di cui all ' articolo 7 , paragrafo 1 , della direttiva 82/177/CEE , è il peso del corpo freddo dell ' animale macellato dopo dissanguamento , scuoiamento ed eviscerazione e asportazione della testa ( staccata in corrispondenza dell ' articolazione occipito-atlantoidea ) , delle zampe ( sezionate in corrispondenza delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali ) , della coda ( sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale ) e delle mammelle e degli organi genitali .
I rognoni , compreso il loro grasso , sono inclusi nella carcassa .
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