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83/626/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1983 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di saccarina e dei suoi sali, originari della Cina, della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti d' America
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1983 pag. 0049 - 0050
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1983
che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di saccarina e dei suoi sali, originari della Cina, della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti d'America
(83/626/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 (2), in particolare l'articolo 9,
previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,
considerando quanto segue:
A. Procedura
(1) Il 17 agosto 1979 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di saccarina e dei suoi sali, di cui alla sottovoce 29.26 A della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.26-11, originari della Cina, del Giappone, della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti d'America (3). Il 4 dicembre 1979 la Commissione ha inoltre iniziato un riesame del dazio antidumping nazionale sulle importazioni di saccarina e dei suoi sali, originari della Repubblica di Corea, istituito dal Regno Unito a norma delle disposizioni transitorie dell'atto di adesione (4).
Dopo l'esame dei fatti, la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di saccarina e dei suoi sali, originari della Cina, della Corea e degli Stati Uniti e ha concluso la procedura (5). Contemporaneamente, non essendo state accertate pratiche di dumping nei confronti del Giappone, anche la corrispondente procedura è stata conclusa.
(2) Successivamente la Sherwin Williams Company di Cleveland, Ohio, ha chiesto alla Commissione di riesaminare l'impegno sui prezzi relativo alle importazioni provenienti dagli Stati Uniti. Secondo la richiesta, le esportazioni di saccarina effettuate dalla società nel Regno Unito non provocavano più alcun pregiudizio all'industria comunitaria in quanto non le facevano concorrenza nello stesso settore di mercato. L'industria comunitaria inoltre non sarebbe stata più in grado di garantire l'approvvigionamento di saccarina al mercato del Regno Unito a causa di difficoltà di produzione. La Commissione ha concluso che esistevano sufficienti prove per giustificare un riesame del pregiudizio provocato da tutte le importazioni per le quali erano in vigore impegni sui prezzi ed ha riaperto la procedura antidumping relativa alle importazioni di saccarina e dei suoi sali, originari della Cina, della Repubblica di Corea e degli Stati Uniti d'America (6).
(3) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed il ricorrente ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il proprio parere per iscritto e di chiedere di essere intese oralmente. Tutte le parti hanno presentato pareri scritti e si è proceduto all'audizione di coloro che ne hanno fatto richiesta.
(4) Ai fini di un accertamento preliminare dell'esistenza di pratiche di dumping e della portata del pregiudizio la Commissione ha chiesto e ottenuto tutte le informazioni ritenute necessarie.
(5) Per quanto riguarda la constatazione del pregiudizio di cui al punto seguente, non è stato ritenuto necessario verificare le informazioni fornite dagli esportatori in materia di dumping.
(6) Per accertare i dati ricevuti in materia di pregiudizio, la Commissione ha effettuato controlli presso la sede dell'unico produttore comunitario, la Boots Company PLC, Regno Unito.
B. Pregiudizio
(7) Il Regno Unito è il principale mercato nazionale della Comunità per quanto riguarda la saccarina. La Boots PLC vende quasi tutta la propria produzione su tale mercato, che assorbe inoltre la maggior parte delle esportazioni provenienti dai paesi nei confronti dei quali è stata aperta la procedura antidumping e gli impegni offerti dagli esportatori riguardavano esclusivamente il Regno Unito.
L'esame della portata del pregiudizio è stato quindi limitato a tale mercato.
(8) Secondo i dati relativi al 1982, il principale esportatore nel Regno Unito era il Giappone, paese non soggetto al riesame della procedura antidumping. In tale anno le importazioni provenienti dal Giappone ammontavano a 225 tonnellate, mentre gli Stati Uniti fornivano 134 tonnellate, la Cina 119 tonnellate e la Corea 26 tonnellate.
(9) Dalle statistiche ufficiali risulta che nel 1982 il prezzo medio cif per chilogrammo di saccarina e dei suoi sali, provenienti dal Giappone, era inferiore a quello dei prodotti importati dagli Stati Uniti, dalla Corea e dalla Cina rispettivamente del 27 %, del 7 % e del 19 %.
(10) Il produttore comunitario stesso acquistava la saccarina ed i suoi sali originari del Giappone e pertanto aveva accesso ad una fonte di rifornimento meno cara rispetto agli altri consumatori che non potevano acquistare le importazioni provenienti dagli Stati Uniti, dalla Cina e dalla Corea ad un prezzo concorrenziale poiché queste ultime, a causa degli impegni sul prezzo minimo, venivano vendute a prezzi superiori a quelli delle importazioni dal Giappone.
(11) Non è quindi più possibile affermare che le importazioni in questione provocano pregiudizio all'industria comunitaria, in quanto vengono effettuate a prezzi superiori a quelli corrisposti dal produttore comunitario per i prodotti importati dal Giappone.
(12) La Akzo Chemie dei Paesi Bassi ha chiesto di mantenere gli attuali impegni sui prezzi, sostenendo di voler avviare la produzione di saccarina ad Amsterdam. Questi motivi tuttavia non giustificano di per sé stessi il mantenimento degli impegni sui prezzi, considerando in particolare i risultati dell'esame del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.
C. Conclusioni
(13) La Commissione non ritiene più necessario mantenere gli impegni sui prezzi offerti dagli esportatori cinesi, coreani e statunitensi e pertanto considera opportuno concludere la procedura.
(14) Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni nei confronti di questa decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di saccarina e dei suoi sali, originari dalla Cina, dalla Repubblica di Corea e dagli Stati Uniti d'America.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1983.
Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente
(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. L 207 del 17. 8. 1979, pag. 4.
(4) GU n. L 303 del 4. 12. 1979, pag. 4.
(5) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 25-41.
(6) GU n. C 119 del 4. 5. 1983, pag. 3.
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