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83/622/CEE: Decisione della Commissione del 6 dicembre 1983 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (Pratica n. IV/30.099 - Schlegel-CPIO) (I testi in lingua francese e inglese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 14/12/1983 pag. 0020 - 0023
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1983
relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE
(Pratica n. IV/30.099 - Schlegel-CPIO)
(I testi in lingua inglese e francese sono i soli facenti fede)
(83/622/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare gli articoli 2, 4, 6 e 8,
vista la richiesta di attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17, presentata alla Commissione in data 16 febbraio 1983 da Schlegel Corporation, New York (Schlegel) e da Compagnie des produits industriels de l'Ouest SA di Nantes (CPIO), relativa ad un accordo per la comunicazione delle conoscenze tecnologiche concluso il 10 dicembre 1979,
vista la notificazione, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17, presentata alla Commissione, in data 20 maggio 1980, da Schlegel e CPIO relativa ad un accordo concluso il 10 dicembre 1979 per l'acquisto e l'uso di un prodotto, fornito a monte da Schlegel, per la produzione di guarnizioni a tenuta stagna per autoveicoli,
vista la decisione della Commissione del 28 luglio 1983 di iniziare la procedura,
visto il contenuto essenziale della richiesta di attestazione negativa e della notificazione pubblicato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento n. 17 (2),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
(1) Schlegel è un fabbricante di prodotti di plastica e di gomma, che produce guarnizioni a tenuta stagna per autoveicoli, utilizzate intorno all'apertura delle porte, dei finestrini e di altre aperture. Schlegel ha messo a punto un nuovo prodotto, un elemento di rinforzo a base di fibre tessili e parti metalliche (« wire carrier ») destinato a rafforzare le guarnizioni a tenuta stagna per autoveicoli; le guarnizioni a tenuta stagna che incorporano l'elemento di rinforzo in questione consentono ai produttori di autoveicoli di usare la tecnica di fissaggio a flangia e, di conseguenza, una maggiore automatizzazione del processo produttivo.
(2) CPIO, che è una filiale totalmente controllata della Régie Renault, fabbrica prevalentemente parti composte di gomma e materia plastica. CPIO ha cominciato con l'acquistare da Schlegel guarnizioni a tenuta stagna di tipo standard complete, con l'elemento di rinforzo già incorporato; successivamente CPIO ha iniziato a produrre essa stessa guarnizioni a tenuta stagna, utilizzando l'elemento di rinforzo, fabbricato secondo le proprie istruzioni, e le conoscenze tecnologiche di Schlegel per la produzione di guarnizioni a tenuta stagna per
automobili. Le conoscenze tecnologiche di Schlegel per la produzione di guarnizioni a tenuta stagna costituivano per CPIO una nuova tecnologia, alla quale non sarebbe potuto accedere senza la collaborazione di Schlegel.
A. L'accordo per la comunicazione delle conoscenze tecnologiche
(3) L'accordo per la comunicazione delle conoscenze tecnologiche è stato stipulato il 10 dicembre 1979 per un periodo di sette anni. In base a tale accordo, Schlegel concede a CPIO, in via non esclusiva e dietro pagamento di un canone, il diritto di usare i suoi metodi e procedimenti industriali per costruire guarnizioni a tenuta stagna per autoveicoli (tecnologia di Schlegel). Sulla base di tale accordo, e di una modifica a quest'ultimo datata 5 aprile 1983, CPIO ha il diritto di fabbricare in tutti i paesi della CEE e di vendere in tutto il mondo guarnizioni a tenuta stagna per autoveicoli che incorporano la tecnologia di Schlegel.
B. L'accordo sull'acquisto e sull'uso degli elementi di rinforzo di Schlegel
(4) Il 10 dicembre 1979 Schlegel e CPIO hanno anche convenuto che, per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1o aprile 1980, CPIO si impegna ad usare ed acquistare esclusivamente elementi di rinforzo Schlegel per la produzione delle sue guarnizioni a tenuta stagna per autoveicoli. Tuttavia, essa può derogare a quest'obbligo se ed in quanto, per motivi strettamente tecnici approvati da Schlegel, il prodotto oggetto dell'accordo non è utilizzabile come elemento di rinforzo per guarnizioni a tenuta stagna o i clienti di CPIO non utilizzano la tecnica di fissaggio a flangia per montare guarnizioni negli autoveicoli da essi prodotti.
In caso di impossibilità di Schlegel di fornire gli elementi di rinforzo, CPIO può rifornirsi presso terzi e, in caso di impossibilità prolungata, essa ha la facoltà di recedere dall'accordo. Schlegel può vendere il suo prodotto a qualsiasi altro cliente in Francia o altrove. CPIO è libera di rivendere l'elemento di rinforzo a terzi nell'ambito della CEE, sebbene l'elemento di rinforzo acquistato da CPIO sia destinato principalmente ad essere da essa incorporato nelle guarnizioni a tenuta stagna per autoveicoli. CPIO non ha alcun obbligo di promuovere la vendita dell'elemento di rinforzo come prodotto a sé.
(5) Le parti hanno convenuto che l'accordo di comunicazione delle conoscenze tecnologiche non dipende dalla validità giuridica dell'accordo per l'acquisto e l'uso dell'elemento di rinforzo.
C. Il mercato
(6) Schlegel, il cui fatturato complessivo è stato nel 1982 di . . . dollari USA (1), ha numerose filiali in Europa e possiede impianti di produzione in Inghilterra, Repubblica federale di Germania, Spagna e Irlanda. L'impianto irlandese è un nuovo impianto di produzione di elementi di rinforzo con una capacità produttiva annua di . . metri. Come la maggior parte degli altri fabbricanti del settore, Schlegel ha messo a punto gli elementi di rinforzo per utilizzarli inizialmente nella sua produzione di guarnizioni a tenuta stagna. La vendita di elementi di rinforzo come prodotto a sé costituisce una relativa novità sul mercato della CEE.
(7) Il fatturato complessivo di CPIO è stato nel 1982 di . . . FF. Uno dei clienti principali di CPIO è Renault; fino ad oggi, CPIO ha venduto le sue guarnizioni a tenuta stagna, fabbricate incorporando gli elementi di rinforzo di Schlegel, principalmente a Renault France e Renault Industrie Belgique.
(8) La domanda di elementi di rinforzo o di prodotti sostitutivi dipende direttamente dalla domanda di guarnizioni a tenuta stagna, la quale a sua volta dipende dalla produzione di autoveicoli pianificata. Data la dimensione del mercato degli autoveicoli europeo, la domanda del prodotto in questione o di altri elementi di rinforzo per guarnizioni a tenuta stagna è considerevole. (Dalle stime di Schlegel, l'intero mercato europeo delle guarnizioni a tenuta stagna finite sarebbe ammontato nel 1980 a 215 milioni di dollari USA). Nella CEE esistono numerosi produttori di guarnizioni a tenuta stagna che riforniscono o potrebbero rifornire i fabbricanti di autoveicoli. Tutto il settore dell'industria della gomma, che conta numerosi produttori, deve essere considerato un potenziale fornitore di tale mercato; quando non siano prodotti dagli stessi fabbricanti di guarnizioni a tenuta stagna, gli elementi di rinforzo possono essere forniti da numerosi altri produttori.
(9) Per quanto concerne la Francia, nel 1982 Schelegel valutava la domanda complessiva francese di elementi di rinforzo per guarnizioni a tenuta stagna a 46 milioni di metri all'anno (sulla base di 15,5 m per autovettura e 9 m per veicolo industriale). Nel 1982 Renault ne ha acquistato circa . . . metri. Nello stesso anno CPIO ha fornito all'industria automobilistica francese circa . . . metri, che equivalgono a circa il 12 % della domanda complessiva francese e al . . . % della domanda di Renault.
(10) Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del contenuto essenziale dei due accordi citati, alla Commissione non sono pervenute osservazioni da parte di terzi.
II. IN DIRITTO
A. L'accordo per la comunicazione di conoscenze tecnologiche
(11) Le condizioni per la concessione di un'attestazione negativa a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 17 sono soddisfatte; sulla base dei fatti a sua conoscenza la Commissione non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato CEE nei confronti dell'accordo per la comunicazione di conoscenze tecnologiche.
(12) L'accordo per la comunicazione di conoscenze tecnologiche non contiene disposizioni che abbiano, per oggetto o per effetto, di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. L'accordo per l'uso dei metodi e procedimenti industriali di Schlegel per la produzione di guarnizioni a tenuta stagna per automobili non è esclusivo e lascia CPIO libera di fabbricare le guarnizioni in tutti i paesi della Comunità e di vendere in tutto il mondo. Il divieto di produrre guarnizioni a tenuta stagna al di fuori del mercato comune - sempre che si tratti di un divieto - non limiterebbe sensibilmente la concorrenza all'interno del mercato comune.
(13) Nella fattispecie, non vi sono motivi per ritenere che Schlegel o CPIO possano abusare, in virtù del presente accordo, di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di esso.
B. L'accordo riguardante l'utilizzazione e l'acquisto degli elementi di rinforzo di Schlegel
(14) L'accordo per l'utilizzazione e l'acquisto esclusivi di elementi di rinforzo ha per oggetto ed effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e può incidere sul commercio tra Stati membri; tuttavia, nella fattispecie, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, può essere dichiarato inapplicabile in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3.
(15) Un accordo che, come nella fattispecie, garantisce la pianificazione della produzione tramite obblighi d'utilizzazione e d'acquisto esclusivi, di modo che la possibilità di cambiare fornitore viene differita di cinque anni (durata dell'accordo), oltrepassa i limiti previsti dai normali accordi di vendita a lungo termine e rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, per i seguenti motivi.
L'obbligo di utilizzare per cinque anni elementi di rinforzo Schlegel per la fabbricazione di guarnizioni a tenuta stagna limita la libertà di CPIO di usare, acquistare, mettere a punto o fabbricare un prodotto alternativo. L'obbligo di CPIO di acquistare il suo intero fabbisogno di elementi di rinforzo per un periodo di cinque anni da Schlegel ha un effetto analogo.
(16) L'accordo in questione ha ugualmente l'effetto di riservare una parte notevole della domanda di guarnizioni a tenuta stagna a Schlegel, in quanto Renault soddisfa presso CPIO una parte importante (circa il . . . %) del suo fabbisogno di questo tipo di guarnizioni, il che equivale a circa il 12 % del mercato complessivo francese (vedi punto 9). L'accordo preclude parte del detto mercato delle guarnizioni a tenuta stagna ad altri fornitori della CEE per un periodo di cinque anni.
(17) Le restrizioni previste dall'accordo pregiudicano il commercio tra gli Stati membri in quanto numerosi produttori di guarnizioni a tenuta stagna e di elementi di rinforzo per questo tipo di guarnizioni nella CEE sarebbero in grado di fornire tale prodotto.
(18) L'accordo soddisfa alle condizioni stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3. L'accordo contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione e a promuovere il progresso tecnico ed economico.
Nell'industria automobilistica, ove è necessario pianificare in anticipo la produzione di serie, gli accordi a lungo termine per la fornitura di componenti sono indispensabili e costituiscono la prassi normale sia per i fabbricanti di automobili che per i loro fornitori. Allorquando, come nella fattispecie, la pianificazione della produzione viene garantita da obblighi di utilizzazione e di acquisto esclusivi, un tale impegno razionalizza la produzione del fornitore e del fabbricante di automobili; inoltre, razionalizza il flusso continuo di consegna e ricezione delle merci. Ciò si applica anche nella presente fattispecie ove l'elemento di rinforzo, che è fabbricato secondo le istruzioni di CPIO, è integrato nelle guarnizioni a tenuta stagna da un produttore di componenti intermediario, vale a dire CPIO, in modo tale che possano essere fornite regolarmente ai produttori di automobili guarnizioni a tenuta stagna di qualità costante. Maggiori volumi di produzione consentono inoltre un continuo miglioramento del prodotto in questione e del suo procedimento di fabbricazione, in quanto vi sarà un reddito sufficiente solo partendo da determinati volumi di produzione minimi. L'accordo di acquisto ed uso esclusivo offre l'ulteriore vantaggio che la pianificazione a lungo termine di forniture consentirà a CPIO e Schlegel di meglio rispondere al fabbisogno di guarnizioni a tenuta stagna dei produttori di autoveicoli.
(19) I vantaggi previsti di tale accordo prevalgono sugli effetti anticoncorrenziali derivanti dagli obblighi esclusivi di usare ed acquistare elementi di rinforzo di Schlegel. Le restrizioni della concorrenza che risultano dall'accordo sono indispensabili ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3; non può presumersi che lo stesso vantaggio potrà essere ottenuto con obblighi meno restrittivi. Il contratto di acquisto ed uso esclusivo di cinque anni non va oltre quanto necessario per ottenere tali vantaggi. L'accordo dispone inoltre che CPIO non è obbligata ad usare ed acquistare gli elementi di rinforzo di Schlegel qualora per motivi tecnici tale prodotto non sia utilizzabile come elemento di rinforzo per guarnizioni a tenuta stagna (vedi punto 4).
(20) L'accordo riserva ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3. Ciò deriva dal fatto che in questo mercato esiste un'effettiva concorrenza tra fornitori che si riflette senz'altro nel prezzo pattuito d'acquisto per l'elemento di rinforzo. I benefici derivanti dalla razionalizzazione della produzione di Schlegel e CPIO (vedi punto 18) devono avvantaggiare anche i produttori di automobili e gli utilizzatori finali in quanto CPIO spera su un mercato estremamente competitivo per le guarnizioni a tenuta stagna. Ciò si rispecchia nei prezzi di vendita di CPIO per tale prodotto.
(21) L'accordo non dà alle parti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Esiste nel mercato comune (vedi punto 8) una domanda considerevole ed un'offerta diversificata di guarnizioni a tenuta stagna e di elementi di rinforzo per le medesime. I procedimenti tecnici segreti di Schlegel non costituiscono un ostacolo all'accesso di concorrenti a questo mercato. Data tale situazione, non c'è da aspettarsi che il mercato vincolato dall'accordo Schlegel-CPIO costituisca una parte importante dell'insieme del mercato dei prodotti in causa nella Comunità. Inoltre, ove per motivi tecnici i clienti di CPIO, ossia i produttori di autoveicoli, non vogliano utilizzare le guarnizioni a tenuta stagna contenenti l'elemento di rinforzo Schlegel, CPIO non è più tenuta ad acquistare tali elementi (vedi punto 4),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 e in base agli elementi di fatto in suo possesso, la Commissione dichiara che essa non ha motivo di intervenire a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 e dell'articolo 86 nei riguardi dell'accordo per la comunicazione di conoscenze tecnologiche concluso il 10 dicembre 1979 tra Schlegel Corporation di New York e Compagnie des produits industriels de l'Ouest SA di Nantes e modificato il 5 aprile 1983.
Articolo 2
In conformità dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili, per il periodo 20 maggio 1980 - 31 marzo 1985, all'accordo per l'acquisto di elementi di rinforzo concluso il 10 dicembre 1979 tra Schlegel Corporation e Compagnie des produits industriels de l'Ouest SA.
Articolo 3
Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:
1. Schlegel Corporation, 400 East Avenue, PO Box 23 113, Rochester, NY 14692, USA.
2. Compagnie des produits industriels de l'Ouest SA, Nantes, ZI de Nantes-Carquefou, BP 1226, F-44023 Nantes
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1983.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 7.
(1) Nella versione pubblicata della presente decisione alcune cifre saranno d'ora in avanti omesse, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17, concernenti i segreti relativi agli affari.
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