Avis juridique important
83/638/CEE: Decisione della Commissione del 13 dicembre 1983 che stabilisce le modalità di designazione degli esperti di cui all' articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 357 del 21/12/1983 pag. 0042 - 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0154
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0154
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1983
che stabilisce le modalità di designazione degli esperti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio
(83/638/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando che l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 64/433/CEE, definisce la procedura da applicare quando uno Stato membro ritenga che le disposizioni per il riconoscimento non siano o non siano più rispettate da uno stabilimento di un altro Stato membro; che, secondo tale procedura, qualora gli Stati membri interessati non possano raggiungere un accordo, investono entro un termine di sette giorni lavorativi la Commissione, che incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere; che l'autorizzazione data a uno Stato membro di rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di carni fresche di un determinato stabilimento può essere ritirata tenuto conto di un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari;
considerando che le modalità di designazione degli esperti sono parte integrante delle modalità generali di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 64/433/CEE;
considerando che gli esperti veterinari chiamati ad intervenire potranno essere esperti veterinari della Commissione ovvero proposti dagli Stati membri;
considerando che deve essere compilato un elenco degli esperti veterinari proposti dagli Stati membri;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione può incaricare esperti veterinari della Commissione ed esperti veterinari indicati nell'elenco di cui all'articolo 2 della presente decisione di esprimere i pareri menzionati all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 64/433/CEE.
Ove risulti possibile, la Commissione incarica un esperto veterinario della Commissione e un esperto indicato nell'elenco di cui all'articolo 2 della presente decisione di esprimere uno dei predetti pareri.
Articolo 2
1. La Commissione stabilisce, su proposta degli Stati membri, un elenco di esperti veterinari, diversi da quelli della Commissione, che potranno essere incaricati di elaborare i pareri di cui all'articolo 1.
2. Ogni Stato membro propone alla Commissione almeno due esperti veterinari che presentino tutte le garanzie di competenza.
3. Qualora uno Stato membro ritenga che uno degli esperti da esso proposti non debba più essere incaricato dell'elaborazione di parere, ne informa la Commissione e propone un nuovo esperto. La Commissione modifica l'elenco nei più brevi termini.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1983.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.
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