Avis juridique important
83/605/CEE: Decisione della Commissione del 29 novembre 1983 relativa all'approvazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma relativo ai succhi di frutta e di ortaggi nei Länder Renania-Palatinato e Saar (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 09/12/1983 pag. 0059 - 0059
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 1983
relativa all'approvazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di una modifica del programma relativo ai succhi di frutta e di ortaggi nei Laender Renania-Palatinato e Saar
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(83/605/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3164/82 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato il 20 luglio 1983 una modifica del programma, approvato con decisione della Commissione del 18 dicembre 1980 (3) e relativo ai succhi di frutta e di ortaggi nei Laender Renania-Palatinato e Saar;
considerando che tale modifica prevede l'adattamento e la proroga del programma per la Renania-Palatinato fino al 1984 e che risponde alle condizioni ed alle finalità del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che rimane in sospeso la questione relativa alle condizioni alle quali l'azione comune istituita dal regolamento (CEE) n. 355/77 sarà continuata al di là del termine fissato dall'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento; che vi è motivo, di conseguenza, di limitare l'approvazione della modifica del programma alle domande di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La modifica del programma relativo ai succhi di frutta e di ortaggi nei Laender Renania-Palatinato e Saar, presentata dalla Repubblica federale di Germania il 20 luglio 1983 conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata.
2. L'approvazione della modifica del programma riguarda unicamente i progetti presentati entro il 1o maggio 1984.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 332 del 27. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 384 del 31. 12. 1980, pag. 5.
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