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84/567/CEE: Decisione del Consiglio del 27 novembre 1984 che adotta un programma comunitario per lo sviluppo del mercato europeo dell'informazione specializzata in Europa
Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/12/1984 pag. 0019 - 0023
edizione speciale spagnola: capitolo 16 tomo 1 pag. 0204
edizione speciale portoghese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0204
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DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 1984
che adotta un programma comunitario per lo sviluppo del mercato europeo dell'informazione specializzata in Europa
(84/567/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha in particolare il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, nonché una espansione continua ed equilibrata;
considerando che, a livello mondiale, l'informazione è diventata uno dei fattori primari dell'attività economica e che un uso efficace dell'informazione è uno degli elementi essenziali della crescita e della competitività economiche;
considerando che il processo di integrazione europea dipende sempre di più dall'esistenza, tra l'altro, di un flusso di informazioni efficace all'interno di tutti gli Stati membri e tra questi e dall'accesso a questa informazione;
considerando che, data la sempre maggior complessità delle esigenze in fatto di informazioni per le decisioni commerciali e politiche, per le attività in campo scientifico e tecnico e per le scelte di carattere professionale, culturale, sociale ed economico di singoli e di gruppi di interesse, è necessario adottare soluzioni avanzate che garantiscano la realizzazione a livello comunitario di un mercato dell'informazione specializzata flessibile e trasparente;
considerando che lo sviluppo di un mercato dell'informazione specializzata in Europa che miri a sfruttare in modo più efficace le economie di scala e ad ottenere un'adeguata indipendenza europea nel settore dell'informazione specializzata rappresenta per la Comunità europea una sfida che richiede da parte della Comunità stessa un'azione di sostegno adeguata; che la rapida evoluzione di questo settore esige l'adozione di un adeguato programma appropriato che presenti una notevole flessibilità per quel che concerne le priorità;
considerando che lo sviluppo della cooperazione internazionale tra Stati membri nei settori di comune interesse riveste un'importanza maggiore per rafforzare la competitività del mercato europeo dell'informazione specializzata;
considerando che le azioni comunitarie relative al mercato dell'informazione specializzata e al suo sviluppo sono un necessario complemento di altre iniziative comunitarie, in particolare del programma ESPRIT, volto al potenziamento delle industrie operanti in Europa nel campo delle tecnologie dell'informazione, mediante l'azione svolta dalla Commissione a favore della cooperazione tra i produttori europei e gli istituti di ricerca e di sviluppo per la messa a punto delle tecnologie avanzate dei componenti pre-competitivi, nonché del progetto INSIS per lo sviluppo di un sistema avanzato di informazione e comunicazione interistituzionale per le istituzioni delle Comunità europee e degli Stati membri e delle nuove iniziative comunitarie (1983-1987) per la formazione professionale e le nuove tecnologie dell'informazione;
considerando che è in primo luogo compito degli Stati membri creare le basi di un efficiente mercato dell'informazione specializzata mediante programmi e politiche di sostegno; che tali provvedimenti dovrebbero essere rafforzati e integrati da specifiche azioni comunitarie in settori di comune interesse, in grado di avviare, accelerare e sostenere in Europa le iniziative suscettibili di portare le industrie europee dell'informazione ad un livello superiore di competitività internazionale e di dotare la Comunità nel suo insieme di un più favorevole contesto per l'informazione;
considerando che i risultati dei tre successivi piani d'azione (1975-1983) nel settore dell'informazione e della documentazione scientifica e tecnica, nonché l'esigenza di rafforzare le attività intraprese in tale contesto e di dare continuità all'azione comunitaria giustificano un programma comunitario di attività, necessario per poter conseguire l'obiettivo a lungo termine dello sviluppo di un mercato comune europeo dell'informazione; che è necessario, al tempo stesso, valutare costantemente i risultati ottenuti e coordinare le azioni svolte in questo settore e nei settori connessi a livello nazionale e comunitario;
considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione specifici necessari per il conseguimento di tali obiettivi;
considerando che il Comitato per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica (CIDST) e il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) hanno emesso il loro parere sulla proposta della Commissione,
DECIDE:
Articolo 1
Con decorrenza dal 1o gennaio 1984 e per un periodo di cinque anni è adottato un programma comunitario per lo sviluppo del mercato europeo dell'informazione specializzata, quale è definito nell'allegato I qui di seguito denominato « programma ».
Articolo 2
Gli stanziamenti necessari alla realizzazione del programma, per un importo valutato a 25 milioni di ECU, sono iscriti nel bilancio generale delle Comunità europee. L'importo degli stanziamenti ritenuti necessari per l'esecuzione del programma durante il 1984 e il 1985 ammonta a 10 milioni di ECU.
Articolo 3
La Commissione provvede alla realizzazione del programma. In particolare, essa decide in merito alla definizione delle attività particolareggiate e sul tipo di progetti da intraprendere. Essa mette a punto ogni anno un programma di lavoro, aggiornandolo se del caso.
Articolo 4
La Commissione, pur essendo interamente responsabile di tutte le decisioni e della gestione del programma, è consigliata dal CIDST, le attribuzioni e modalità di funzionamento del quale sono definite nell'allegato II.
La Commissione tiene regolarmente informato il CIDST dell'andamento dei lavori effettuati nel settore in questione e nei settori connessi.
Articolo 5
La Commissione garantisce l'accesso ai risultati del programma nonché la loro diffusione.
Articolo 6
1. In conformità dell'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere accordi di cooperazione con paesi terzi, nel quadro del programma.
2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 1, dopo aver chiesto il parere del CIDST, ai sensi del punto 3, lettera c), dell'allegato II.
Articolo 7
1. La Commissione procederà ad un riesame del programma dopo un periodo di ventiquattro mesi. Questo riesame potrà condurre ad una revisione del programma secondo la procedura pertinente, inclusa una revisione della valutazione degli stanziamenti necessari, di cui all'articolo 2.
Essa informa il Consiglio ed il Parlamento europeo in merito ai risultati di tale riesame.
2. Il programma può venir proseguito su proposta della Commissione trasmessa al Consiglio.
3. Congiuntamente alla proposta di proseguimento del programma la Commissione, dopo aver chiesto il parere del CIDST, presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione relativa allo svolgimento ed ai risultati del programma.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1984.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. BARRY
(1) GU n. C 328 del 2. 12. 1983, pag. 3.
(2) GU n. C 117 del 30. 4. 1984, pag. 9.
(3) GU n. C 140 del 28. 5. 1984, pag. 24.
ALLEGATO I
Il programma per il primo quinquennio comprende gli orientamenti e le linee d'azione seguenti:
1. Miglioramento delle linee generali dell'informazione e delle infrastrutture del mercato
L'obiettivo principale è quello di migliorare l'utilizzazione dei prodotti e dei servizi d'informazione di origine europea, al fine di garantirne, per quanto possibile, la vitalità economica. A tal fine, occorre intraprendere azioni adeguate per l'eliminazione delle barriere esistenti, onde ottenere una maggiore facilità d'utilizzazione dei servizi ed una migliore trasparenza dell'offerta e della richiesta d'informazione.
Le attività da intraprendere vertono sui punti seguenti:
a) Aspetti tecnici
- ampliamento del programma Euronet-DIANE;
- applicazione di tecnologie dell'informazione avanzate all'elaborazione, alla distribuzione ed all'utilizzazione delle informazioni;
- raggiungimento della compatibilità delle procedure, software e attrezzature per servizi dell'informazione avanzati;
- estensione e sviluppo delle reti, in vista dell'adesione di nuovi Stati membri;
- abolizione dei divari di sviluppo nel settore dell'informazione specializzata nei vari Stati membri.
b) Aspetti linguistici
- guide e tesauri plurilingui;
- manuali plurilingui, servizi di riferimento e procedure di accesso all'informazione (linguaggio operativo unificato);
- sviluppo di servizi di traduzione automatica.
c) Aspetti amministrativi
- armonizzazione degli accordi contrattuali;
- messa a punto di sistemi di fatturazione e pagamento più comodi per l'utente;
- standardizzazione delle procedure di accesso.
d) Aspetti economici
- maggiore trasparenza delle strutture tariffarie;
- ricerche di mercato per l'identificazione di esigenze esistenti o in via di formazione, nonché lacune nell'offerta di prodotti e servizi dell'informazione;
- esportazione dell'informazione.
e) Aspetti giuridici
- diritti d'autore relativi alla distribuzione elettronica e alla pubblicazione elettronica di documenti nel settore dell'informazione specializzata;
- accordi restrittivi per i diritti d'autori e i diritti territoriali.
f) Aspetti politici
- interrelazione fra le iniziative pubbliche e quelle private nel mercato dell'informazione specializzata;
- aspetti economici e politici dei monopoli nel campo dei servizi dell'informazione specializzata;
- relazioni con le organizzazioni internazionali (OCSE, UNESCO);
- relazioni con i paesi in via di sviluppo (ACP-Lomé).
g) Sensibilizzazione e formazione
- programma e strutture per la formazione degli utenti dell'informazione specializzata;
- sviluppo della competenza professionale;
- azioni pubblicitarie, promozionali e di sensibilizzazione;
- programmi e strutture per la formazione, definiti con particolare attenzione alle esigenze regionali.
2. Incentivazione dell'offerta e della qualità dei prodotti e dei servizi europei
Il fine che ci si prefigge è quello di creare o sviluppare prodotti e servizi europei di informazione specializzata che abbiano caratteristiche innovative e originali e che offrano un valore aggiunto, allo scopo di migliorare la competitività dell'offerta europea sul mercato europeo e mondiale, nonché la capacità di reagire alle esigenze di un'ampia gamma di utenti, realizzando in tal modo condizioni di relativa indipendenza per l'Europa. A tal fine è necessario incentivare le iniziative innovatrici e imprenditoriali, tra le quali si annoverano: a) Progetti relativi a settori specifici dell'informazione
- miglioramento della qualità, della facilità d'uso e della vitalità economica dei prodotti e dei servizi esistenti;
- miglioramento dell'offerta e dell'utilizzazione dei sistemi e dei servizi in settori specifici e meno sviluppati dell'informazione specializzata, che rappresentano aree di crescente importanza e interesse comunitario;
- identificazione dei fabbisogni e dei metodi di sensibilizzazione all'attenzione del pubblico in generale e/o specifici gruppi di utenti d'informazione specializzata;
- esame delle lacune riscontrate nella diffusione a livello regionale delle informazioni specializzate; sostegno di adeguate iniziative atte a migliorare la situazione.
b) Servizi di informazione a valore aggiunto
- realizzazione di servizi di distribuzione e pubblicazione elettronica di documenti nel settore dell'informazione specializzata;
- incentivazione di nuovi servizi di intermediazione e di consulenza tali da fornire servizi di informazione più perfezionati a gruppi specifici di utenti, quali le piccole e le medie imprese;
- sviluppo di videotex in aree tematiche per le quali l'accesso alle informazioni specializzate dev'essere garantito ad utenti finali o a vasti gruppi di utenti non necessariamente professionisti;
- incentivazione della ricerca nel campo delle nuove metodologie per l'elaborazione, la diffusione e l'utilizzazione delle informazioni specializzate.
ALLEGATO II
ATTRIBUZIONI E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'INFORMAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA (CIDST)
1. Fatte salve le responsabilità che la Commissione assume nell'esecuzione del primo programma quinquennale per lo sviluppo dell'informazione specializzata, il compito del CIDST è di contribuire, con i suoi pareri, all'esecuzione ottimale di detto programma.
2. Nell'ambito di tale programma, la Commissione consulta il CIDST su tutte le misure che essa intende adottare per:
a) lo sviluppo del mercato per l'informazione specializzata in seno alla Comunità;
b) la promozione della tecnologia e della metodologia per migliorare i servizi di informazione, in particolare quelli dell'Euronet-DIANE.
3. La Commissione chiede inoltre il parere del CIDST per:
a) la preparazione dei futuri lavori in tale settore;
b) il coordinamento tra il presente programma e i programmi ad esso connessi, segnatamente il programma plurilingue;
c) lo svolgimento di negoziati con istituzioni non comunitarie, quali le istituzioni dei paesi terzi.
4. Il CIDST deve inoltre essere invitato a formulare un parere:
a) sull'elaborazione particolareggiata di politiche e di priorità;
b) sulla preparazione annua dei bilanci e la destinazione degli stanziamenti concessi;
c) sulla definizione degli obiettivi dei progetti e delle dimensioni finanziarie;
d) sulla descrizione particolareggiata del lavoro da compiere e la definizione dei criteri di selezione dei contraenti;
e) sulla scelta dei contraenti e sul controllo dei progetti.
5. I pareri espressi dal CIDST sono preparati dal segretariato e sottoposti all'approvazione del Comitato. Ogni membro del Comitato può chiedere che la sua opinione venga menzionata nei pareri. I pareri sono trasmessi alla Commissione con copia al Consiglio.
6. Il CIDST adotta, d'intesa con la Commissione, la procedura d'esame delle misure indicate ai punti 2, 3 e 4. Tale procedura non deve creare ostacoli alla continuità d'esecuzione del programma, particolarmente in caso di urgenza. Alcune funzioni saranno delegate a gruppi di lavoro per garantire una gestione flessibile.
7. I servizi della Commissione presentanto periodicamente al CIDST una relazione sui provvedimenti presi e sui risultati ottenuti.
8. Il CIDST si compone di due rappresentanti per ogni Stato membro, nominati per tre anni. Gli Stati membri possono altresì designare due supplenti.
9. Il CIDST adotta il proprio regolamento interno.
10. Al segretariato del CIDST provvedono i servizi della Commissione.
11. Le disposizioni del presente allegato non modificano gli altri compiti affidati al CIDST dalla risoluzione del 24 giugno 1971, né il suo ruolo consultivo presso il CREST.
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