Avis juridique important
83/633/CEE: Decisione della Commissione del 9 dicembre 1983 che prolunga la sospensione temporanea dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne la peste suina classica
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 17/12/1983 pag. 0049 - 0049
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 1983
che prolunga la sospensione temporanea dello statuto di talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne la peste suina classica
(83/633/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 82/893/CEE (2), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,
considerando che, con la decisione 82/838/CEE (3), il Consiglio ha riconosciuto talune parti del territorio della Repubblica federale di Germania ufficialmente indenni da peste suina;
considerando che sono stati constatati focolai di peste suina classica in alcune delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania indicate all'allegato II della decisione 82/838/CEE;
considerando che con decisione 83/593/CEE (4), la Commissione ha sospeso per un periodo di 15 giorni lo statuto di indenni da peste suina delle parti interessate del territorio tedesco;
considerando che, tenendo conto dell'evoluzione epidemiologica della malattia, occorre prorogare per talune regioni questo periodo di sospensione oltre i 15 giorni previsti inizialmente onde chiarire la situazione;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Lo statuto delle parti del territorio della Repubblica federale di Germania riconosciute come indenni da peste suina, ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, della direttiva 72/461/CEE, è sospeso temporaneamente per le regioni elencate nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale prenderà le decisioni del caso.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(2) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 57.
(3) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 27.
(4) GU n. L 338 del 3. 12. 1983, pag. 34.
ALLEGATO
Regioni della Repubblica federale di Germania il cui statuto di indenni da peste suina è sospeso
Regirungsbezirke di Weser-Ems.
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