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83/598/CEE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1983 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo ai sottoprodotti della macellazione nel Land Rheinland - Pfalz (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 09/12/1983 pag. 0052 - 0052
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1983
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un programma relativo ai sottoprodotti della macellazione nel Land Rheinland - Pfalz
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(83/598/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vjsto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che, in data 19 agosto 1982, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato il programma relativo ai sottoprodotti della macellazione nel Land Rheinland - Pfalz, completandolo con dati complementari in data 1o febbraio 1983;
considerando che detto programma prevede l'ampliamento e la creazione degli impianti per l'utilizzazione dei sottoprodotti della macellazione nella preparazione di mangimi ad alto valore proteico allo scopo di diminuire i costi di macellazione e di aumentare i profitti dei produttori; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che il programma reca i dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risuta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati nel settore citato; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che rimane in sospeso la questione relativa alle condizioni alle quali l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77 sarà continuata al di là del termine fissato dall'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento; che vi è motivo, di conseguenza, di limitare l'approvazione del programma alle domande di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il programma relativo ai sottoprodotti della macellazione nel Land Rheinland - Pfalz, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania in data 19 agosto 1982, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, e completato in data 1o febbraio 1983, è approvato.
2. L'approvazione del programma concerne soltanto i progetti presentati prima del 1o maggio 1984.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.
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