Avis juridique important
84/576/CEE: Decisione della Commissione del 14 novembre 1984 relativa agli stabilimenti del Madagascar in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l' importazione di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 05/12/1984 pag. 0025 - 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0221
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0221
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 1984
relativa agli stabilimenti del Madagascar in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche
(84/576/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;
considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, di detta direttiva, il Madagascar ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;
considerando che un'ispezione comunitaria in loco ha accertato che il caso di questi stabilimenti deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;
considerando che nel frattempo, per non interrompere le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di carni fresche verso gli Stati membri disposti ad accertarle;
considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine o dei miglioramenti apportati;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 gli Stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Madagascar.
2. Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare fino al 30 giugno 1985 l'importazione di carni fresche in provenienza da stabilimenti che sono proposti ufficialmente dalle autorità malgasce alla data del 20 giugno 1984 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva, anteriormente al 1o luglio 1984.
La Commissione trasmette agli Stati membri la lista di detti stabilimenti.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o dicembre 1984.
Articolo 3
La presente decisione verrà riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1o aprile 1985.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1984.
Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
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