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86/414/CEE: Decisione della Commissione del 31 luglio 1986 relativa all'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 237 del 23/08/1986 pag. 0036 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 21 pag. 0255
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 21 pag. 0255
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1986
relativa all'elenco degli stabilimenti dell'Argentina, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità
(86/414/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,
considerando che in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, devono essere stabiliti dgli elenchi degli stabilimenti nei paesi terzi autorizzati all'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità, che tali stabilimenti devono rispondere alle condizioni previste nell'allegato della suddetta direttiva;
considerando che l'Argentina ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità di carni bovine in scatola che hanno subito un trattamento termico completo o di carni bovine cotte e congelate che hanno subito un trattamento termico a una temperatura a cuore di almeno 80 o C.
considerando che per alcuni di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi in un primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne;
considerando che il caso degli altri stabilimenti dall'Argentina deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;
considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a proseguire l'esportazione di prodotti a base di carne verso gli Stati membri disposti ad accettarle;
considerando che la presente decisione dovrà essere pertanto riesaminata e, se del caso, modificata, in funzione dei provvedimenti adottati a tal fine e dei miglioramenti apportati;
considerando che la presente decisione si basa sullo stato attuale della regolamentazione comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza dei paesi terzi; che bisogna quindi riesaminare questa decisione non appena la suddetta regolamentazione sarà modificata o completata;
considerando inoltre che in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/99/CEE, le disposizioni applicate altrove dagli Stati membri alle importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari; che a tale riguardo è necessario ricordare che le importazioni di prodotti a base di carne, in provenienza da stabilimenti che figurano sull'elenco allegato alla presente decisione, restano sottomesse ad altre regolamentazioni veterinarie, sia in materia di polizia sanitaria che al rispetto delle disposizioni generali del trattato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri non possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne dall'Argentina che in provenienza degli stabilimenti che figurano in allegato e conformemente allo stesso.
2. Gli Stati membri possono, tuttavia, continuare ad autorizzare fino al 28 febbraio 1987 l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato, ma che sono riconosciuti e proposti ufficialmente dalle autorità argentine alla data del 24 febbraio 1986, salvo decisione contraria adottata al loro riguardo anteriormente al 1o marzo 1987.
La Commissione trasmette agli Stati membri l'elenco di tali stabilimenti.
3. I prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1 devono essere preparati a partire da carni fresche che provengono da stabilimenti autorizzati in conformità delle disposizioni delle direttive del Consiglio 64/433/CEE (3) o 72/462/CEE (4).
4. Le importazioni in provenienza dagli stabilimenti di cui al paragrafo 1 restano soggette anche ad altre disposizioni in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria.
Articolo 2
La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1986.
Articolo 3
La presente decisione è riesaminata e, se del caso, modificata anteriormente al 1o marzo 1987.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 26 del 31. 12. 1977, pag. 85.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI STABILIMENTI
1.2.3 // // // // Numero // Stabilimento // Indirizzo // // // // 13 (1) (2) // Swift Armour SA Argentina // Rosario, Santa Fé // 20 (2) // SA Frigorífico Monte Grande // Monte Grande, Buenos Aires // 1352 (1) // Frigorífico Meatex SA // Alejandro Korn, Buenos Aires // 1822 (2) // Meatex // Villa Ballester, Buenos Aires // 1921 (1) // San Telmo SACIAFIF // Mar del Plata, Buenos Aires // 1930 (1) (2) // Vizental y Cia SACIA // San José, Entre Ríos // 2067 (1) (2) // Cía elaboradora de productos animales SAICAGT // Pontevedra, Buenos Aires // // //
(1) Solamente carni bovine cotte congelate che hanno subito un trattamento termico a una temperatura a cuore d'almeno 80 °C.
(2) Solamente carne bovina in scatola che ha subito un trattamento termico completo.
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