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84/559/CEE: Decisione del Consiglio del 22 novembre 1984 che modifica la decisione 79/783/CEE per quanto riguarda le azioni generali nel settore dell' informatica
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/1984 pag. 0049 - 0053
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0143
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0143
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1984
che modifica la decisione 79/783/CEE per quanto riguarda le azioni generali nel settore dell'informatica
(84/559/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando che, nella risoluzione del 15 luglio 1974 concernente una politica comunitaria dell'informatica (3), il Consiglio ha giudicato auspicabile fissare a medio termine un programma comunitario sistematico destinato a promuovere la ricerca, lo sviluppo industriale e l'applicazione dell'informatica;
considerando la comunicazione della Commissione al Consiglio europeo di Dublino il 29 novembre 1979, intitolata « La società europea di fronte alle nuove tecnologie dell'informazione: una risposta comunitaria »;
considerando la risoluzione del Consiglio del 25 luglio 1983 (4), che approva il principio dei programmi quadro e gli obiettivi scientifici e tecnici per il periodo 1984-1987, e più in particolare il contenuto dell'obiettivo « Promozione della competitività industriale - nuove tecnologie », con speciale riguardo all'importanza accordata alle tecnologie dell'informazione;
considerando che il programma della decisione 79/783/CEE del Consiglio, dell'11 settembre 1979, che adotta un programma pluriennale nel settore dell'informatica (5), modificata dalla decisione 84/254/CEE (6), è scaduto l'11 settembre 1983;
considerando che il proseguimento del programma appare necessario per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, taluni obiettivi della Comunità, con particolare riguardo all'istituzione di una strategia globale nel settore delle tecnologie dell'informazione; che si ravvisa di conseguenza la necessità di prorogare tale programma per un ulteriore biennio e di modificarne il contenuto per quanto rigaurda la parte « Azioni generali »;
considerando che la Commissione deve provvedere all'esecuzione del programma; che, per assolvere tale compito, essa è assistita dal comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi di informatica istituito dalla decisione 79/784/CEE (7);
considerando che si è ravvisata la necessità di assicurare una concertazione tra l'azione della Comunità in materia di ricerca e sviluppo ed i corrispondenti programmi dei paesi terzi che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST),
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 79/783/CEE è modificata come segue:
1) Il testo degli articoli da 1 a 5 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 1
È stabilito un programma pluriennale nel settore dell'informatica. Esso ha per oggetto:
- azioni generali: normalizzazione, contratti pubblici, conoscenza del settore, formazione, tutela dati e persone, collaborazione in materia di ricerca e sviluppo;
- azioni di promozione: misure concernenti il software, le applicazioni e i settori che saranno approvati dal Consiglio alla luce degli studi realizzati nell'ambito delle azioni generali e in applicazione della risoluzione del Consiglio dell'11 settembre 1979 concernente un'azione comunitaria di promozione della tecnologia microelettronica (1).
Il programma è definito nell'allegato. Questo programma è prorogato per un periodo di due anni a decorrere dal 22 novembre 1984 per le azioni generali. Per le azioni di promozione viene prorogato di due anni a decorrere dal 15 aprile 1984.
Articolo 2
Gli importi ritenuti necessari per l'esecuzione del programma sono 21 milioni di ECU per quanto riguarda le azioni generali e 30 milioni di ECU per quanto riguarda le azioni di promozione; tali importi sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee.
Articolo 3
La Commissione provvede all'esecuzione del programma, in particolare per quanto riguarda il coordinamento dei programmi e delle misure nazionali nonché la concessione di un finanziamento comunitario per talune azioni di interesse europeo comune. Essa è assistita dal comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento dei programmi nel settore dell'informatica.
La Commissione esamina regolarmente con il comitato lo stato di avanzamento degli eventuali problemi inerenti a tutto il campo di applicazione della presente decisione.
La Commissione informa regolarmente e anticipatamente il comitato in merito ai progetti e studi di una certa importanza non contemplati dalla seconda parte del programma. La Commissione informa il comitato dei risultati di tutti i progetti e studi. La Commissione provvede a che la diffusione e l'accesso a detti risultati siano garantiti in modo adeguato.
I progetti e gli studi sono, in linea di massima, presentati in base ad un bando di gara generale.
Articolo 4
La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio.
Articolo 5
1. Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere accordi con paesi terzi partecipanti alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), onde assicurare una concertazione tra l'azione della Comunità concernente la cooperazione in materia di ricerca e sviluppo di cui al punto 1.4, lettera d) dell'allegato ed i programmi corrispondenti di detti paesi.
2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi di cui al paragrafo 1 conformemente alle conclusioni approvate dal Consiglio il 18 luglio 1978.
(1) GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 29 ».
2) La parte « Azioni generali » dell'allegato è sostituita dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è efficace il 22 novembre 1984.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BRUTON
(1) GU n. C 117 del 30. 4. 1984, pag. 11.
(2) GU n. C 103 del 16. 4. 1984, pag. 4.
(3) GU n. C 86 del 20. 7. 1974, pag. 1.
(4) GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 23.
(6) GU n. L 126 del 12. 5. 1984, pag. 27.
(7) GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 29.
ALLEGATO
1. AZIONI GENERALI
1.1. POLITICA DI NORMALIZZAZIONE (1)
Obiettivi:
a) contribuire all'attauazione di una politica di normalizzazione comunitaria nel settore della tecnologia e dell'informazione, in particolare:
- identificare le priorità nel settore della normalizzazione in materia di tecnologia dell'informazione consultando i rappresentanti dell'industria, i consumatori, gli organismi nazionali di normalizzazione e le autorità competenti degli Stati membri,
- stabilire i necessari programmi di lavoro in cooperazione con gli organismi europei di normalizzazione e definire i relativi mandati per l'elaborazione delle norme;
b) definire ed eseguire azioni nei settori prioritari, in particolare
- armonizzare, dopo aver proceduto ad una consultazione il più possibile ampia, l'utilizzazione delle norme internazionali già esistenti o di prossima adozione in materia di tecnologia dell'informazione,
- mettere a punto norme europee adeguate (ma unicamente nel caso in cui non vi sia alcuna prospettiva di adozione di norme internazionali adeguate per rispondere ad una precisa esigenza),
- prendere le disposizioni appropriate di consultazione e di controllo;
c) promuovere la ricerca e la cooperazione al fine di coordinare la posizione della Comunità per quanto concerne le norme internazionali e, eventualmente, le prassi approvate a livello comunitario, in particolare:
- fornendo le infrastrutture necessarie ad una fattiva collaborazione degli esperti ed alle attività nell'ambito della Comunità europea;
d) incoraggiare gli Stati membri ad applicare le norme approvate a livello comunitario, in particolare nel settore pubblico e nelle istituzioni della Comunità e favorire la loro applicazione generale mediante misure concertate tra i centri nazionali competenti nel settore, in particolare:
- favorendo il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri della conformità dei sistemi alle norme convenute in materia di tecnologia dell'informazione,
- organizzando e fornendo l'infrastruttura necessaria per garantire l'accessibilità ai servizi incaricati di procedere a prove armonizzate di riferimento per quanto concerne le norme del trattamento dell'informazione,
- cooperando con le associazioni di costruttori nella Comunità europea allo scopo di garantire la messa a disposizione, entro i termini richiesti, di prodotti conformi alle norme;
e) diffondere l'informazione nella Comunità nel settore della normalizzazione, in particolare:
- collegando gli utenti potenziali alle basi di dati esistenti e future concernenti la normalizzazione del trattamento dell'informazione;
f) facilitare il contributo e il sostegno degli organismi nella Comunità alla normalizzazione internazionale.
1.2. CONTRATTI PUBBLICI
Obiettivi:
a) determinare i metodi efficaci di applicazione rapida delle norme concordate nel settore dei contratti pubblici;
b) esaminare gli effetti nel settore dei contratti pubblici dell'applicazione integrale delle norme comunitarie in materia, in particolare:
- comparare i progressi dell'industria europea in base alle azioni intraprese dagli Stati membri nei contratti pubblici del settore dell'informatica,
- raccogliere i dati statistici necessari,
- contribuire a realizzare la parità di condizioni per quanto riguarda l'accesso delle imprese a contratti pubblici comunitari, nell'ambito della direttiva 77/62/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 che coordina le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di forniture (1);
c) coordinare gli sforzi nazionali nel settore della valutazione generale dei sistemi e, in collegamento con i centri nazionali di ricerca nei settori dell'informatica, stabilire i principi per la fissazione di criteri di valutazione;
d) studiare la possibilità di elaborare un certo numero di principi da applicare in caso di valutazione delle offerte presentate;
e) studiare la possibilità di elaborare principi comuni per l'elaborazione dei capitolati d'onere;
f) procedere a scambi di esperienze tecniche tra servizi nazionali incaricati degli acquisti pubblici e facilitare tali scambi attraverso il coordinamento dei lavori dei centri nazionali di ricerca nel settore dell'informatica;
g) identificare i temi adatti a sviluppare progetti di interesse comune per gli acquirenti pubblici.
1.3. CONOSCENZA DEL SETTORE FORMAZIONE, TUTELA DEI DATI E DELLE PERSONE
1.3.1. Dati, informazioni ed analisi
Obiettivi:
a) prosecuzione dei lavori sull'evoluzione del settore dell'informatica conformemente alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1974, tenendo conto dell'inserimento delle tecniche informatiche in altri settori delle tecnologie dell'informazione;
b) comunicazione dei risultati dell'analisi alle industrie, alle amministrazioni nazionali e alle altre parti interessate;
c) cooperazione con altre organizzazioni operanti in settori simili al fine di confrontare i risultati ottenuti ed evitare doppioni;
d) elaborazione e pubblicazione di una relazione annuale sulla situazione e le prospettive nel settore comunitario della tecnologia dell'informazione, basata su dati e analisi contenuti nel programma o di altra provenienza;
e) rapporto sulle relazioni tra la tecnologia audiovisiva, l'informatica e le comunicazioni e l'influenza di dette relazioni sul mercato e la società.
1.3.2. Istruzione, formazione e occupazione
Analaisi del fabbisogno in personale altamente qualificato alla luce dell'evoluzione attuale e futura nel settore R & S e dell'evoluzione nell'industria della tecnologia dell'informazione.
1.3.3. Riservatezza e sicurezza dei dati
Obiettivo:
proseguire gli studi in materia di riservatezza e di sicurezza dei dati e del software per pervenire alla messa a punto di strumenti pratici per gli utenti.
1.3.4. Tutela dei programmi su elaboratore
Obiettivo:
ricerca degli aspetti tecnici, giuridici ed economici della tutela dei programmi di ordinatore.
1.3.5. La società dell'informazione e suo ambiente
Obiettivo:
approfondimento dei risultati di un primo studio sulla vulnerabilità della società informatica.
1.4. COLLABORAZIONE IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO
Obiettivi:
a) creazione di un meccanismo di concertazione dei centri di ricerca, tra loro e con la Comunità, per stimolare la ricerca di base preindustriale ed aumentarne l'efficacia:
b) presentazioni di esperti che contribuiscono all'esame dei fascicoli tecnici nel quadro della concessione dei contratti relativi al settore dell'informatica;
c) discussione e definizione eventuale di azioni di ricerca nel quadro della politica comunitaria dell'informatica al fine di:
i) favorire la collaborazione e lo scambio di risultati tra gruppi di ricerca, utenti o associazioni di utenti,
ii) messa in comune delle risorse e definizione di strategie comuni,
iii) sviluppare soluzioni ai problemi a carattere transnazionale,
iv) trasferire risultati all'industria,
v) promuovere la normalizzazione,
vi) contribuire alla formazione di personale molto qualificato;
d) associazione di paesi europei partecipanti al COST ad alcune azioni per ampliarne la portata scientifica:
e) tali attività verranno espletate in vari settori delle tecnologie dell'informazione, in particolare per favorire la normalizzazione:
- l'intelligenza artificiale,
- il riconoscimento delle forme,
- la teleinformatica,
- l'informatica in tempo reale,
- alcuni settori complementari, da identificare in fase di esecuzione del programma.
(1) Le attività di cui al punto 1.1, lettera a) ed al punto 1.1, lettera b) terminano in linea di massima il 31 dicembre 1985, resta inteso che le attività corrispondenti saranno allora intraprese nell'ambito di una politica specifica di normalizzazione per le tecnologie dell'informazione.
(1) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.
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