Avis juridique important
85/542/CEE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1985 che accetta un impegno assunto nell' ambito dell' inchiesta antidumping relativa alle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell' URSS e chiude l' inchiesta stessa
Gazzetta ufficiale n. L 335 del 13/12/1985 pag. 0063 - 0064
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 1985
che accetta un impegno assunto nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'URSS e chiude l'inchiesta stessa
(85/542/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,
previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,
considerando quanto segue:
A. Azione provvisoria
(1) Con regolamento (CEE) n. 2317/85 (2), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'URSS e della Repubblica popolare cinese.
B. Seguito della procedura
(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, l'esportatore sovietico e alcuni importatori del prodotto in questione hanno chiesto e ottenuto di essere intesi oralmente dalla Commissione e di rendere note per iscritto le loro osservazioni in merito al dazio.
(3) L'esportatore sovietico ha chiesto e ottenuto di incontrare rappresentanti dei ricorrenti per un confronto delle tesi.
C. Dumping
(4) Dall'istituzione del dazio provvisorio non è stato fornito alcun ulteriore elemento di prova in ordine all'esistenza di dumping; la Commissione ritiene quindi definitive le risultanze di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.
Sono pertanto confermate le conclusioni preliminari relative al dumping.
D. Pregiudizio
(5) Secondo l'esportatore sovietico il pregiudizio sarebbe stato causato anche da importazioni originarie di altri paesi terzi, non soggette alla procedura antidumping e i dazi antidumping imposti sulle importazioni dall'URSS e dalla Repubblica popolare cinese non potrebbero, da soli, risolvere il problema, ma servirebbero soltanto a spostare le quote di mercato a favore di altri esportatori che praticano prezzi bassi.
La Commissione ha già preso in considerazione questo elemento al punto 16 del regolamento (CEE) n. 2317/85. Non essendo stato raccolto alcun nuovo elemento di prova in merito al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e soprattutto non essendo stato provato che le importazioni da altri paesi terzi sono state vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dall'URSS e dalla Repubblica popolare cinese o comunque sottocosto, la Commissione conferma le conclusioni di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85.
E. Interesse della Comunità
(6) Una delle parti interessate ha rilevato che l'applicazione di misure protettive sarebbe contraria agli interessi della Comunità in quanto renderebbe meno competitiva la produzione comunitaria di alcuni tipi di biciclette.
Data l'incidenza del tutto trascurabile di un aumento del prezzo delle catene a rulli sul costo di produzione delle biciclette, le conclusioni della Commissione sull'interesse della Comunità di cui al regolamento (CEE) n. 2317/85 rimangono immutate.
F. Impegno
(7) L'esportatore sovietico, informato che le principali risultanze della inchiesta preliminare erano state confermate, ha offerto un impegno per quanto riguarda le sue esportazioni di catene a rulli per bicicletta nella Comunità.
Questo impegno avrà l'effetto di aumentare i prezzi all'esportazione di un importo equivalente al dazio antidumping provvisorio e sarà sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping.
In tali circostanze l'impegno offerto è considerato accettabile e l'inchiesta antidumping in merito alle importazioni di catene a rulli per bicicletta originarie dell'URSS può essere chiusa senza ricorrere alla istituzione di un dazio antidumping definitivo.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito.
A norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2176/84 il Consiglio decide la riscossione degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
L'impegno offerto da Autoexport, Mosca, URSS, nell'ambito dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di catene a rulli per bicicletta di cui alla voce ex 73.29 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 73.29-11, originarie dall'Unione Sovietica, è accettato.
Articolo 2
L'inchiesta antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa.
Fatto a Bruxelles, 12 dicembre 1985.
Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 7.
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