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86/404/CEE: Decisione della Commissione del 29 luglio 1986 che stabilisce il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare
Gazzetta ufficiale n. L 233 del 20/08/1986 pag. 0019 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0252
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0252
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 1986
che stabilisce il modello di certificato genealogico dei bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare
(86/404/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 5 e l'articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino,
considerando che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 77/504/CEE, la Commissione deve stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima direttiva, il modello del certificato da cui possono essere scortati i bovini riproduttori di razza pura in occasione degli scambi intracomunitari;
considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, quinto trattino, della suddetta direttiva, la Commissione deve stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della medesima direttiva le indicazioni che devono figurare nel certificato genalogico da cui possono essere scortati i bovini riproduttori di razza pura in occasione degli scambi intracomunitari;
considerando che tale certificato può essere considerato non necessario, a condizione che le indicazioni previste dalla presente decisione siano già contenute nei documenti di riferimento relativi ai bovini di razza pura oggetto di scambi intracomunitari;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Nel certificato genalogico devono figurare le seguenti indicazioni dei bovini riproduttori di razza pura:
- organismo emittente,
- denominazione del registro genealogico,
- numero di registrazione nel registro genalogico,
- data di emissione,
- sistema di identificazione,
- identificazione,
- data di nascita,
- razza,
- sesso,
- nome e indirizzo dell'allevatore,
- nome e indirizzo del proprietario,
1.2.3.4 // - genalogia: // Padre // Nonno paterno // Nonna paterna // // N. del registro // N. del registro // N. del registro // // Madre // Nonno materno // Nonna materna // // N. del regstro // N. del registro // N. del registro
2. I risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati, con la loro origine, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale stesso nonché sui suoi genitori e nonni, devono essere esposti con chiarezza e devono accompagnare il certificato o essere indicati sullo stesso.
Articolo 2
Le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere presentate:
1. sotto forma di un certificato genealogico conforme al modello riprodotto nell'allegato;
2. nei documenti che accompagnano l'animale riproduttore di razza pura. In tal caso, le autorità competenti dello Stato membro esportatore devono attestare che le indicazioni di cui all'articolo 1 figurano in tali documenti, utilizzando la formula seguente:
« Il sottoscritto attesta che nei presenti documenti figurano le indicazioni previste dall'articolo 1 della decisione 86/404/CEE della Commissione ».
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
ALLEGATO
MODELLO DI CERTIFICATO GENEALOGICO
per gli scambi tra gli Stati membri della CEE - bovini riproduttori di razza pura
Organismo emittente:
Denominazione del registro genealogico:
Numero di registrazione nel registro genealogico:
Sistema d'identificazione (placca, tatuaggio, marchio, marca auricolare, schema grafico della pezzatura):
Identificazione:
Nome dell'animale: (facoltativo)
Data di nascita: Razza: Sesso:
Nome e indirizzo dell'allevatore:
Nome e indirizzo del proprietario:
1.2.3.4 // // Padre N. del registro // Nonno paterno N. del registro // Nonna paterna N. del registro // Genealogia // // // // // Madre N. del registro // Nonno materno N. del registro // Nonna materna N. del registro
I risultati dei controlli dell'attitudine ed i risultati, con le loro origini, della valutazione del valore genetico, effettuati sull'animale steesso nonché sui suoi genitori e nonni.
Fatto a , addì
(firma)
Nome (in lettre maiuscole) e qualifica del firmatario
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