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83/18/CEE: Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1982 relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sull' applicazione provvisoria, per il periodo 1o gennaio - 31 marzo 1983, dell' accordo che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 28/01/1983 pag. 0042
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1982
relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, per il periodo 1o gennaio - 31 marzo 1983, dell'accordo che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau
(83/18/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca, al largo della costa della Guinea-Bissau (1), in seguito denominato « accordo sulla pesca », in particolare l'articolo 17 secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la Comunità e la Guinea-Bissau hanno condotto i negoziati in conformità dell'articolo 17, secondo comma, dell'accordo sulla pesca per determinare le modifiche o le aggiunte da introdurre nel regime stabilito da detto accordo;
considerando che, in seguito ai suddetti negoziati, il 19 novembre 1982 sono stati siglati l'accordo che modifica l'allegato ed il protocollo che costituisce parte integrante dell'accordo sulla pesca, nonché lo scambio di lettre n. 1 che accompagna l'accordo sulla pesca;
considerando che, in virtù di questo accordo, i pescatori della Comunità mantengono le proprie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau;
considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca delle navi della Comunità, l'accordo in questione deve essere applicato quanto prima;
considerando che, per questo motivo, le due parti hanno siglato uno scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dalla data alla quale scadono le misure stabilite dallo scambio di lettere approvato con decisione 82/610/CEE (2); che è opportuno approvare l'accordo con riserva di una decisione definitiva da prendere sulla base dell'articolo 43 del trattato,
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria, per il periodo 1o gennaio - 31 marzo 1983, dell'accordo che modifica l'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau.
I testi menzionati nel primo comma sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1982.
Per il Consiglio
Il Presidente
O. MOELLER
(1) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33.
(2) GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 33.
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