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83/629/CEE: Decisione della Commissione del 2 dicembre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Perkin Elmer - Infrared Spectrophotometer, model 283" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 17/12/1983 pag. 0045 - 0045
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 1983
che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer - Infrared Spectrophotometer, model 283 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
(83/629/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),
visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,
considerando che, con lettera del 30 maggio 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Perkin Elmer - Infrared Spectrophotometer, model 283 », ordinato il 5 dicembre 1978 e destinato alla ricerca fondamentale nel settore della fisica dei solidi, in particolare alla registrazione di assorbimento e riflessione nella gamma spettrale dai 2,5 ai 50 m M, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;
considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 novembre 1983 nll'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;
considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofotometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione dell'analisi nell'infrarosso, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;
considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « SP 2000 » costruito dalla ditta Pye Unicam Ltd, Oxford Street, Cambridge CP 12 PX/UK,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'importazione dell'apparecchio denominato « Perkin Elmer - Infrared Spectrophotometer, model 283 », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 30 maggio 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1983.
Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione
(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1978, pag. 32.
In particolare il concedente ottiene in questo modo la possibilità di ridurre la concorrenza svolta dai licenziatari nei suoi riguardi e fra di loro , dato che attraverso l ' autorizzazione « selettiva » può delimitare fra di loro i prodotti dei suoi licenziatari . Che questa possibilità sia stata scientemente sfruttata nel caso di specie da WSI , con l ' assenso dei licenziatari , è dimostrato in particolare dal contenuto dei vari contatti che hanno avuto luogo fra WSI e singoli licenziatari in occasione dell ' ammissione di nuovi tipi di scafi ( punto A . IV . 3 . ) . Mentre vi si è accennato appena alle prescrizioni in materia di sicurezza o ai requisiti di qualità , si sono invece discussi dettagliatamente i possibili svantaggi sul piano della concorrenza derivanti per i partecipanti dalla ammissione di nuovi scafi .
La citata limitazione imposta ai licenziatari non sfuggiva pertanto , per nessun motivo giuridico , al divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE .
b ) L ' obbligo dei licenziatari di offrire i singoli elementi coperti dal brevetto tedesco n . 19 14 062.4-22 , ossia in particolare le attrezzature veliche - fatta salva la domanda di pezzi di ricambio - esclusivamente in collegamento con i tipi di scafi autorizzati dal concedente , quali tavole a vela complete , ha costituito ugualmente una restrizione della concorrenza vietata dall ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE . Tale obbligo limitava la libertà dei licenziatari di decidere se intervenire sul mercato in qualità di fabbricanti e distributori esclusivamente di scafi di propria produzione o se vendere anche separatamente le attrezzature veliche a terzi . Con ciò veniva anche limitata la possibilità dei produttori e distributori di altre tavole di offrire con successo tali prodotti ai licenziatari o di completare la propria gamma di prodotti con le attrezzature veliche dei licenziatari .
aa ) Tale obbligo era tuttavia previsto in forma esplicita soltanto nei contratti stipulati con Shark , SAN , Klepper e Marker ; esso risultava però indirettamente anche dagli altri accordi poichù anche questi accordavano al licenziatario in particolare il diritto di distribuzione soltanto per il rispettivo prodotto oggetto della licenza , fissato dalla licenziante in base al tipo di scafo da essa autorizzato e definito quale tavola a vela completa .
Nella misura in cui WSI contesta questa interpretazione degli accordi essa si richiama a singole parti dei contratti senza tener conto del contesto globale degli accordi . Il comportamento di WSI e dei suoi rappresentanti mostra inoltre chiaramente che WSI stessa interpretava gli accordi nel senso più sopra illustrato e dava ad intendere ciò anche ai licenziatari . Infatti in numerose occasioni sono state fatte pressioni sui licenziatari - e anche su quelli come Akutec nei cui contratti non era espressamente previsto il citato divieto - per farli astenere dalla fornitura delle sole attrezzature veliche , fatte salve le forniture di pezzi di ricambio ( punto A . IV . 3 ) .
Di conseguenza i licenziatari hanno rinunciato a fornire le attrezzature veliche da sole , nonostante le richieste di terzi . WSI ritiene di poter spiegare questo comportamento dichiarando che si è trattato di decisioni autonome dei singoli licenziatari in quanto era nel loro proprio interesse di riservare , nell ' ambito delle loro capacità , le attrezzature veliche unicamente agli scafi da loro prodotti per le loro vendite di tavole a vela complet . A questo riguardo va constatato che già la sola esistenza degli obblighi stabiliti esplicitamente o quanto meno indirettamente nei contratti dei licenziatari esclude che si potesse trattare soltanto di decisioni autonome di questi ultimi . Inoltre queste decisioni sono state determinate dalle numerose « ammonizioni » rivolte a tutti i licenziatari e dietro le quali si celava non da ultimo la possibilità di una denuncia a breve termine del contratto di licenza . D ' altro lato , per quanto riguarda gli interessi economici proprie dei licenziatari , la tesi sostenuta da WSI è contraddetta dal fatto che la produzione di attrezzature veliche da un lato e la produzione di scafi dall ' altro non sono tecnicamente correlate ed anche dal fatto che vari licenziatari non producono affatto le attrezzature veliche , preferendo acquistarle presso fornitori specializzati . Di conseguenza , la fornitura separata di attrezzature veliche potrebbe presentare un grande interesse economico per questi licenziatari e l ' averla impedita ha costituito pertanto una sensibile restrizione della concorrenza .
bb ) La summenzionata restrizione non era neppure coperta dall ' oggetto specifico del brevetto esistente in Germania ed incorre pertanto nel divieto sancito dall ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE ; infatti , la tutela brevettuale copre , in Germania , unicamente l ' attrezzatura velica .
Il brevetto in questione è un brevetto di combinazione ; di conseguenza , per poter fruire della tutela brevettuale , lo scafo dovrebbe essere parte integrante della combinazione tutelata . Gli elementi che constituiscono la suddetta combinazione e che sono dedotti nelle rivendicazioni del brevetto - queste ultime sono decisive ai fini della definizione dell ' oggetto della protezione richiesta ( articolo 84 della convenzione sul brevetto europeo ) - riguardano unicamente gli elementi costitutivi di un ' attrezzatura velica che , grazie alla loro particolare struttura e manovrabilità , permettono di effettuare un ' operazione di nuovo genere . Quando nelle rivendicazioni viene citato anche lo scafo , ciò avviene manifestamente al solo fine di fornire una generale descrizione tecnica dell ' insieme in cui tale operazione deve svolgersi .
Non diversi sono i risultati cui si perviene quando si faccia riferimento alla descrizione del brevetto e ai relativi disegni . Le parti di una combinazione cui l ' idea inventiva non si riferisce direttamente , non possono essere ritenute costitutive di una combinazione tutelata brevettualmente , neppure quando la loro utilizzazione in tale combinazione si a prevista o sia addirittura indispensabile . Ora , lo scopo indicato nella descrizione del brevetto e la soluzione a tal fine proposta ( punto A . IV . 1 ) riguardano unicamente un nuovo sistema di velatura per natanti a forma di tavola . L ' idea inventiva tutelata dal brevetto in questione riguarda unicamente questa nuova realizzazione . A questo risultato si perviene , tra l ' altro , anche in base alla considerazione dello stato della tecnica di cui si parla nella descrizione del brevetto , dalla quale si desume che erano già noti al momento della concessione del brevetto determinati dispositivi a vela manovrabili a mano , e destinati tra l ' altro anche ad essere utilizzati su « tavole da surf » . La tutela brevettuale può essere concessa solo a condizione che il relativo brevetto costituisca un ' innovazione rispetto all ' attuale stato della tecnica . Anche se , superando i limiti posti dalla norma interpretativa contenuta nell ' articolo 14 della legge tedesca sui brevetti ( articolo 69 della convenzione sul brevetto europeo ) , si volesse estendere l ' ambito della tutela brevettuale ad elementi nei quali si è espressa soltanto la generale idea inventiva nel senso finora indicato dalla giurisprudenza dei tribunali tedeschi , non se ne potrebbero trarre conseguenze diverse dato che l ' idea inventiva si riferisce solo ad un nuovo sistema di velatura al quale non appartiene affatto lo scafo in quanto tale .
Questa interpretazione trova conferma nello svolgimento del procedimento di rilascio del brevetto dinanzi all ' ufficio tedesco dei brevetti . Quest ' ultimo ha infatti chiaramente limitato la rivendicazione brevettuale all ' attrezzatura velica , come risulta dalla modifica apportata alla rivendicazione principale introdotta inizialmente , sì da indicare quale oggetto del brevetto una « attrezzatura velica per una tavola » , e dalla nuova formulazione , nella descrizione del brevetto , dello scopo dell ' invenzione e della soluzione apportata . L ' ufficio tedesco dei brevetti ha precisato tale sua posizione con estrema chiarezza a chi aveva depositato la domanda di brevetto . Questa interpretazione trova ulteriore conferma nelle sentenze che i tribunali tedeschi hanno già pronunciato a questo proposito , in particolare nella sentenza già richiamata della Bundesgerichsthof del 10 dicembre 1981 , dove nell ' esposizione del fatti , lo scafo non viene menzionato quale elemento della combinazione tutelata . Data questa inequivoca situazione di fatto non è opportuno , ai fini della presente procedura , attendere la conclusione del processo per violazione di brevetto intentato da WSI contro un importatore di scafi ( e che l ' attrice ha definito « processo modello » [ vedi sopra , A . IV . 3 b ) ] ; va comunque notato che , anche in caso di esito favorevole per WSI di tale processo , la relativa sentenza non potrà in alcun modo stabilire , con efficacia erga omnes , la portata della tutela brevettuale . Con riferimento a quanto sopra esposto , è pertanto irrilevante stabilire se l ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE non troverebbe applicazione qualora il brevetto tedesco ricomprendesse effettivamente anche la tavola .
cc ) Infine , l ' obbligo imposto ai licenziatari di fornire le attrezzature veliche solo unitamente a determinati tipi consentiti di scafi non può neppure essere fatto discendere dall ' oggetto specifico del diritto di brevetto sotto il profilo di una « violazione indiretta del brevetto » . Si tratta a questo riguardo del diritto del titolare del brevetto di vietare ai terzi « la fornitura o l ' offerta di fornitura ai fini dell ' utilizzazione dell ' invenzione , a persone diverse da quelle autorizzate ad utilizzate l ' invenzione brevettata , di mezzi che si riferiscono ad un elemento essenziale dell ' invenzione , qualora i terzi sappiano o risulti evidente dalle circostanze che tali mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa » ( articolo 10 , paragrafo 1 , della legge tedesca sui brevetti nella versione pubblicata il 16 dicembre 1980 , BGBI 1981 parte I , pag . 1 ) .
A prescindere dal fatto che in base al contenuto e alla portata delle rivendicazioni del brevetto tedesco appare già dubbio se gli scafi possano essere considerati come « mezzi » ai sensi della citata disposizione , non ne discenderebbe in nessun caso il diritto di imporre ai licenziatari il divieto di non immettere sul mercato l ' oggetto brevettato se non in collegamento con tali « mezzi » . Infatti i licenziatari sono in linea generale « persone abilitate ad utilizzare l ' invenzione brevettata » ai sensi di tale disposizione . Per lo stesso motivo un diritto di divieto del genere non sarebbe valido neppure nei riguardi di produttori di scafi per tavole a vela che non avessero ottenuto la licenza , quantomeno se tali produttori si limitano esclusivamente a produrre tali scafi e ad offrirli a licenziatari che provvedono ad assemblarli con l ' attrezzatura velica brevettata o acquistano da tali licenziatari l ' attrezzatura velica brevettata per assemblarla con i loro scafi .
c ) Questa restrizione della concorrenza si è altresì estesa al metodo di calcolo dei diritti di licenza , stabilito contrattualmente , che si basa sul presso di vendita netto della tavola a vela completa fornita da ciascun licenziatario . Nel caso in esame , anche questo obbligo incorreva nel divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE , nella misura in cui riguardava le tavole a vela fabbricate in base al brevetto tedesco n . 19 14 602.4-22
Il calcolo dei diritti di licenza deve rapportarsi , in linea di massima , quando i diritti siano stati pattuiti per ogni unità di prodotto , ai prodotti fabbricati in base all ' invenzione che forma oggetto della licenza . Altrimenti esiste il pericolo che la produzione del licenziatario sia gravata , rispetto a quella dei suoi concorrenti , da costi supplementari che non sono compensati dai vantaggi che il licenziatario può ottenere dallo sfruttamento del brevetto . Come già è stato osservato , il brevetto tedesco non riguarda gli scafi . È vero che in molti casi può essere necessario , per motivi pratici , calcolare i diritti di licenza non già sulla base del singolo oggetto coperto dal brevetto del quale è stata concessa la licenza , bensì sulla base di un prodotto a uno stadio più avanzato del processo di fabbricazione , in cui l ' oggetto brevettato è incorporato e insieme al quale viene commercializzato . Questa diversa forma di calcolo può essere giustificata quando , ad esempio , il numero degli oggetti fabbricati o utilizzati o il loro valore unitario sia difficilmente determinabile nell ' ambito di un processo produttivo complesso , oppure allorchù per il singolo oggetto brevettato non esista una domanda distinta che il licenziatario non possa soddisfare a causa di un siffatto metodo di calcolo . In tali condizioni , un tale metodo di calcolo può essere considerato neutrale sotto il profilo delle regole di concorrenza ; esso non è tuttavia per forza ammissibile allorchù , come WSI ha sostenuto a questo riguardo , costituisce una comune pratica commerciale .
Comunque , nella fattispecie le circostanze non rispondevano alle condizioni di cui sopra : tra la produzione delle attrezzature veliche e dei loro elementi costitutivi da un lato e la produzione degli scafi dall ' altro non esiste alcuna correlazione tecnica . Gli stessi licenziatari acquistano tali prodotti in grandi quantità preso i più vari fornitori , che li fatturano separatamente . Anche ammettendo che soltanto l ' unione dello scafo e dell ' attrezzatura velica permetta di ottenere un prodotto finale pronto per l ' uso , è indubbio che tale unione può essere effettuata da chiunque con tanta facilità che per ciascuna delle due componenti del prodotto esiste una domanda molto vivace , sia da parte dei fabbricanti di altri tipi di scafi , sia da parte di grossisti o dettaglianti e del consumatore finale . Tenendo presente la crescente diffusione dello sport della tavola a vela bisogna addirittura prevedere un aumento della domanda , in quanto sono sempre più numerosi gli sportivi sperimentati che acquistano per usi diversi vari tipi di scafi , che possono essere dotati delle stesse attrezzature veliche .
Mentre quindi non si riscontrava alcun fondato motivo di orgine tecnico a giustificazione di un siffatto metodo di calcolo dei diritti , questo metodo impediva ai licenziatari di operare separatamente sui mercati degli scafi e delle attrezzature veliche . Da un lato , dal suddetto metodo di calcolo dei diritti derivava che WSI esigeva il pagamento dei diritti per ciascuno degli elementi principali di una tavola a vela , e cioè lo scafo e l ' attrezzatura velica venduti da un licenziatario . Questo significa che un licenziatario doveva pagare tali diritti anche nel caso in cui si fosse limitato alla vendita del solo scafo , che non è coperto dal brevetto tedesco .
Ciò significa d ' altro lato che anche nel caso che il licenziatario si fosse limitato a vendere uno solo degli elementi principali , cioè lo scafo o l ' attrezzatura velica , il diritto di licenza doveva essere calcolato secondo il valore fittizio di una tavola a vela completa . Specialmente nel caso di vendita soltanto dell ' attrezzatura velica , dato il valore inferiore di questa rispetto a quello dello scafo , tale metodo di calcolo dei diritti costituiva un drastico aumento dei costi . È bensì vero che un aggravio di costi uguale o simile avrebbe potuto verificarsi qualora WSI fosse giunta ad imporre un canone proporzionalmente più alto , calcolato sul prezzo di vendita dell ' attrezzatura velica soltanto ; tuttavia , finchù la base per il calcolo dei diritti era costituita esclusivamente dalla tavola a vela completa , è evidente che i licenziatari venivano indotti a ripartire i costi di tali diritti fra gli scafi e le attrezzature veliche . In tale modo , la vendita delle sole attrezzature veliche non era economicamente redditizia , perchù con i profitti di tale vendita si sarebbero dovuti coprire i diritti calcolati sulla base del prezzo di vendita di un prodotto considerevolmente più caro . A questo si aggiungeva la difficoltà per i licenziatari di stabilire in pratica quali dei diversi modelli della propria produzione avrebbero dovuto costituire la base per il calcolo fittizio dei diritti . In presenza di tali circostanze , il tipo di calcolo sopra citato , indipendentemente dal divieto esplicitamente espresso , era diretto a dissuadere i licenziatari dalla vendita delle sole attrezzature veliche . In tal modo , da un lato si impediva ad altri produttori di scafi di completare la propria produzione con attrezzature veliche protette dal brevetto e dall ' altro si spingevanno i licenziatari i vendere esclusivamente insieme scafo e attrezzatura velica , anche se sussisteva per ciuascuno dei due prodotti una domanda separata .
d ) L ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE si applica anche alla limitazione ( alla quale non erano soggetti Ostermann e Shark ) della licenza di fabbricazione della tavola a vela completa , concessa sul brevetto tedesco n . 19 14 602.4-22 ad un determinato stabilimento di produzione nella Repubblica federale di Germania , che dava a WSI il diritto di immediata risoluzione dell ' accordo qualora il licenziatario cambiasse tale luogo di produzione .
Dato il rischio sempre presente che il concedente potesse risolvere l ' accordo , il licenziatario era praticamente obbligato a rinunciare a fabbricare scafi e attrezzature veliche in un luogo di produzione diverso da quello stabilito nel contratto . In tal modo egli rinunciava alla facoltà , spettante invece a ogni terzo , di iniziare la fabbricazione di tavole a vela in territori del mercato comune nei quali WSI non godeva della tutela brevettuale e di distribuirle in tali territori senza dover corrispondere alcun diritto di licenza per lo sfruttamento del brevetto . Siffatto obietttivo ( e l ' effetto conseguente ) risultavano esplicitamente dai contratti stipulati da WSI da un lato e SAN , Klepper e Marker dall ' altro , nel teso viguente fino alla fine del 1980 . È bensì vero che questo testo venne successivamente sostituita da una formulazione meno esplicita che già si ritrovava negli altri accordi di licenza , ma ciò non significa affatto che non sussistesse o fosse venuta meno una corrispondente restrizione di fatto . Restavano infatti i vigore le disposizioni in base alle quali ogni cambiamento de luogo di produzione disposto dal licenziatario avrebbe potuto provocare l ' immediata risoluzione dell ' accordo da parte di WSI , indipendentemente dal fatto che , come WSI ha dichiarato nel corso del procedimento , si fosse trattato di un trasferimento totale o parziale della produzione in territori non protetti dal brevetto .
In questo modo WSI ha ottenuto , nel caso di specie , diritti di licenza per tutte le tavole a vela commercializzate dai licenziatari nell ' intero territorio del mercato comune , poichù in pratica queste tavole non potevano essere fabbricate al di fuori del territorio coperto dalla licenza . È bensì vero che la fabbricazione di un prodotto brevettato rientra nei diritti esclusivi del titolare del brevetto , per cui l ' obbligo del licenziatario di pagare un canone per poter fabbricare il prodotto all ' interno del territorio di validità di un brevetto rientra nell 'oggetto specifico del brevetto stesso : senonchù , non rientrano invece nell ' oggetto specifico del diritto di brevetto le condizioni che il titolare imponga nel contratto di concessione della licenza onde precludere ( quanto meno di fatto ) al licenziatario la possibilità di fabbricare i prodotti in esenzione dai diritti di licenza in territori non coperti dal brevetto ; in tale modo , infatti , il titolare si assicurerebbe , indirettamente , un « compenso per la sua invenzione » anche in territori in cui egli non gode di alcuna tutela brevettuale .
Tale restrizione territoriale , quindi , non era nemmeno coperta dalla comunicazione sui contratti di licenza del brevetto del 24 dicembre 196 ( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . 139 del 24 dicembre 1962 , pag . 2922/62 ) , in cui la Commissione ha dichiarato che , in base a i fatti allora a sua conoscenza , il divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE non si applica fra l ' altro ad una restrizione territoriale imposta al licenziatario , in base alla quale la licenza sia limitata ad una determinata impresa [ comunicazione citata , punto 4 , lettera v ) ] . Infatti , tale dichiarazione vale in ogni caso solo per i territori nei quali esiste effettivamente la protezione del brevetto . Che il divieto , imposto dal presente contratto al licenziatario , di spostare i propri luoghi di produzione all ' interno del territorio coperto dal brevetto ricada nell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE , contrariamente alla comunicazione di cui sopra , è irrilevante ai fini della presente procedura ( 5 ) .
e ) Anche l ' obbligo , posto a carico dei licenziatari , di apporre sugli scafi che essi fabbricano e vendono in Germania la dicitura « su licenza di Hoyle Schweitzer » ovvero « su licenza di WSI » configura una violazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE . Con tali indicazioni si dà infatti l ' impressione al pubblico che gli scafi offerti dal licenziatario siano stati fabbricati grazie a determinati diritti di proprietà industriale o , quanto meno , sulla base di precise conoscenze tecniche del concedente . È vero invece il contrario . L ' apposizione di tali indicazioni ha impedito ai licenziatari di presentarsi sul mercato come produttori tecnicamente indipendenti -almeno per quanto riguarda la fabbricazione degli scafi - e li ha privati della possibilità di consolidare la rinomanza della propria impresa grazie al tipo di scafi che ciascuno di essi aveva realizzato .
f ) Del pari , l ' obbligo contrattualmente imposto ai licenziatari tedeschi di riconoscere la validità dei marchi denominativi « Windsurfer » e « Windsurfing e del marchi emblematico « logo » - che Ten Cate ha finora utilizzato in Europa per le sue tavole a vela - costituisce una violazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE .
Nel caso in esame , WSI e Ten Cate hanno fatto capire esse stesse che esistono notevoli dubbi sul fatto se questi due marchi abbiano un sufficiente carattere distintivo e se in particolare i termini « Windsurfer » e « Windsurfing » non siano diventati nel linguaggio comune la denominazione corrente per lo sport in questione e per il relativo attrezzo . Senonchù , in base alle legislazioni di tutti gli Stati membri questa circostanza osterebbe alla registrazione di tali marchi o al mantenimento della loro validità ( 6 ) .
Con la rinuncia , sancita nel contratto , a far valere tale circostanza , i licenziatari rinunciavano alla possibilità di utilizzare i termini e i simboli che per un largo pubblico indicano un preciso richiamo , senza alcun riferimento ad una impresa determinata , di un certo tipo di sport . Tale possibilità poteva costituire per i licenziatari un elemento importante nella loro attività concorrenziale , specialmente sul piano della pubblicità . Viceversa , WSI si è creata un vantaggio ingiustificato sul piano della concorrenza quando è riuscita a monopolizzare per la propria impresa tali termini e simboli . A ciò ha contribuito l ' obbligo dei licenziatari di non contestare i marchi . È irrilevante , ai fini della presente procedura , stabilire se tale clausola di non contestazione di un marchio ricada sotto l ' articolo 1 del trattato CEE , qualora sia contenuta in un contratto di licenza del marchio stesso . Infatti , i marchi in questione non sono oggetto di licenza nel presente caso . In ogni caso , la stipulazione di un contratto di licenza brevettuale non può essere utilizzata per far riconoscere al licenziatario del brevetto la validità di marchi del concedente o di terzi , privandolo in tal modo della possibilità di accertare se l ' utilizzazione dei marchi in questione è aperta a tutti i concorrenti .
g ) Anche l ' obbligo imposto a Ostermann e Shark di non contestare il brevetto oggetto della licenza , ha costituito una violazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE . Nella fattispecie una siffatta clausola di non contestazione privata questi licenziatari della facoltà - spettante ad ogni terzo - di eliminare con un ' azione di annullamento un ostacolo all ' esercizio della loro attività economica , ostacolo considerevole anche a causa dell ' importanza economica del brevetto . Tale restrizione ha la sua importanza anche quando un brevetto viene concesso da un Ufficio brevetti soltanto dopo esame della novità e dell ' attività inventiva : quest ' esame non significa infatti che relativamente al quesito della brevettabilità o meno di un ' invenzione si possa rinunciare alla proposizione di opposizioni o azioni di annullamento da parte delle impres che hanno interesse a che il brevetto non venga concesso o mantenuto in vigore .
Anche se il licenziatario è entrato in possesso degli elementi che gli permettono di impugnare il brevetto solo attraverso le informazioni comunicategli dal concedente , l ' interesse generale ad un regime di libera concorrenza , e pertanto all ' eliminazione di una posizione monopolistica concessa eventualmente a torto al concedente , non può essere relegato in secondo piano rispetto ai rapporti particolari esistenti tra le parti di un contratto di licenza .
h ) Le clausole citate erano tali da ostacolare , sia individualmente che nel loro complesso , il commercio fra gli Stati membri . le restrizioni di cui al punto B.I.1 , lettere da a ) a c ) , hanno reso considerevolmente più difficile il commercio di scafi e attrezzature veliche fra la Repubblica federale di Germania e gli altri Stati membri . La restrizione della licenza a determinati tipi di scafo limitava la possibile richiesta dei licenziatari di scafi di fabbricanti di altri Stati membri . A causa del divieto della vendita separata di attrezzature veliche , divieto rafforzato dalle modalità di calcolo dei diritti , tali fabbricanti non erano in grado di completare i propri scafi facendone tavole a vela e , di conseguenza , la loro attività di vendita nella Repubblica federale di Germania ne risultava danneggiata . Lo stesso valeva per gli importatori di scafi da altri Stati membri . La fissazione del luogo di produzione [ punto B.I.1 , lettere d ) ] ha costretto i licenziatari in questione ad approvvigionare i mercati di altri Stati membri soltanto a partire dalla Repubblica federale di Germania , mentre senza tale costrizione avrebbero potuto approvvigionare tali mercati a partire da altre località , in cui la produzione non sarebbe stata comunque aggravata dai diritti di licenza . L ' obbligo di apporre la menzione della licenza sullo scafo [ punto B.I.1 , lettera e ) ] e l ' obbligo di riconoscere la validità dei marchi del concedente [ punto B.I.1 , lettera f ) ] hanno ostacolato la potenzialità di sviluppo dell ' attività dei licenziatari in tutta la Comunità . La clausola di non contestazione imposta a Ostermann e Shark [ punto B.I.1 , lettera g ) ] ha rafforzato il diritto di brevetto del concedente non solo nei riguardi dei licenziatari in questione , ma anche nei confronti di tutti i concorrenti dell ' intera Comunità . Stante la posizione preminente che i licenziatari detengono unitamente a Ten Cate ( WSC ) sul mercato tedesco e l ' eccezionale importanza economica del brevetto in questione , queste restrizioni degli scambi sono state sensibili .
2 . Restrizioni della concorrenza a livello della distribuzione
a ) Gli accordi di distribuzione esclusiva , soprattutto se stipulati fra imprese di più Stati membri , possono incorrere nel divieto dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE , qualora impongano al fornitore l ' obbligo di vendere i prodotti contrattuali all ' interno di un determinato territorio unicamente all ' importatore esclusivo e contengano a carico dell ' importatore esclusivo e contengano a carico dell ' importatore esclusivo restrizioni territoriali in materia di commercializzazione dei prodotti in questione . Nel caso in esame , gli accordi di distribuzione esclusiva stipulati da vari contraenti non sono però , in quanto tali , oggetto della presente procedura , nella misura in cui beneficiano dell ' esenzione di cui all ' articolo 1 , paragrafi 1 e 2 , del regolamento n . 67/67/CEE della Commissione ( 7 ) .
aa ) Tuttavia , gli accordi seguenti contenevano il divieto per l 'importatore esclusivo , non solo di praticare una politica di commercializzazione attiva al di fuori del territorio assegnatogli per contratto [ si veda , al riguardo , l ' articolo 2 , paragrafo 1 , punto 2 , lettera b ) , del regolamento 67/67/CEE ] , ma altresì di effettuare , al di fuori del territorio stesso , qualsivoglia fornitura :
1 . accordi conclusi fra Akutec da un lato e le imprese Horwa ( fino al 1981 ) , e successivamente Taselaar ( Paesi Bassi ) , Ertisport ( Belgio ) e RaFly ( Italia ) dall ' altro ;
2 . gli accordi conclusi fra Ostermann da un lato e le imprese Thijs ( Paesi Bassi ) e d ' Ieteren ( Belgio ) dell ' altro ; gli accordi conclusi fra Klepper da un lato e le imprese Telstar ( Paesi Bassi ) , Intersurf ( Italia ) , Media Loisirs ( Francia ) e Citabel Sports ( Lussemburgo ) dall ' altro ; nonchù gli accordi fra Shark e Renka Sport ( Paesi Bassi ) .
Per gli accordi del punto 1 , queste restrizioni risultavano direttamente dal testo del contratto tipo . Negli accordi del punto 2 si diceva semplicemente che occorreva il benestare del fornitore per le forniture al di fuori del territorio contrattuale ; senonchù , questo benestare interferisce nella strategia di vendita dell ' importatore esclusivo e si è concretato quindi in una restrizione della concorrenza ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE . Il divieto assoluto di effettuare forniture a partire dal territorio contrattuale o la possibilità di negare il benestare a tali forniture consentono di isolare completamente le singole zone di vendita . Scopo degli accordi in parola era pertanto un pregiudizio degli scambi commerciali fra gli Stati membri che non poteva più beneficiare delle disposizioni del regolamento n . 67/67/CEE .
bb ) Le imprese Akutec , Ostermann , Klepper e Shark detengono , prese nel loro insieme , una posizione importante sul mercato tedesco ( 40 % circa ) . Anche prese singolarmente la loro quota di mercato è considerevole . È bensì vero che le loro rispettive quote variano notevolmente , ma nessuna di esse è tanto modesta da evitare una sensibile compartimentazione del mercato tedesco attraverso il divieto delle reimportazioni .
I prodotti di Akutec , Ostermann , Klepper e Shark sono saldamente affermati nei mercati di altri Stati membri , soprattutto in due importanti : quello francese e quello olandese ( punto A.III.2 ) . Anche se le rispettive quote di mercato non sono dappertutto della stessa grandezza e non si sono potute determinare con esattezza - considerate la relativa novità delle tavole a vela e le conseguenti fluttuazioni delle vendite - le esportazioni verso gli Stati membri rappresentano comunque una quota rilevante del volume delle vendite di queste imprese . Di conseguenza , anche la totale esclusione - perseguita contrattualmente - di forniture dirette da parte degli importatori esclusivi in altre zone di vendita della Comunità deve essere considerata una sensibile restrizione della concorrenza .
b ) Con accordi standardizzati di fornitura , Akutec ( con il cosiddetto « passaporto del rivenditore » ) , WSC e Ostermann ( con i considdetti « accordi di partecipazione » ) avevano obbligato i rivenditori tedeschi a vendere le tavole a vela soltanto al consumatore finale .
aa ) Tale obbligo impediva ai rivenditori di rifornire anche altri rivenditori e costituiva , in ogni caso nella misura in cui il divieto concerneva le vendite a rivenditori di altri Stati membri , una restrizione della concorrenza ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE .
bb ) Tali accordi hanno pregiudicato anche il commercio fra Stati membri e i loro effetti sono stati sensibili . Le tavole a vela di Akutec , Ostermann e le attrezzature di Ten Cate ( che sono distribuite in Germania da WSC ) vengono offerte in vari altri Stati membri della Comunità . In particolare , esse si sono affermate sui mercati francese e olandese ( punto A.III.2 ) . I rivenditori operanti in queste aree avrebbero potuto , in linea di principio , avere interesse ad acquistare tali prodotti da rivenditori operanti sul mercato tedesco , del quale Ten Cate ( WSC ) ed Ostermann detenevano , nel periodo in esame , una quota consistente ( p al 15 e al 25 % ) ed Akutec ( con il 7 % ) una quota pur sempre significativa . Occorre inoltre tener presente che , dato che queste tre imprese hanno seguito tutte lo stesso comportamento , quasi la metà dell ' offerta di tali prodotti sul mercato tedesco è stata sottratta ad un possibile interscambio comunitario .
II . APPLICABILITÀ DELL ' ARTICOLO 85 , PARAGRAFO 3 , DEL TRATTATO CEE
A norma dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico , pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva , ed evitando di :
a ) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ,
b ) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi .
Nessuno degli accordi e delle pratiche concordate che sono oggetto della presente procedura sono stati notificato alla Commissione : di conseguenza , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , non può prendersi in considerazione , per ragioni formali , un applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE .
1 . Gli accordi di licenza di cui trattasi non ricadevano neppure nel campo di applicazione dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , punto 2 , lettera b ) del regolamento n . 17 . Giò valeva comunque per l ' obbligo di commercializzare le attrezzature veliche , fabbricate in base al brevetto tedesco , unicamente insieme a modelli di scafi già autorizzati ; in effetti quest ' obbligo limitava i licenziatari non solo nell ' esercizio del diritto concesso in licenza - cioè nella realizzazione della invenzione tutelata - ma toglieva loro inoltre la libertà di decidere se e come intervenire eventualmente quali concorrenti sul mercato degli scafi non coperti dal brevetto tedesco . In effetti , benchù i mercati delle attrezzature veliche e degli scafi siano collegati in quanto le attrezzature veliche sono utilizzabili solo insieme agli scafi quale prodotto finale , tali mercati tuttavia devono essere tenuti distinti dal punto di vista della domanda . Del pari le disposizioni contrattuali relative al calcolo dei diritti di licenza in base al prezzo di vendita della tavola a vela completa , nonchù quelle concernenti l ' obbligo dell ' apposizione sullo scafo dell ' indicazione della licenza andavano al di là delle limitazioni sottratte all ' onere della notifica in virtù dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , punto 2 , lettera b ) .
Questa norma non si applicava neppure all ' obbligo di riconoscere . La validità dei marchi di WSI/Ten Cate ; in effetti questi diritti non erano stati concessi ai licenziatari . Lo stesso dicasi per l 'obbligo imposto ad Ostermann e Shark di non contestare la validità dei diritti oggetto della licenza ; quest ' obbligo mirava invero a precludere ogni possibile attacco all ' esistenza stessa dei diritti di proprietà industriale da parte dei licenziatari e non invece ad imporre a questi ultimi limitazioni all ' esercizio di tali diritti .
Inoltre , non risulta che ricorressero le condizioni prescritte dall ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE :
- la limitazione delle licenze solo ad alcuni tipi di tavole , e l ' obbligo del benestare per le nuove tavole hanno avuto direttamente solo degli effetti restrittivi sulla produzione e distribuzione dei prodotti . Norme di qualità e sicurezza di un prodotto oggetto di licenza , che oltrepassino i limiti dell ' oggetto specifico del diritto di brevetto possono d ' altra parte , in un caso particolare , portare ad un miglioramento della produzione della merce , e tornare a vantaggio del consumatore . Perciò non si può fondamentalmente negare l ' interesse anche del concedente all ' osservanza di tali norme . Anche se nel territorio di licenza il concedente non si trova in posizione di fabbricante e venditore del prodotto in questione di fronte al consumatore , quest ' ultimo può però farsi un ' idea dell ' identità del titolare del brevetto e del « valore » dell ' invenzione brevettata , sia che tali elementi vengano resi noti attraverso la pubblica discussione , sia che lo stesso titolare del brevetto richiami l ' attenzione su di sù tramite l ' indicazione dell ' inventore , sia che , infine , il consumatore lo conosca in qualità di offerente su mercati fuori del territorio sotto licenza . Nella formulazione di tali norme sono però anche insiti particolari rischi per l ' indipendenza imprenditoriale del licenziatario e per la libera concorrenza nell ' insieme del mercato in questione . Le norme devono pertanto limitarsi a quanto è oggettivamente necessario , essere comunicate al licenziatario sin dall ' inizio in forma chiara e dettagliata e valere indistintamente per tutti i licenziatari nonchù per il concedente . Questi presupposti non sono stati rispettati nel caso in esame , se si considera l ' indeterminatezza della relativa clausola contrattuale , tanto più che i controlli delle tavole dovevano servire similtaneamente ad assicurare una « distanza » concorrenziale fra tutti i partecipanti .
- L ' obbligo di fornire attrezzature veliche solo se incorporate in tavole a vela complete non rappresentava altro che una limitazione della distribuzione dei prodotti .
- L ' obbligo di pagare i diritti di licenza sulla base dei prezzi di vendita delle tavole a vela complete e l ' impegno di apporre sugli scafi l ' indicazione « su licenza di Hoyle Schweitzer » servivano solo allo scopo di consolidare e rafforzare le suddette restrizioni di concorrenza .
- La determinazione del luogo di produzione dei licenziatari , l ' obbligo loro imposto di riconoscere la validità di taluni marchi e l ' impegno di Ostermann e Shark di non contestare i brevetti oggetto di licenza non consentivano di riscontrare alcun miglioramento o vantaggio ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE .
2 . Gli accordi di distribuzione di Akutec , WSC e Ostermann con dettaglianti in Germania non ricadevano inoltre sotto le disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , punto 1 , del regolamento n . 17 . Il divieto in essi contenuto di rifornire altri rivenditori valeva infatti senza restrizioni anche per eventuali consegne a rivenditori in altri Stati membri , e configurava pertanto un divieto all ' esportazione ; di conseguenza tali accordi riguardavano anche le operazioni di importazione ed esportazione nel senso previsto dal citato articolo .
Pertanto , non si riscontrano per queste restrizioni circostanze tali da giustificare un ' esenzione ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE . Certo , i dettaglianti assoggettati a tali obblighi sono stati designati negli accordi come « commercianti specializzati » e le imprese interessate hanno inoltre sostenuto la necessità di esercitare un controllo sulle qualifiche dei commercianti a causa della peculiarità del prodotto « tavola a vela » : tuttavia , nessuna delle imprese interessate ha precisato i criteri oggettivi in base ai quali venivano selezionati i commercianti . Del resto , anche in presenza di un sistema di distribuzione selettiva , in sù ammissibile , il divieto assoluto di rifornire in qualsiasi modo altri rivenditori , e quindi anche quelli appartenenti al sistema stesso , rappresenterebbe in ogni una restrizione di portata eccessiva .
III . APPLIAZIONE DELL ' ARTICOLO 15 , PARAGRAFO 2 , LETTERA a ) , DEL REGOLAMENTO N . 17
Secondo l ' articolo 15 , paragrafo 2 , lettera a ) , del regolamento n . 17 , la Commissione può , mediante decisione , infliggere alle imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione , con facoltà di aumentare quest ' ultimo importo fino al 10 % del volume di affari realizzato nell ' ultimo esercizio da ciascuna delle imprese che partecipano all ' infrazione , quando queste ultime intenzionalmente o per negligenza commettono un ' infrazione alle disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato . Per determinare l ' ammontare dell ' ammenda occorre tener conto , oltre che della gravità dell 'infrazione , anche della sua durata .
1 . Colpevolezza
a ) Contratti di licenza di brevetto
Anche se WSI e i licenziatari possono aver creduto originariamente che il divieto di forniture separate di attrezzature veliche , il computo dei diritti da pagare per la concessione della licenza effettuato sulla base del prezzo di vendita delle tavole a vela complete e l ' apposizione dell ' indicazione della licenza sugli scafi fossero coperti dal brevetto tedesco nella forma della sua notifica originaria , essi non potevano più mantenere in buona fede questa opinione già a partire dalla redazione definitiva del testo del brevetto , predisposta dall ' Ufficio tedesco brevetti all ' inizio del 1974 per la pubblicazione del 27 giugno 1974 . Dal modo in cui questa redazione ha avuto luogo e dal tenore della stessa risultava già chiaramente una restrizione della tutela del brevetto alla sola attrezzatura velica . Anche se WSI ha sostenuto in seguito , in procedimenti giudiziari pendenti contro terzi , che la tutela brevettuale si estendeva in Germania anche agli scafi , e che le restrizioni succitate rientravano di conseguenza nell ' oggetto specifico del diritto , l ' ostinarsi in questa tesi giuridica non permette comunque - per quanto riguarda in ogni caso l ' applicabilità delle regole di concorrenza del trattato CEE - di eliminare l ' addebito di aver commesso un ' infrazione per negligenza . Ciò vale anche qualora si dovesse appurare che terzi offerenti di tavole a vela potrebbero in determinate condizioni commettere sul mercato tedesco una « violazione indiretta di brevetto » In ogni caso , infatti i licenziatari possono , come persone autorizzate ad utilizzare l ' invenzione , fornire attrezzature veliche a chiunque e acquistare da chiunque gli scafi .
Per quanto riguarda le restrizioni di cui sopra , la colpevolezza dei licenziatari deve essere comunque considerata lieve , in quanto essi dovevano sottostare alle condizioni dettate da WSI per poter ottenere una licenza . Anche nell ' applicazione pratica degli accordi di licenza è stata in primo luogo WSI ad insistere sull ' osservanza delle limitazioni e , in particolare a cercare di impedire le forniture separate di attrezzature veliche : di conseguenza , ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 15 , paragrafo 2 , la responsabilità determinante ricade sulla sola WSI , mentre è da escludere l ' inflazione di ammende ai licenziatari . Nella valutazione di tale responsabilità la Commissione tiene conto del fatto che finora non è stata ancora adottata alcuna decisione in ordine a restrizioni di concorrenza del tipo qui in esame .
La responsabilità di WSI , Ostermann e Shark relativamente al divieto , tra essi concordato , di contestare il brevetto oggetto di licenza deve essere considerata del tutto indipendentemente dalla loro valutazione della situazione brevettuale . Già nella citata comunicazione della Commissione relativa agli accordi di licenza di brevetto del 24 dicembre 1962 , tali clausole di non contestazione non erano state menzionate quali clausole non ricadenti allora nell ' ambito di applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE . Dal 1972 , poi , la loro incompatibilità con questa disposizione è stata costantemente affermata dalla Commissione nelle sue decisioni ( 8 ) . L ' eventuale ignoranza di questa situazione giuridica da parte delle imprese interessate sarebbe , quanto meno , frutto di grave negligenza . Peraltro , anche sotto questo aspetto la colpevolezza dei licenziatari Ostermann e Shark deve essere ritenuta lieve , in quanto essi dovevano sottostare anche a questa condizione imposta da WSI ; al riguardo un ' ammenda va quindi inflitta solo a WSI , che oppone di aver dovuto accettare tale clausola contrattuale , poichù essa sarebbe stata concordata in origine tra Ten Cate e le imprese interessate , e queste imprese avrebbero rifiutato qualsiasi modifica contrattuale al momento del trasferimento a WSI dell ' accordo di licenza . Questa spiegazione non è però attendibile , visto che si tratta , nel caso della clausola di non contestazione , di una restrizione esclusivamente a carico dei licenziatari . Essa , inoltre non è stata confermata dai licenziatari in questione .
b ) Restrizioni della concorrenza a livello della distribuzione
Un principio affermato costantemente fin dal 1964 nelle decisioni della Commissione ( 9 ) , e più volte confermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ( 11 ) , è che i divieti di esportazione o di reimportazione imposti ai distributori esclusivi ed i divieti imposti a dei rivenditori di rifornire altri rivenditori constituiscono una violazione delle regole di concorrenza della Comunità - in quanto idonei a ripartire i singoli mercati nazionali - se e in quanto superino i limiti dettati dal regolamento n . 67/67/CEE e non siano limitati all ' obbligo del mantenimento delle condizioni di un sistema di distribuzione selettiva .
Le imprese che hanno partecipato a queste restrizioni di concorrenza ( Ostermann , Akutec , Klepper , Shark e WSC ) hanno intenzionalmente violato uno dei divieti fondamentali delle regole comunitarie di concorrenza , poichù in tutti i casi sopra descritti è stata direttamente perseguita la totale compartimentazione dei rispettivi mercati nazionali . Il fatto che possibilmente le imprese interessate fossero perfettamente al corrente della portata di tali regole è del tutto irrilevante , in quanto esse in ogni caso conoscevano e volevano l ' effetto restrittivo di concorrenza risultante dai loro accordi ( 11 ) .
2 . Gravità e durata della violazione
a ) Contratti di licenza di brevetto
Il divieto della vendita separata di attrezzature veliche , unito alle restrizioni relative al computo dei diritti da pagare per la concessione delle licenze ed all ' apposizione dell 'indicazione della licenza , ha sensibilmente influito sull 'offerta di tavole a vela sul mercato tedesco . Altri offerenti della Comunità , che avessero voluto vendere gli scafi sul mercato tedesco unitamente alle attrezzature veliche fabbricate su licenza , erano , almeno in linea di principio , esclusi da tale mercato , anche se questa esclusione non è mai stata in pratica completa . Quest ' effetto doveva già essere sensibile fin dalla pubblicazione del brevetto , il 27 giugno 1974 , e ancor più dopo il rilascio definitivo del brevetto da parte dell ' Ufficio tedcesco dei brevetti ( decisione del 31 marzo 1978 ) , poichù almeno a partire da quest ' ultima data gli offerenti dipendevano dalle forniture di attrezzature veliche effettuate dai licenziatari , se volevano evitare il rischio ormai certo di un ' azione giudiziaria per violazione di brevetto . L ' effetto restrittivo si è poi dispiegato appieno dopo la decisione del 28 novembre 1979 del tribunale federale dei brevetti che poneva fine alle contesa relativa al rilascio del brevetto in oggetto della licenza e confermava sostanzialmente la validità del brevetto stesso relativamente alla attrezzatura velica . Deve pertanto concludersi che le suddette restrizioni della concorrenza hanno influito in modo significativo già sulle campagne di vendita delle tavole a vela degli anni 1978 e 1979 e in modo determinante sulle campagne del 1980 e del 1981 .
In ordine alla clausola di non contestazione che WSI ha imposto a Ostermann e Shark , occorre in particolare tener conto del fatto che il sistema di velatura tutelato dal brevetto è considerato come l 'unico attualmente utilizzabile sul mercato e che quindi il brevetto ha un ' assai grande importanza economica .
b ) Restrizioni di concorrenza a livello della distribuzione
L ' entità dei possibili movimenti di merci che sono stati impediti dalle restrizioni della distribuzione concordate da Ostermann , Akutec , Klepper e Shark con importatori esclusivi in altri Stati membri e da Ostermann , Akutec e WSC con dettaglianti in Germania è difficilmente precisabile in dettaglio . Tali restrizioni sono state in vigore in un arco di tempo compreso fra i due e i tre anni . In considerazione del loro scopo , direttamente contrario agli obiettivi di integrazione della Comunità , e della loro durata non trascurabile , le restrizioni succitate devono essere considerate in linea di massima gravi . Si deve tener conto però del fatto che le imprese partecipanti hanno potuto validamente sostenere che in molti casi tali restrizioni non venivano osservate . Disposizioni contro tale inosservanza sono state prese unicamente da Ostermann , ed inoltre solo in misura limitata . Nella valutazione dell ' importo dell ' ammenda bisogna tener presente , oltre al fatturato anche il numero dei contratti di distribuzione , limitativi della concorrenza , conclusi dalle rispettive imprese .
IV . APPLICAZIONE DELL ' ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N . 17
Se la Commissione constata un ' infrazione alle disposizioni dell ' articolo 85 o dell ' articolo 86 del trattato , può obbligare , in forza dell ' articolo 3 del regolamento n . 17 , le imprese interessate a porre fine all ' infrazione .
In seguito alla soppressione degli accordi sopra citati , almeno nella versione qui presa in esame , non sussiste più la necessità di obbligare gli interessati a porre termine alle infrazioni contenute in tali accordi . Sussiste ancora però l ' interesse ad accertare l ' esistenza di un ' infrazione per il passato . Ciò deriva dall ' articolo 15 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 , in quanto per una serie di tali accordi verrà inflitta un ' ammenda . Ciò vale anche per degli accordi limitativi della concorrenza per i quali non viene inflitta nessuna ammenda , in quanto nei confronti della generalità degli interessati è necessario precisare come la Commissione valuta il complesso di tali accordi . Particolare interesse a questa valutazione hanno i ricorrenti .
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
1 . Le seguenti disposizioni contenute negli accordi di licenza di brevetto in vigore fino al periodo fra la fine del 1981 e l ' inizio del 1982 fra WSI e i licenziatari Ostermann , Shark , Akutec , SAN , Klepper e Marker hanno rappresentato un ' infrazione all ' articolo 85 , paragrafo 1 del trattato CEE :
1 . l ' obbligo imposto ai licenziatari di utilizzare i brevetti oggetto della licenza unicamente per la produzione di tavole a vela i cui scafi avevano fatto oggetto di autorizzazione da parte di WSI ;
2 . l ' obbligo imposto ai licenziatari di non offrire attrezzature veliche prodotte in base al brevetto tedesco n . 19 14 602.4-22 separatamente e senza gli scafi autorizzati da WSI ;
3 . l ' obbligo imposto ai licenziatari di pagare per le attrezzature veliche prodotte in base al brevetto tedesco n . 19 14 602.4-22 dei diritti di licenza calcolati solo in base al prezzo di vendita netto di una tavola a vela completa ;
4 . l ' obbligo imposto ai licenziatari di apporre sugli scafi delle tavole a vela da loro offerte l ' indicazione « su licenza di Hoyle Schweitzer » o « su licenza di WSI » ;
5 . l ' obbligo imposto ai licenziatari di riconoscere la validità dei marchi denominativi « Windsurfer » e « Windsurfing » nonchù del marchio figurativo designato come « logo » e avente la forma di una vela stilizzata .
2 . Ha costituito una violazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE la possibilità , prevista negli articoli fra WSI e Akutec , SAN , Klepper e Marker , di risolvere il contratto di licenza nel caso che i licenziatari avessero intrapreso la produzione in un territorio non protetto da brevetto .
3 . Inoltre , ha costituito una violazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE l ' obbligo imposto ai licenziatari , contenuto negli accordi con Ostermann e Shark , di non contestare i brevetti oggetto di licenza .
Articolo 2
1 . Hanno costituito violazioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE i divieti - contenuti negli accordi di distribuzione elencati qui di seguito alle lettere da a ) a d ) - di effettuare vendite al di fuori della propria zona contrattuale o l ' obbligo di ottenere l ' autorizzazione del produttore a tali vendite :
a ) accordo fra Akutec da un lato e le impresa Horwa , Taselaar , Ertisport e RaFly dall ' altro ;
b ) accordi fra Ostermann da un lato e le imprese Thijs e d ' Ieteren dall ' altro ;
c ) accordo fra Klepper da un lato e le imprese Telstar , Intersurf , Media Loisirs e Citabel Sports dall ' altro ;
d ) l ' accordo fra Shark da un lato e Renka Sport dall ' altro .
2 . Anche il divieto fatto ai singoli rivenditori - contenuto negli accordi elencati alle lettere da a ) a c ) - di vendere prodotti oggetto del contratto ad altri rivenditori in altri Stati membri ha costituito una violazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE :
a ) « le carte di rivenditori » rilasciate da Akutec ai rivenditori ;
b ) « gli accordi di collaborazione » conclusi da Ostermann con i rivenditori ;
c ) « gli accordi di collaborazione » conclusi da WSI con i rivenditori .
Articolo 3
Sono inflitte le seguenti ammende :
1 . a carico dell ' impresa WSI per un importo complessivo di 50 000 ( cinquantamila ) ECU , ossia 113 793 DM , per il divieto di forniture separate di attrezzature veliche ( articolo 1 , paragrafo 1 , punto 2 ) , per l ' obbligo del pagamento di un diritto di licenza computato in base al prezzo di vendita netto della tavola a vela completa ( articolo 1 , paragrafo 1 , punto 3 ) , per l ' obbligo di apposizione dell ' indicazione della licenza sullo scafo della tavola a vela ( articolo 1 , paragrafo 1 , punto 4 ) , per il divieto di fatto di produzione in territori non protetti dal brevetto ( articolo 1 , paragrafo 2 ) e per la stipulazione della clausola di non contestazione ( articolo 1 , paragrafo 3 ) ;
2 . per i divieti d ' esportazione imposti ai distributori esclusivi negli Stati membri e per i divieti imposti alle imprese commerciali in Germania di rifornire altri rivenditori :
1 . un ' ammenda a carico dell ' impresa Ostermann per un importo di 15 000 ( quindicimila ) ECU , ossia 34 138 DM ;
2 . un ' ammenda a carico dell ' impresa Akutec per un importo di 10 000 ( diecimila ) ECU , ossia 22 759 DM ;
3 . un ' ammenda a carico dell ' impresa Klepper per un importo di 10 000 ( diecimila ) ECU , ossia 22 759 DM ;
4 . un ammenda a carico dell ' impresa Shark per un importo di 5 000 ( cinquemila ) ECU , ossia 11 379 DM ;
5 . un ' ammenda a carico dell ' impresa WSC per un importo di 5 000 ( cinquemila ) ECU , ossia 11 379 DM .
Gli importi sopra citati dovranno essere versai , entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente decisione , sul conto n . 260/00/64910 della Commissione della Comunità europee presso la Bankhaus Sal . Oppenheimer , Colonia .
Articolo 4
Sono destinatari della presente decisione :
1 . Windsurfing International Inc .
a ) 1955 West 190th Street ,
Torrance , California 90509 ,
USA
b ) all ' attenzione di : Hern Patentanwalt Axel Hansmann
c/o Licht , Schmidt , Hansmann & Hermann
Albert-Rosshaupter-Strasse 65
D-8000 Muenchen 70
2 . Windglider Fred Ostermann GmbH
Comotorstrasse 12
D-6636 ueberherrn-Altforweiler
3 . Shark Wassersportgeraete GmbH
Auf den Hoehen
D-2830 Bassum
4 . Akutec Angewandte Kunststofftechnik GmbH
Staeblistrasse 6
D-8000 Muenchen 71
5 . SAN Warenvertriebsgesellschaft mbH
Roetelstrasse 30
D-7107 Neckarsulm
6 . Klepper Beteiligungs GmbH & Co . Bootsbau KG
Klepperstrasse 18
D-8200 Rosenheim
7 . Marker Surf GmbH
Hauptstrass 51 - 53
D-8100 Garmisch-Partenkirchen
8 . Windsurfing Central GmbH
Hainburgstrasse 47
D-6054 Rodgau
La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell ' articolo 192 del trattato CEE .
Fatto a Bruxelles , l ' 11 luglio 1983 .
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Membro della Commissione
( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 .
( 2 ) GU n . 127 del 20 . 8 . 1963 , pag . 2268/63 .
( 3 ) Conformemente all ' articolo 21 , paragrafo 2 , del regolamento n . 17 , i dati relativi alla cifra d ' affari non vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale .
( 4 ) Pubblicata in : Gewerblicher Rechsschutz und Urheberrecht , 1982 , pag . 165 .
( 5 ) Quarta relazione sulla politica di concorrenza ( 1974 ) , punto 22 e seguenti , e Quinta relazione sulla politica di concorrenza ( 1975 ) punto 11 , nelle quali la Commissione , tenuto conto della realizzazione sostanzialmente attuata del mercato interno , ha nel frattempo abbandonato la concezione che le limitazioni territoriali nei contratti di licenza siano sostanzialmente irrilevanti ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE . Vedi anche GU n . C 58 del 3 . 3 . 1979 , pag . 11 , in cui la Commissione annuncia la sua intenzione di revocare la citata comunicazione .
( 6 ) Vedi anche l ' articolo 2 , paragrafo 1 , e l ' articolo 14 , paragrafo 2 , della prima direttiva del Consiglio per l ' armonizzazione del diritto dei marchi degli Stati membri ( GU n . C 351 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 ) , nonchù l ' articolo 6 , paragrafo 1 , della proposta di regolamento ( CEE ) del Consiglio riguardante il marchio comunitario ( GU n . C 351 del 31 . 12 . 1980 , pag . 5 ) .
( 7 ) GU n . 57 del 25 . 3 . 1967 , pag . 849/67 .
( 8 ) Decisione del 9 giugno 1972 - Davidson Rubber ( GU n . L 143 del 23 . 6 . 1972 , pag . 31 e seguenti , in particolare pag . 32 ) ; decisione del 18 luglio 1975 - Kabelmetal/Luchaire ( GU n . L 222 del 22 . 8 . 1975 , pag . 34 e seguenti , in particolare pag . 35 ) ; decisione del 2 . 12 . 1975 - AOIP/Beyrard GU n . L 6 del 13 . 1 . 1976 , pag . 8 e seguenti , in particolare pag . 12 ) .
( 9 ) Decisione del 23 settembre 19364 - Grundig/Consten ( GU n . 161 del 20 . 10 . 1964 , pag . 2545/64 ) ; vedi inoltre , ad esempio , decisione del 1° dicembre 1976 - Miller International ( GU n . L 357 del 29 . 12 . 1976 , pag . 40 ) ; decisione del 23 dicembre 1977 - BWM Belgium NV ( GU n . L 46 del 17 . 2 . 1978 , pag . 33 ) ; decisione del 14 dicembre 1979 - Pioneer Hi-Fi-Geraete ( GU n . L 60 del 5 . 3 . 1980 , pag . 21 ) ; decisione del 25 novembre 1980 - Johnson & Johnson ( GU n . L 377 del 31 . 12 . 1980 , pag . 16 ) .
( 10 ) Sentenza del 13 luglio 1966 , raccolta 1966 , pag . 429 e seguenti ( Grundig/Consten ) ; vedi inoltre sentenza del 1° febbraio 1978 , raccolta 1978 , pag . 131 e seguenti ( Miller International ) ; sentenza del 12 luglio 1979 , raccolta 1979 , pag . 2435 e seguenti ( BMW Belgium NV ) .
( 11 ) Sentenza del 1° febbraio 1978 ( Miller International ) raccolta 1978 , pag . 131 e seguenti , in particolare punto 18 .
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