Avis juridique important
84/558/CEE: Decisione del Consiglio del 22 novembre 1984 che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/1984 pag. 0045 - 0048
*****
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi
(84/558/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,
vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari (1), in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, per gli accordi e protocolli indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio è stata, da ultimo, autorizzata con la decisione 83/545/CEE (2);
considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare una discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi di cui trattasi;
considerando tuttavia che la maggior parte dei settori disciplinati da tali accordi sono ormai oggetto di accordi comunitari; che, data tale situazione, si deve autorizzare il mantenimento di tali accordi nazionali unicamente per i settori che non siano oggetto di accordi comunitari; che, peraltro, la presente autorizzazione non può mettere in causa l'obbligo degli Stati membri di evitare e eliminare ogni eventuale incompatibilità tra detti accordi e le disposizioni del diritto comunitario;
considerando che, inoltre, le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;
considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non costituirà ostacolo all'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e al trasferimento delle materie commerciali di questi accordi negli accordi comunitari, né ostacolerà, durante il periodo considerato, l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri;
considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;
considerando che in tali condizioni detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli accordi commerciali ed i protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata accanto a ciascuno di essi, per i settori non disciplinati da accordi tra la Comunità e i paesi terzi in questione e purché le loro disposizioni non siano incompatibili con le politiche comuni esistenti.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
(1) GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
(2) GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 30.
Top