Avis juridique important
83/624/CEE: Decisione del Consiglio del 25 novembre 1983 relativa ad un programma per lo sviluppo transnazionale delle infrastrutture di supporto all' innovazione ed al trasferimento di tecnologie (1983-1985)
Gazzetta ufficiale n. L 353 del 15/12/1983 pag. 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0176
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0176
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 1983
relativa ad un programma per lo sviluppo transnazionale delle infrastutture si supporto all ' innovazione ed al trasferimento di tecnologie ( 1983 - 1985 )
( 86/624/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che , a norma dell ' articolo 2 del trattato , la Comunità ha in particolare il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche ed un ' espansione continua ed aquilibrata nell ' insieme della Comunità ;
considerando che i capi di Stato e di governo riuniti a Lussemburgo il 1° e 2 dicembre 1980 , hanno auspicato un migliore coordinamento degli sforzi degli Stati membri nel campo dell ' innovazione industriale , al fine di migliorare la competitività dei prodotti europei grazie all ' uso ottimale dimensione offerta dal mercato comune ; che essi hanno chiesto alle autorità competenti della Comunità di esaminare i possibili modi di porre fine alla frammentazione dei mercati e di migliore gli incentivi all ' innovazione e alla diffusione delle conoscenze ;
considerando che spetta innanzitutto alle imprese dare impulso allo scambio di tecnologie od alla loro valorizzazione ; considerando che , nondimeno , è necessario uno sforzo risoluto volto a promuovere l ' interazione fra tecnologia , industria e mercato a livello europeo , in modo che le scoperte ed invenzioni rese possibili dall ' utilizzazione dei vantaggi di scala offerti dalla dimensione europea si concretizzino in ulteriori innovazioni economicamente vitali .
considerando che gli Stati membri hanno sviluppato servizi di valorizzazione della ricerca , di trasferimento delle tecnologie , d ' informazione , di consulenza e di finanziamento ;
considerando l ' importanza di queste infrastrutture per facilitare l ' innovazione , particolarmente nelle picole e medie imprese ;
considerando che l ' istituzione di meccanismi transnazionali di collegamento , cooperazione , formazione e informazione sarebbe decisiva ai fini di un ' ottimalizzazione di questi sforzi a livello nazionale ;
considerando che questi meccanismi consentirebbero un accesso più ampio ad elementi essenziali dell ' innovazione industriale , quali la ricerca , la tecnologia , i capitali e il mercato ,
DECIDE :
Articolo 1
Allo scopo di facilitare l ' innovazione nella Comunità , è adottato un pacchetto di misure volte a promuovere lo sviluppo transnazionale di infrastrutture di collegamento e di cooperazione e a fornire incentivi allo scambio e alla valorizzazione delle technologie in conformità delle definizioni date nell ' allegato I .
Articolo 2
Sulla base di scambi permanenti e di un confronto delle proprie esperienze , gli Stati membri e la Commissione ricercano la coerenza delle misure di cui all ' articolo 1 e delle azioni nazionali e regionali per promuovere l ' innovazione , nelle condizioni di cui all ' allegato I , capitolo 3 .
Articolo 3
Le attività o i progetti descritti nell ' allegato I sono svolti sotto la responsabilità della Commissione , oppure benefisciano di un finanziamento parziale da parte della Comunità entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio generale delle Comunità europee .
Sono presi in considerazione le seguenti attività o progetti :
- che associano partners stabiliti in diversi Stati membri ;
- oppure che riguardano operazioni su scala comunitaria o servizi aperti a tutti gli Stati membri ;
- oppure programmi di sviluppo dell ' infrastruttura dell ' innovazione , qualora le circostanze li richiedano , in modo da consentire agli Stati membri con infrastruttura carente di partecipare appieno a progetti transnazionali .
Articolo 4
La Commissione diffonde nella Comunità , con i mezzi più appropriati , i risultati delle azioni intraprese in applicazione della presente decisione .
Articolo 5
Il programma per un periodo di tre anni a decorrere dalla sua adozione . L ' importo ritenuto necessario per l ' esecuzione del programma ammonta a 10 milioni di ECU .
Per quanto riguarda la attività descritte nell ' allegato I , la Commissione si sforza di suddividere i costi delle operazioni , di recuperare parte delle spese sostenute grazie ad eventuali entrare e di limitare i suoi contributi ad un periodo iniziale di lancio .
Articolo 6
La Commissione assicura l ' esecuzione della presente decisione , assistita da un comitato consultivo la cui composizione , funzioni e procedure sono definite nell ' allegato II .
La Commissione informa regolarmente il comitato dello stato d ' avanzamento dei lavori .
La Commissione presente annualmente una relazione particolareggiata al Consiglio , al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale .
Articolo 7
La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee .
Fatto a Bruxelles , addì 25 novembre 1983 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G . MORAITIS
( 1 ) GU n . C 187 del 22 . 7 . 1982 , pag . 4 .
( 2 ) GU n . C 96 dell ' 11 . 4 . 1983 , pag . 104 .
( 3 ) GU n . C 33 del 7 . 2 . 1983 , pag . 17 .
ALLEGATO I
PROGRAMMA PER LO SVILUPPO TRANSNAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ALL ' INNOVAZIONE E AL TRASFERIMENTO DELLE TECNOLOGIE
CONTENUTI E DEFINIZIONE DELLE AZIONI
Contenuti delle azioni
Il principale obiettivo consiste nel promuovere la rapida introduzione delle nuove tecnologie nelle economie comunitarie , avendo riguardo soprattutto alle piccole e medie imprese .
Le azioni proposte rafforzeranno le strutture nazionali dirette a questo fine , in particolare aggiungendo la dimensione europea alle attività di ricerca nazionale esistenti , al trasferimento di tecnologia , ai servizi di consulenza ed ai servizi finanziari specializzati . Lo scopo pertanto consiste nel rafforzare l ' infrastruttura transnazionale dell ' innovazione che è essenziale per la creazione di un efficiente mercato europeo della innovazione stessa .
Sono previste azioni in tre direzioni fondamentali :
1 ) Rendere più efficienti le organizzazioni ed i servizi , che già esistono o che sono in via di sviluppo in questo settore , facilitandone , l ' accesso e l ' operatività sul mercato comunitario . Tale estenzione transnazionale delle strutture degli Stati membri si baserà su meccanismi flessibili e dinamici di collegamento e collaborazione .
2 ) Per quanto necessario al raggiungimento dell ' obiettivo , contribuire a soddisfare il fabbisogno di base in materia di conoscenza e di mezzi tecnici e di comunicazione .
3 ) Contribuire al progresso generale dei metodi utilizzati in questo campo promuovendo , ove sia opportuno , la concertazione , lo scambio di esperienze circa l ' introduzione di nuovi metodi negli Stati membri .
I progetti che possono beneficiare di un sostegno comunitario sono scelti negli elenchi di azioni prioritarie predisposti ogni anno . L ' elenco per il 1983 figura nell ' allegato III . Per gli altri anni del programma , le azioni prioritarie sono scelte fra quelle illustrate in appresso , conformemente alla procedura di cui all ' allegato II , lettera F . Un progetto che sia stato scelto in tale elenco annuo deve essere avviato prima della fine dell ' anno di cui trattasi .
Descrizione delle azioni
CAPITOLO 1
Coesione europea fra le organizzazioni di promozione dell ' innovazione
1.1 . L ' interfaccia industria/ricerca , in particolare :
a ) sostegno iniziale per istituire meccanismi di collegamento ;
b ) sostegno alle azioni che promuovono lo sfruttamento delle nuove tecnologie o la prospezione del mercato comunitario ed extracomunitario .
1.2 . Servizi di consulenza in materia di tecnologia e di gestione , in particolare :
a ) sostegno iniziale alla associazioni allo scopo di istituire reti « umane » di relazioni tra i servizi interessati , ed anche per le necessarie attività ausiliarie ;
b ) aiuto allo scambio di personale tra questi servizi quale mezzo più efficiente per acquisire esperienza sugli altri mercati e per costituire reti di reciproca assistenza ;
c ) appoggio per l ' esplorazione congiunta del mercato tecnologico comunitario ed extracomunitario .
1.3 . Operazioni finanziarie di rischio , in particolare :
a ) sostegno iniziale per la costituzione di un ' associazione di organizzazioni finanziarie specializzate nel finanziamento dell ' innovazione ;
b ) sostegno per le pubblicazioni specializzate di tale associazione ;
c ) sostegno per lo sviluppo di reti di esperti e consulenti .
1.4 . Interfaccia utenti pubblici/industrie d ' avanguardia , in particolare :
a ) sostegno , finchù necessario , per la struttura di base della cooperazione degli enti locali della Comunità nelle nuove tecnologie ;
b ) sostegno per orientare gli acquisti degli enti locali verso l ' innovazione ;
c ) sostegno per lo scambio di tecnologie fra i partecipanti .
CAPITOLO 2
Rafforzamento della strutture
2.1 . Compiti di sostegno per l ' informazione e la valutazione delle nuove tecnologie e dei mercati potenziali , in particolare :
a ) sostegno per la valutazione comune tecnologia e dei mercati ;
sostegno per incrementare l ' informazione tecnologica tramite , ad esempio , la cooperazione tra « agenzie d ' informazione tecnologica » o dando portata europea alle conferenze tecnologiche organizzate di solito a livello nazionale o regionale ;
c ) sostegno per l ' acquisizione , l ' analisi e la diffusione di informazioni in materia di tecnologie e di mercati di difficile accesso ;
d ) sostegno per l ' istituzione di una scambio di informazioni sulle conoscenze specializzate disponibili in materia di tecnologia , mercati , finanza e aiuti pubblici all ' innovazione nella Comunità .
2.2 . Accesso ai mercati dei brevetti e delle licenze in particolare :
a ) sostegno per intensificare la consultazione e i contatt con le parti interessate , in particolare per quanto riguarda il costo di brevetti , l ' uso delle informazioni che essi contengono e i criteri di tutela della proprietà industriale ;
b ) sostegno per un miglior impiego della tutela su scala comunitaria del diritto di proprietà industriale e commerciale a complemento delle azioni già intraprese negli Stati membri per promuovere l' esercizio dei loro diritti in questo da parte degli inventori ;
c ) sostegno alla creazione di un mercato comune efficiente per le licenze di tecnologia , promuovendo le concertazioni tra servizi intermediari e dando un sostegno iniziale alle forme transnazionali di cooperazione .
2.3 . Apertura di nuovi canali di comunicazione per accelerare l ' introduzione sul mercato di nuovi prodotti , in particolare :
a ) promuovere la diffusione tempestiva e su scala europea di richieste di proposte di nuovi prodotti e in particolare di offerte pubbliche , mediante lo sviluppo di nuovi mezzi di comunicazione e l ' intensificazione di quelli esistenti ;
b ) creazione di un sistema d ' informazione aggiornata su normative e prescrizioni tecniche .
CAPITOLO 3
Concertazione delle azioni degli Stati membri e della Comunità
3.1 . Intensificazione della concertazione e dello scambio di informazioni e di esperienze nell ' ambito del comitato consultivo .
3.2 . Confronti e valutazioni dei programmi e delle misure .
3.3 . Sostegno comunitario per il progresso di nuovi metodi , in particolare delle infrastrutture transnazionali dell ' innovazione .
ALLEGATO II
COMPOSIZIONE , COMPITI E METODI DI PROCEDURA DEL COMITATO CONSULTIVO DI CUI ALL ' ARTICOLO 6
A . Il comitato consultivo di cui all ' articolo 6 ha i compiti seguenti :
1 ) assistere la Commissione ai fini del corretto funzionamento degli scambi previsti all ' articolo 2 , allo scopo di realizzare una concertazione volontaria dell ' azione degli Stati membri ;
2 ) esaminare la relazione annua elaborata dalla Commissione e valutare i risultati delle azioni realizzate ;
3 ) formulare pareri sulle misure di cui all ' articolo 1 , in particolare sull ' elaborazione dell ' elenco annuale delle priorità e sulla selezione dei progetti che possono beneficiare di un sostegno finanziario .
B . Il comitato è costituito di rappresentanti nominati dagli Stati membri . Esso può chiedere la partecipazione di esperti o consultenti secondo il tipo di azione da intraprendere .
C . Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione .
D . Il comitato adotta il proprio regolamento interno .
E . I servizi della Commissione sono responsabili della segreteria del comitato .
F . La fissazione dell ' elenco annuo delle azioni prioritarie per gli anni diversi dal 1983 è effettuata secondo la procedura seguente ;
1 ) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di decisione .
2 ) Il comitato esprime un parere sul progetto di decisione entro il termine di due mesi . Esso si pronuncia alla maggioranza di 45 voti . In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .
3 ) la Commissione adotta il progetto allorchù esso è conforme al parere del comitato . Se il progetto di decisione non è conforme a tale parere o in mancanza di parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta sotto forma di progetto di decisione . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .
ALLEGATO III
AZIONI PRIORITARIE PER IL 1983
1 . Sostegno all ' elaborazione ed alle attività iniziali dei meccanismi di collegamento :
- STCELA ( collettività locali ),
- società di capitali di rischio ,
- associazioni di servizi di consulenza in materia di tecnologia e gestione , tra cui agenzie di sensibilizzazione alla tecnologia .
2 . Organizzazione e diffusione dell ' informazione su scala comunitaria circa l ' offerta e la domanda nei seguenti settori : tecnologia coperta da licenza , cooperazione transfrontaliera di PMI , prospezione e studio di mercati , stime e tendenze tecnologiche , risultati ottenuti con la R & S , ecc .
3 . Sostegno per un migliore impiego della tutela , a livello comunitario , del diritto di proprietà industriale e commerciale .
4 . Concertazione , per il tramite del comitato consultivo , circa le azioni intraprese o da intraprendere a livello nazionale o comunitario , in particolare riguardo la valutazione e l ' impiego effettivo di metodi promozionali dell ' innovazione , di nuova concezione o non ancora seguiti in tutta la Comunità , a vantaggio specialmente delle piccole e medie imprese .
RETTIFICHE
Rettifica al regolamento ( CEE ) n . 2807/83 della Commissione , del 22 settembre 1983 , che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . L 276 del 10 ottobre 1983 )
Alle pagine 3 e 4 , gli allegati I e II vanno letti come segue :
ALLEGATO I : Tabella : vedi G . U .
ALLEGATO II : Tabella : Vedi G . U .
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