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83/610/CEE: Decisione della Commissione del 5 dicembre 1983 relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.668 - Murat) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 348 del 10/12/1983 pag. 0020 - 0023
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1983
relativa ad una procedura in applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/30.668 - Murat)
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(83/610/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2,
vista la domanda di attestazione negativa e la notifica, in via sussidiaria, effettuata il 1o giugno 1982 dall'impresa Murat SA, fabbrica francese di articoli di gioielleria con sede a Viry-Chatillon, per quanto riguarda un progetto di contratto tipo di distribuzione ad opera dei dettaglianti dei prodotti che essa smercia, in particolare nei vari paesi del mercato comune,
vista la pubblicazione (2) del contenuto essenziale della suddetta domanda, effettuata in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,
visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e di abusi di posizione dominante,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
A. L'impresa
(1) La Società Murat è una società per azioni francese con sede a Viry-Chatillon, i cui principali azionisti sono dei privati. L'attività essenziale dell'impresa è la fabbricazione di gioielli in oro, argento e placcato oro, soprattutto placcato oro laminato con alto contenuto di oro, realizzato secondo un procedimento utilizzato da Murat dal 1847. Questa società, che possiede tre stabilimenti in Francia con circa 450 dipendenti, è uno dei principali datori di lavoro francesi del settore della gioielleria che, nonostante una tendenza alla concentrazione, denota ancora una certa dispersione. Con il marchio Murat essa smercia anche, quale attività accessoria, articoli di gioielleria e di orologeria fabbricati da terzi.
(2) Murat vende i suoi prodotti essenzialmente in Francia, dove realizza circa il 90 % del fatturato annuo. La quota di mercato che essa detiene in questo paese varia a seconda dei prodotti: 4 % circa per l'oro, 14-15 % per l'argento, 30 % per il placcato oro, ciò che le conferisce il primo posto, e 60 % per il placcato oro laminato. Nella Comunità, Murat esporta essenzialmente in Germania, in Belgio e nel Lussemburgo, ma la sua posizione su questi mercati è relativamente debole. Il suo insediamento nel Regno Unito, in Irlanda e nei Paesi Bassi è recente ed ancora limitato; in Grecia e in Italia essa vende soltanto occasionalmente. Le sue esportazione al di fuori della CEE, in Svizzera e, di recente, in Austria, Spagna ed altri continenti, sono relativamente modeste.
(3) Per promuovere la vendita dei prodotti recanti il suo marchio, tanto all'interno quanto all'esterno del mercato comune, Murat ha organizzato la distribuzione dei suoi prodotti nel modo seguente. L'approvvigionamento dei dettaglianti varia a seconda dei paesi. In Francia e in Germania essi sono riforniti tramite rappresentanti dipendenti della società Murat.
Nel territorio comprendente il Belgio e il Lussemburgo, i prodotti sono distribuiti ai rivenditori al dettaglio da un concessionario esclusivo legato a Murat da un contratto di concessione, notificato nel 1963 e che beneficia
dell'esenzione di categoria prevista dal regolamento n. 67/67/CEE della Commissione (1) e dal regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione (2). Da meno di due anni sono stati designati concessionari esclusivi anche per il territorio comprendente il Regno Unito e l'Irlanda, nei Paesi Bassi e, al di fuori della Comunità, in Austria e in Spagna.
Per gli altri continenti, Murat dispone di due ispettori di vendita che viaggiano ogni anno in diversi paesi.
(4) Per commercio al dettaglio, Murat dispone di una rete di circa 7 000 dettaglianti in Francia, 1 000 in Germania, 650 in Belgio e Lussemburgo; essa conta di sviluppare questa rete di distributori anche nei paesi in cui si è stabilita di recente.
B. L'accordo notificato
(5) Il progetto di contratto notificato è l'accordo tipo destinato a disciplinare i rapporti fra Murat e i suoi distributori al dettaglio. Esso precisa, in maniera uniforme per l'insieme dei paesi in cui Murat opera, i requisiti attualmente applicati dall'impresa e che i dettaglianti devono soddisfare per poter rivendere i suoi prodotti.
(6) Per poter essere ammesso come distributore dettagliante Murat, il rivenditore deve soddisfare ai seguenti requisiti:
- esercitare la professione di orologiaio gioielliere dettagliante, sia in un negozio autonomo, sia in un reparto specializzato isolato;
- possedere la necessaria competenza, attestata da un diploma di una scuola di oreficeria o di orologeria o da un'esperienza di vendita o di riparazione almeno quadriennale nel ramo;
- disporre di un negozio ad uso commerciale destinato esclusivamente alla vendita di articoli di gioielleria, orologeria, oreficeria, decorazione della tavola e articoli da regalo di lusso.
(7) Il rivenditore si impegna inoltre:
- ad effettuare ordini per quantitativi corrispondenti sia al proprio fabbisogno sia alla consueta importanza delle forniture dell'impresa Murat. Le scorte minime in tal modo costituite dal distributore devono rappresentare almeno tre mesi di vendite di prodotti recanti il marchio Murat. Queste scorte minime sono nettamente inferiori a quelle mediamente considerate normali in questo ramo di attività. I distributori al dettaglio effettuano in genere due o tre ordini all'anno, corrispondenti a quattro-sei mesi di scorte;
- a tenere queste scorte in buone condizioni di conservazione e di presentazione;
- a non mescolare i prodotti Murat con prodotti di aspetto simile, ma di qualità differente;
- ad utilizzare nei luoghi di vendita, per la presentazione degli articoli Murat, i supporti ed i materiali pubblicitari riforniti da Murat;
- ad effettuare le riparazioni dei gioielli di marca Murat direttamente o farle eseguire da un terzo di cui abbia controllato la competenza, salvo per le operazioni che rischiano di deteriorare l'oggetto, nel qual caso deve inviare i prodotti al servizio di assistenza Murat.
(8) Murat si impegna:
- ad eseguire al meglio, sia direttamente sia tramite i suoi concessionari esclusivi, gli ordini dei distributori al dettaglio Murat;
- a vendere o lasciar vendere esclusivamente ai dettaglianti che soddisfano i requisiti del contratto;
- a mettere a disposizione del distributore convenzionato tutta la sua competenza in campo tecnico, commerciale e pubblicitario, allo scopo di assisterlo nello sviluppo delle vendite;
- ad effettuare una pubblicità su scala nazionale e a dare la possibilità ai distributori convenzionati di utilizzare tale pubblicità sul piano locale mediante locandine, insegne, vetrine portacampioni e minicataloghi;
- ad onorare la garanzia e a trattare con la massima perizia e diligenza ogni prodotto di sua fabbricazione restituitogli per riparazione o trasformazione.
(9) Il contratto tipo notificato non prevede disposizioni concernenti la fissazione dei prezzi. I distributori al dettaglio sono liberi di stabilire i loro prezzi. Alcuni dei cataloghi che Murat fa stampare ogni anno per farli distribuire dai dettaglianti recano prezzi indicativi. Questi
prezzi non sono affatto vincolanti e si possono riscontrare differenze di prezzo talvolta sensibili anche fra distributori relativamente vicini.
L'accordo è rinnovabile annualmente per tacita riconduzione. Esso può essere denunciato in caso di inadempimento agli obblighi sottoscritti.
(10) Il contratto notificato conteneva inizialmente una disposizione che vietava ai distributori convenzionati di « rivendere, al di fuori dei circuiti abituali, prodotti Murat a persone che non fossero distributori convenzionati ». In seguito alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione, Murat ha limitato questo divieto di rivendita « a tutti coloro che non soddisfano i requisiti generali definiti nei criteri di qualificazione professionale », vale a dire i criteri di cui al punto 6.
(11) In seguito alla pubblicazione effettuata conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, alla Commissione non sono pervenute osservazioni di terzi.
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
(12) Il contratto tipo notificato, che disciplina i rapporti fra Murat e i suoi distributori al dettaglio, precisa le condizioni del sistema di distribuzione selettiva creato da Murat per il commercio al dettaglio e costituisce un accordo fra imprese ai sensi dell'articolo 85 del trattato.
(13) Come risulta in particolare dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, i sistemi di distribuzione selettiva non ricadono nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, allorché la scelta dei rivenditori avviene sulla base di criteri oggettivi di carattere qualitativo, inerenti alla capacità del rivenditore, del personale impiegato e dei suoi impianti, rispetto alle esigenze della distribuzione del prodotto, e a condizione che tali criteri siano stabiliti uniformemente nei confronti di tutti i rivenditori potenziali e applicati in maniera non discriminatoria.
(14) Nella fattispecie, Murat ha subordinato l'ammissione di distributori al dettaglio nella propria rete commerciale soltanto a requisiti tecnici e professionali generali. I criteri in tal modo stabiliti, inerenti alla qualificazione professionale e alle conoscenze tecniche dei rivenditori al dettaglio, nonché alla destinazione e all'assetto dei locali di vendita (vedi sopra punto 6) hanno come conseguenza che in linea di principio sono esclusi dal sistema di distribuzione soltanto i commercianti che non sono in grado di vendere articoli di gioielleria in condizioni soddisfacenti per i clienti, né di fornire le prestazioni connesse con la distribuzione. Infatti la vendita in buone condizioni di articoli di gioielleria di qualità in oro, argento e placcato oro con alta percentuale d'oro esige che tali articoli siano venduti in negozi specializzati da un personale qualificato e in locali che ne consentano un adeguato immagazzinamento ed una presentazione soddisfacente. Inoltre, i rivenditori al dettaglio devono essere in grado di provvedere alla garanzia ed al servizio di assistenza, sia direttamente sia tramite terzi.
Questi criteri sono stabiliti in modo uniforme nei confronti di tutti i potenziali rivenditori. Inoltre la possibilità dei rivenditori al dettaglio che soddisfino a questi criteri di ottenere prodotti Murat non è subordinata in tutti i casi al previo riconoscimento da parte di Murat (vedi sopra punto 10), per cui è escluso che il sistema possa essere applicato in modo discriminatorio.
(15) Neppure gli altri obblighi imposti a rivenditori al dettaglio ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Infatti, l'obbligo di utilizzare i supporti pubblicitari forniti da Murat per la presentazione dei suoi articoli e quello di non mescolare detti articoli a prodotti di aspetto simile, ma di qualità differente, non costituiscono restrizioni della concorrenza. Essi mirano a migliorare la presentazione e l'identificazione degli articoli Murat e ad evitare la confusione con altri prodotti. Essi non impediscono in alcun modo la vendita da parte dei rivenditori al dettaglio di Murat di prodotti concorrenti. L'obbligo imposto al distributore convenzionato di tenere scorte pari ad almeno a tre mesi di vendita di articoli Murat non restringe in modo sensibile la concorrenza nel caso di specie, in quanto nel settore è consuetudine imporre scorte molto più consistenti (vedi sopra punto 7, primo trattino).
(16) Gli impegni sottoscritti da Murat, e in particolare quello di vendere o di lasciar vendere soltanto a rivenditori al dettaglio che soddisfano alle condizioni previste, rappresentano la contropartita, normale e conforme alle regole di concorrenza comunitarie, degli obblighi sottoscritti dai distributori al dettaglio.
(17) Poiché l'accordo tipo notificato non prevede obblighi che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, o che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri, la Commissione non ha motivo, sulla base degli elementi a sua conoscenza, di intervenire in forza dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato. Essa può pertanto rilasciare a favore di detto accordo l'attestazione negativa prevista dall'articolo 2 del regolamento n. 17, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione rileva che, in base agli elementi di cui è a conoscenza, essa non ha motivo di intervenire in forza delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CEE nei confronti del contratto tipo concluso tra Murat ed i suoi distributori dettaglianti.
Articolo 2
La società Murat SA, di Viry-Chatillon, Francia, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1983.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 155 del 14. 6. 1983, pag. 2.
(1) GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67.
(2) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.
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