Avis juridique important
86/131/CEE: Decisione della Commissione dell'11 marzo 1986 che modifica la decisione 83/471/CEE relativa al comitato di controllo Comunitàrio per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti
Gazzetta ufficiale n. L 101 del 17/04/1986 pag. 0040 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0191
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0191
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 1986
che modifica la decisione 83/471/CEE relativa al comitato di controllo comunitario per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse di bovini adulti
(86/131/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (1), in particolare l'articolo 5, quarto comma,
considerando che la decisione 83/471/CEE della Commissione (2), modificata dalla decisione 84/375/CEE (3), ha fissato le modalità d'applicazione delle verifiche sul posto operate dal comitato di controllo comunitario di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1208/81;
considerando che, tenuto conto dell'ampliamento della Comunità e dell'esperienza acquisita, occorre modificare alcune di tali modalità, in particolare la composizione del comitato di controllo e la frequenza delle verifiche sul posto; che è pertanto necessario modificare la decisione 83/471/CEE;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 83/471/CEE è modificata come segue:
1. All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma sono aggiunti i termini « e le modalità d'intervento ».
2. L'articolo 2, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) nella prima frase i termini « sei membri » sono sostituiti dai termini « nove membri »;
b) nel primo trattino i termini « due esperti » sono sostituiti dai termini « tre esperti »,
c) il quarto trattino è soppresso;
d) è aggiunto il seguente trattino:
- « 3 esperti di altri stati membri ».
3. Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
« 2. Le verifiche sul posto sono effettuate almeno una volta ogni due anni in ogni stato membro e possono, in caso di necessità, essere seguite da missioni complementari. In tal caso il numero dei membri del comitato può essere ridotto.
Il programma dei controlli è stabilito dalla Commissione, previa consultazione degli stati membri. Agenti dello stato membro visitato possono partecipare allo svolgimento delle verifiche ».
4. All'articolo 3, paragrafo 4, i termini « al più tardi tre settimane prima di ciascuna missione » sono sostituiti dai termini « il più presto possibile prima di ciascuna missione ».
Articolo 2
Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(2) GU n. L 259 del 20. 9. 1983, pag. 30.
(3) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 53.
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