Avis juridique important
86/610/CEE, Euratom, CECA: Regolamento della Commissione dell' 11 dicembre 1986 che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 19/12/1986 pag. 0001
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1986
CHE STABILISCE LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 21 DICEMBRE 1977
(86/610/CEE, Euratom, CECA)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento del Consiglio del 21 dicembre 1977 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), modificato da ultimo dal regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 per quanto concerne l'uso dell'ECU nel bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 106,
previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
visto il parere della Corte di giustizia, della Corte dei conti e del Comitato economico e sociale,
considerando che alcune disposizioni degli articoli 18, 19, 23, 24, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 48, 49, 51, 54, 56, 59, 60, 66, 70, 94 e 108 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 prevedono espressamente delle modalità d'esecuzione;
considerando che la fissazione delle modalità in questione non costituisce ostacolo all'ulteriore determinazione di altre modalità di esecuzione che non sono formalmente previste dalle disposizioni del regolamento finanziario, ma la cui opportunità potrebbe manifestarsi in seguito,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DELEGHE
(Articolo 18 del regolamento finanziario)
Articolo 1
Negli atti con cui sono concesse deleghe, a norma delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento finanziario, sono designati gli agenti dell'istituzione abilitati a firmare in sostituzione del delegante.
In tali atti si fa riferimento alle disposizioni del regolamento interno di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento finanziario, che stabiliscono le condizioni per la delega di poteri.
Articolo 2
Tali atti, corredati di un esemplare della firma dell'agente che ha ottenuto la delega, sono notificati:
- al delegatario,
- al contabile dell'istituzione, che non può effettuare pagamenti ordinati da agenti non abilitati,
- al controllore finanziario dell'istituzione che ha il compito di verificare la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese,
- agli ordinatori, solo qualora si tratti di deleghe date dal controllore finanziario o dal contabile, o sotto deleghe
concesse dagli ordinatori, nel limite dei poteri loro conferiti,
- alla Corte dei conti.
Gli atti con cui si pone termine alle deleghe concesse vengono notificati con la medesima procedura.
Articolo 3
In tutti i casi l'atto di delega precisa i limiti entro i quali i delegatari sono autorizzati a procedere alla preparazione delle proposte di accertamento di credito e degli ordini di riscossione, delle proposte di impegno di spese e degli ordini di pagamento, ed indica i numeri dell'articolo e della voce cui fa riferimento la delega e, all'occorrenza, la durata della stessa.
Articolo 4
In conformità con le disposizioni del regolamento finanziario e del presente regolamento, ciascuna istituzione prende le misure di gestione dei fondi che ritiene necessarie per la buona esecuzione della propria sezione del bilancio.
Ogni istituzione allestisce un documento che raccoglie le disposizioni interne a tal fine adottate. Questo documento comprende le regole essenziali relative alla ripartizione delle competenze degli ordinatori e dei gerenti in materia di esecuzione dello stato delle spese e dello stato delle entrate della sezione di ciascuna istituzione.
Il documento di cui al comma precedente è messo a disposizione di tutti i servizi che partecipano alla gestione del bilancio, nonché a disposizione della Corte dei conti.
TITOLO II
NORME APPLICABILI AL CONTROLLORE FINANZIARIO ED AI CONTROLLORI FINANZIARI SUBALTERNI
(Articolo 19 del regolamento finanziario)
Articolo 5
Ogni istituzione con decisione motivata nomina un controllore finanziario, funzionario incaricato del controllo dell'impegno e dell'ordinazione di tutte le spese, nonché del controllo di tutte le entrate imputabili al bilancio delle Comunità, ordinate dall'istituzione.
Articolo 6
L'istituzione può nominare uno o più controllori finanziari subalterni posti sotto la responsabilità gerarchica del con-
trollore finanziario che determina le deleghe loro concesse. Essi sono responsabili, nell'ambito delle deleghe ricevute, dei visti da loro rilasciati.
Articolo 7
Il controllore finanziario e i controllori finanziari subalterni sono scelti obbligatoriamente dall'istituzione, in base alla loro competenza particolare, tra i cittadini degli Stati membri.
Articolo 8
L'istituzione pone a disposizione del controllore finanziario i servizi necessari per la buona esecuzione della sua funzione di controllo.
Articolo 9
Tutte le decisioni relative alle deleghe e alle sottodeleghe concesse dal controllore finanziario o dai controllori finanziari subalterni sono soggette alle disposizioni degli articoli da 1 a 3 di cui sopra.
Articolo 10
Nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, il controllore finanziario gode di completa indipendenza ed è responsabile soltanto davanti all'istituzione. Non può ricevere alcuna istruzione relativa all'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite con la sua nomina in virtù delle disposizioni del regolamento finanziario.
Queste disposizioni si applicano anche ai controllori finanziari subalterni, entro i limiti della delega ricevuta dal loro superiore gerarchico, il controllore finanziario.
Articolo 11
Il controllore finanziario può trasmettere delle relazioni all'istituzione, in qualsiasi momento e su qualsiasi argomento con implicazioni finanziarie, specie in materia di buona gestione finanziaria.
Articolo 12
Il controllore finanziario ed i controllori finanziari subalterni hanno accesso a tutti i documenti giustificativi e a qualsiasi altro documento relativo alle spese e alle entrate da controllare. Essi possono effettuare controlli in loco.
Articolo 13
La responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria, a norma dell'articolo 69 del regolamento finanziario, del controllore finanziario e dei controllori finanziari subalterni può essere chiamata in causa soltanto dall'istituzione stessa, alle seguenti condizioni:
L'istituzione prende una decisione motivata di avvio di un'inchiesta. La decisione viene notificata all'interessato e, nel caso di un controllore finanziario subalterno, al controllore finanziario. L'istituzione può incaricare dell'inchiesta, sotto la propria responsabilità diretta, uno o più funzionari, di grado pari o superiore a quello dell'agente interessato, che non esercitano le funzioni di controllore finanziario, di ordinatore o di contabile. Durante l'inchiesta l'interessato e, se si tratta di un controllore finanziario subalterno, il controllore finanziario, sono obbligatoriamente ascoltati.
Il rapporto dell'inchiesta viene comunicato all'interessato e, se si tratta di un controllore finanziario subalterno, al controllore finanziario. In seguito l'interessato è ascoltato dall'istituzione in merito al rapporto.
Sulla base del rapporto e delle osservazioni dell'interessato, l'istituzione prende nei suoi confronti una decisione motivata di discarico oppure una decisione motivata in conformità degli articoli 22 e da 86 a 89 dello statuto. Le decisioni contenenti sanzioni disciplinari e/o pecuniarie vengono notificate all'interessato e comunicate, per conoscenza, alle altre istituzioni, alla Corte dei conti e, se si tratta di un controllore finanziario subalterno, al controllore finanziario.
Contro tali decisioni l'interessato può far ricorso alla Corte di giustizia, alle condizioni fissate dallo statuto.
Articolo 14
Senza pregiudizio dei vari ricorsi fissati dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti, il controllore finanziario ed i controllori finanziari subalterni possono ricorrere alla Corte di giustizia per qualsiasi atto relativo all'esercizio della loro funzione di controllo. Il ricorso deve essere inoltrato entro tre mesi dal giorno della notifica dell'atto in questione.
Le disposizioni del precedente comma sono applicabili al ricorso inoltrato dall'istituzione contro il suo controllore finanziario o i suoi controllori finanziari subalterni.
Il ricorso viene istruito e giudicato nei modi di cui all'articolo 91, paragrafo 5, dello statuto.
TITOLO III
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(Articoli 23 e 24 del regolamento finanziario)
Articolo 15
In applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento finanziario, per ogni misura che
possa far sorgere o modificare un credito delle Comunità l'ordinatore competente redige una proposta di accertamento di credito. Tale proposta è redatta anche quando l'atto o la decisione che genera un credito futuro non permette ancora di determinare l'importo o la scadenza di tale credito: la proposta indica allora, per quanto possibile, l'importo previsto e la prevedibile scadenza.
La proposta è trasmessa al controllore finanziario perché apponga il visto, e al contabile perché registri il credito per memoria.
Articolo 16
1. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento finanziario, ogni credito accertato forma oggetto, da parte dell'ordinatore competente, di un ordine di riscossione. Quest'ordine è sottoposto per il visto al controllore finanziario ed è trasmesso al contabile per registrazione.
2. Il contabile procede alla riscossione invitando il debitore a pagare la somma dovuta alla data stabilita.
3. La riscossione effettiva dà luogo alla compilazione, da parte del contabile, di un titolo di entrata che viene registrato nella contabilità. L'ordinatore e il controllore finanziario vengono informati della riscossione a cura del contabile.
4. Quando un credito non sia riscosso allo scadere del termine previsto per il pagamento, il contabile si fa premura di avviare la procedura di riscossione, se necessario per vie legali.
5. Un credito la cui riscossione è prevista in rate distribuite sull'arco di un solo esercizio, o di più esercizi, è registrato integralmente nella contabilità, non appena è accertato, mediante un ordine di riscossione.
Articolo 17
Le proposte previsionali, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, sono strettamente limitate alle entrate correnti e assumono la forma di una proposta di credito.
Le varie proposte non devono quindi essere sottoposte singolarmente al visto del controllore finanziario.
Prima della chiusura dell'esercizio l'ordinatore è tenuto a sottoporre al visto del controllore finanziario le modifiche alle proposte previsionali, per garantire che queste corrispondano ai crediti realmente accertati.
Articolo 18
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 3, qualsiasi incasso deve essere notificato al più presto all'ordinatore e al controllore finanziario. Qualora l'incasso non risulti da un ordine di riscossione compilato conformemente all'articolo 16, l'importo corrispondente è immediatamente registrato a credito di un conto provvisorio nella contabilità generale e l'ordinatore competente è invitato ad avviare la procedura di accertamento di credito e ad emettere l'ordine di riscossione mancante, per l'imputazione in bilancio. Quando su un conto del tipo suddetto risulti accreditata una somma indebitamente riscossa, tale somma viene rimborsata al più presto.
Articolo 19
La registrazione nei conti delle proposte e degli ordini di riscossione viene effettuata in modo da garantire una sorveglianza integrale di tutti i crediti dall'istituzione per accertare in particolare:
- quali misure atte a dar origine ad un credito sono state adottate;
- quali sono gli importi dei crediti da riscuotere;
- a quale data tali crediti maturano;
- quali crediti sono stati riscossi;
- quali riscossioni non hanno avuto luogo, nonostante la maturazione dei crediti.
Articolo 20
La contabilità deve essere organizzata in modo da garantire che il controllore finanziario possa verificare, in qualsiasi momento, l'esattezza della registrazione delle proposte di accertamento di credito e degli ordini di riscossione e assolvere i compiti che gli sono imposti dall'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Articolo 21
Ogni proposta di rinunciare a riscuotere un credito accertato deve anzitutto indicare la natura, la valutazione, l'imputazione in bilancio dell'entrata, la motivazione della rinuncia proposta, nonché la designazione del debitore.
Se l'autorità superiore dell'istituzione ha ignorato un rifiuto di visto del controllore finanziario, la decisione viene trasmessa all'ordinatore, il quale rinvia la proposta di rinuncia, accompagnata da tale decisione, al controllore finanziario; la proposta di rinuncia, accompagnata dalla decisione di non tenerne conto, viene registrata conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.
TITOLO IV
IMPEGNO DELLE SPESE
(Articolo 32 del regolamento finanziario)
Articolo 22
Prima di prendere un provvedimento di natura tale da comportare una spesa, l'ordinatore competente deve presentare al controllo finanziario una proposta di impegno. In linea di massima, la proposta è redatta in base ad un formulario che va preparato di comune accordo dall'ordinatore, dal contabile e dal controllore finanziario. La proposta d'impegno deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 33 del regolamento finanziario.
Articolo 23
I progetti di decisione di carattere generale con cui l'istituzione si obbliga ad una spesa sono considerati - senza che sia necessaria una nuova decisione - provvedimenti di natura tale da comportare una spesa.
Articolo 24
Nel caso in cui un impegno di spesa debba essere preceduto da una decisione di principio dell'istituzione, il progetto di decisione di principio viene trasmesso al controllo finanziario per il visto preventivo. Dopo l'adozione del progetto da parte dell'istituzione, si procede al blocco degli stanziamenti corrispondenti alle spese da prevedere.
Al momento dell'impegno delle spese, previo visto del controllore finanziario, gli stanziamenti bloccati sono svincolati per coprire l'atto di impegno corrispondente.
Il progetto di atto di impegno, redatto in conformità con la decisione di spesa, costituisce oggetto di una proposta d'impegno che è sottoposta al visto preventivo del controllore finanziario ed è registrata quindi come somma impegnata e dedotta dagli stanziamenti precedentemente bloccati.
Articolo 25
Gli impegni provvisori, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento finanziario, sono strettamente limitati alle spese correnti. I singoli impegni coperti da tali impegni provvisori non devono essere presentati di volta in volta al visto del controllore finanziario.
Nel caso di impegni provvisori, l'ordinatore è tenuto a verificare sotto la sua responsabilità che gli impegni individuali non superino l'impegno provvisorio di copertura.
Gli impegni provvisori possono determinare di diritto riporti di stanziamenti alle condizioni dell'articolo 6 del regolamento finanziario soltanto se, al termine dell'esercizio, corrispondono ad obblighi finanziari effettivamente contratti prima delle date limite stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 26
Se per taluni provvedimenti di natura tale da comportare una spesa, detta spesa non può essere ancora determinata in cifra esatta al momento in cui la proposta d'impegno ad essa relativa viene presentata al controllore finanziario e comunicata al contabile, l'ordinatore deve procedere ad una valutazione della spesa presunta e precisare, nella proposta di impegno, gli elementi su cui si basa la valutazione.
Articolo 27
Tutte le proposte d'impegno vanno presentate al controllore finanziario con un anticipo sufficiente perché egli possa prendere posizione e formulare eventualmente le osservazioni che ritiene necessarie, in modo che se ne possa tener conto.
Articolo 28
Le proposte d'impegno di spese vanno corredate di tutti i documenti giustificativi ed eventualmente di tutti gli altri documenti e dati necessari per consentire al controllore finanziario di procedere agli accertamenti richiesti dall'articolo 34 lettere da a) a d) del regolamento finanziario.
TITOLO V
REGISTRAZIONE DELLE PROPOSTE DI IMPEGNO DI SPESE MUNITE DEL VISTO DEL CONTROLLORE FINANZIARIO
(Articolo 33 del regolamento finanziario)
Articolo 29
La registrazione delle proposte d'impegno viene effettuata dalla contabilità dell'istituzione. Essa deve consentire di accertare in qualsiasi momento, distintamente per voce o rubrica di bilancio, quali sono gli stanziamenti bloccati, gli importi degli impegni contratti, i pagamenti ad essi relativi effettuati, il totale degli impegni ancora da pagare, nonché le disponibilità di fondi.
Deve parimenti essere registrato l'importo degli impegni accantonati globali ai sensi dell'articolo 96 del regolamento finanziario.
Articolo 30
La contabilità va organizzata in modo da garantire che il controllore finanziario sia in grado di verificare l'esattezza della registrazione degli impegni e dei pagamenti.
TITOLO VI
VISTO DELLE PROPOSTE DI IMPEGNO DI SPESE
(Articolo 34 del regolamento finanziario)
Articolo 31
Fatto salvo il disposto del seguente articolo 32, il visto è rilasciato mediante apposizione sulla proposta di impegno della firma del controllore finanziario o di un controllore finanziario subalterno. Inoltre, viene apposto un timbro contenente l'indicazione «visto del controllore finanziario» e la data del visto.
Articolo 32
In caso d'urgenza il visto può essere rilasciato mediante nota, telex o qualsiasi altro mezzo da cui risulti senza equivoco che la proposta d'impegno in questione è stata esaminata.
Articolo 33
Se, in applicazione dell'articolo 35 del regolamento finanziario, l'autorità superiore dell'istituzione non ha tenuto conto del rifiuto di visto del controllore finanziario, la decisione viene trasmessa all'ordinatore, che invia al controllore finanziario la proposta di impegno unitamente alla decisione. Detta proposta d'impegno, accompagnata dalla decisione di non tener conto del rifiuto di visto, viene registrata in conformità al disposto dell'articolo 33 del regolamento finanziario.
Articolo 34
Gli articoli 31, 32 e 33 sono applicabili alle proposte d'impegni accantonati globali di cui all'articolo 96 del regolamento finanziario.
Articolo 35
Il controllore finanziario, se ritiene insufficienti o incompleti i documenti giustificativi di cui agli articoli 33, 37 e 41 del regolamento finanziario, precisati dagli articoli da 36 a 42 qui appresso, rinvia l'apposizione del visto e rimanda la proposta all'ordinatore, precisandogli la natura delle giustificazioni richieste.
TITOLO VII
DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
(Articoli 33, 37 e 41 del regolamento finanziario)
Articolo 36
Per le forniture in genere viene considerato documento giustificativo valido:
- la fattura emessa dal fornitore, corredata eventualmente di uno degli esemplari dell'atto da cui risulta l'obbligazione della Comunità (esempio: ordinativo o contratto).
In ogni caso, il documento emesso dal fornitore deve indicare:
- la natura e la quantità delle forniture o, eventualmente, la descrizione dei servizi resi ad esse relativi,
- il prezzo unitario ed il prezzo totale,
- l'indicazione dell'esenzione da imposte e tasse; eventualmente l'importo delle tasse, imposte e dazi doganali afferenti alla fornitura ed inclusi nel prezzo.
Questo documento o un documento allegato deve inoltre contenere le indicazioni, apposte dall'ordinatore o dal funzionario da questi abilitato, con cui si constata:
- il ricevimento in buona e dovuta forma della fornitura, nonché la data e il luogo di ricevimento,
- la registrazione nell'inventario ogniqualvolta è richiesta l'iscrizione della fornitura nell'inventario,
- la verifica di tutti gli elementi della fattura,
- il parere della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti se è richiesto tale parere.
Articolo 37
Per le prestazioni di servizi, si considera in particolare documento giustificativo valido la fattura (o memoria) redatta dal prestatore.
Il documento deve:
- indicare la natura della prestazione, eventualmente il prezzo unitario, il prezzo totale, l'esenzione da tasse ed imposte o, per quanto possibile, l'importo delle tasse
e imposte afferenti alla prestazione ed incluse nel prezzo;
- contenere l'indicazione «pagabile», firmata dall'ordinatore o dall'agente abilitato da quest'ultimo, che attesta la buona esecuzione del servizio e la verifica di tutti gli elementi della fattura (o memoria).
Articolo 38
1. Per i contratti di studio e di ricerca, si considerano documenti giustificativi:
a) un esemplare del contratto e delle eventuali clausole aggiuntive, che va allegato al primo mandato di pagamento;
b) qualsiasi documento che, secondo le disposizioni di ordine finanziario figuranti nei contratti, giustifichi i pagamenti corrispondenti (richiesta del contraente, fatture, scritture dei comitati di gestione in caso di contratti
d'associazione e qualsiasi altro documento che giustifichi le spese). L'ultimo pagamento deve obbligatoriamente essere corredato di un documento col quale l'ordinatore attesta l'avvenuta esecuzione del servizio.
2. Per le decisioni di concessione di sostegno finanziario a titolo dei vari fondi o nel quadro di azioni analoghe, si considerano documenti giustificativi:
a) un esemplare della decisione, che va allegato al primo mandato di pagamento;
b) qualsiasi documento che, secondo le disposizioni di ordine finanziario figuranti nei regolamenti di base e nelle decisioni di concessione di sostegno finanziario, giustifichi i pagamenti corrispondenti (richiesta di pagamento, attestato d'inizio dei lavori, rapporti sullo stato di avanzamento, ecc.). L'ultimo pagamento deve obbligatoriamente essere corredato di un documento attestante l'ultimazione del programma o del progetto e contenente la distinta delle spese realmente effettuate per detto programma o progetto.
Articolo 39
Per le spese concernenti il personale si considerano documenti giustificativi:
a)
per gli stipendi mensili:
- l'elenco completo del personale, che precisi tutti gli elementi della retribuzione. L'elenco viene accluso all'ordine di pagamento;
- un formulario (scheda personale) che indichi, se del caso, qualsiasi modifica di uno degli elementi della retribuzione. Il formulario viene redatto in base a decisioni prese nei singoli casi;
- qualora si tratti di assunzioni o di nomine, la liquidazione del primo stipendio va corredata di una copia conforme della decisione di assunzione o di nomina;
b)
per le altre retribuzioni:
(personale retribuito ad ore o a giorno)
una tabella redatta dall'ordinatore che indichi i giorni e le ore di presenza;
c)
per le ore di lavoro straordinario:
una tabella, firmata dal funzionario abilitato, che certifichi le prestazioni supplementari effettuate dall'agente;
d)
per le spese di missione:
- l'ordine di missione debitamente firmato dall'autorità competente;
- la «distinta delle spese di missione», che indichi in particolare il luogo di missione, la data e l'ora delle partenze e degli arrivi nel luogo di missione, le spese di trasporto, le spese di soggiorno, le altre spese debitamente autorizzate su presentazione dei documenti giustificativi; la distinta viene firmata dalla persona inviata in missione e dall'autorità gerarchica delegata;
e)
per le altre spese di personale:
- i documenti giustificativi che fanno riferimento alla decisione su cui si basa la spesa e precisano tutti gli elementi di calcolo.
Articolo 40
Per qualsiasi impegno la cui esecuzione determini pagamenti frazionati, al primo ordine di pagamento va allegata una copia conforme del contratto o della decisione di concessione del sostegno finanziario. Sugli altri ordini di pagamento si
fa riferimento a questo documento e al pagamento o ai pagamenti precedenti.
Quando compila l'ultimo ordine di pagamento, l'ordinatore è tenuto ad attestare che l'azione in questione è terminata, affinché se ne traggano le conseguenze sul piano contabile, le quali possono eventualmente consistere nell'annullamento di un impegno contratto ma non eseguito.
Articolo 41
Quando più pagamenti sono basati su di un solo documento giustificativo, tutti gli ordini di pagamento contengono un riferimento al documento originale.
Articolo 42
A parte i casi sopra indicati, quando un documento giustificativo originale non può essere presentato, l'ordinatore vi può sostituire una copia conforme purché indichi i motivi per cui non è stato possibile presentare l'originale e certifichi che il pagamento non ha avuto luogo.
TITOLO VIII
CONCESSIONE DI ANTICIPI
(Articolo 42 del regolamento finanziario)
Articolo 43
Oltre agli anticipi previsti dallo statuto o da una disposizione regolamentare, l'ordinatore può concedere degli anticipi destinati a far fronte a spese che un funzionario o agente debba effettuare per conto della sua istituzione. Tali spese, che sono generalmente da imputare ai titoli 1 e 2 del bilancio, possono essere occasionate da una missione specifica o possono essere spese probabili ma di natura o importo ancora imprecisati.
Articolo 44
La concessione di tali anticipi e la designazione del funzionario a agente sono oggetto, su proposta dell'ordinatore, e
dopo visto del controllore finanziario e parere favorevole del contabile, di una decisione delle autorità di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario, nella quale si precisa l'importo dell'anticipo e il periodo di utilizzazione.
Ogni versamento di anticipi, nella misura in cui la spesa sia sufficientemente determinata, deve essere prima oggetto di una proposta d'impegno.
Articolo 45
Il funzionario o agente designato è responsabile dei fondi messi a sua disposizione e prende tutte le misure necessarie per garantirne la conservazione.
Entro dieci giorni dalla realizzazione dell'operazione per la quale è stato concesso l'anticipo, egli deve trasmettere al contabile un resoconto dettagliato sull'impiego di tale anticipo e versare l'eventuale saldo.
Entro sei settimane a partire dalla stessa data, l'ordinatore procede alla liquidazione dell'anticipo per consentire la chiusura del conto provvisorio aperto al momento della concessione.
TITOLO IX
CONTI BANCARI E CONTI CORRENTI POSTALI
(Articolo 48 del regolamento finanziario)
Articolo 46
Per effettuare le operazioni finanziarie, l'istituzione può aprire conti bancari e/o conti correnti postali nei paesi della Comunità ed eventualmente in paesi terzi.
Articolo 47
L'istituzione può anche essere titolare di conti presso la banca di emissione, o l'istituzione finanziaria autorizzata, di ogni Stato membro.
Articolo 48
L'istituzione fa comunicare a tutti gli organismi finanziari presso i quali sono stati aperti conti, i nomi e gli esemplari della firma degli agenti da essa designati ed abilitati ad aprire conti e a disporne, nonché l'eventuale limite dei prelievi autorizzati per ogni agente abilitato.
Articolo 49
Per disporre di detti conti si richiedono le firme congiunte di due agenti debitamente abilitati, una delle quali deve essere
necessariamente quella del contabile, di un contabile subalterno o di un amministratore delle anticipazioni.
Articolo 50
In linea generale, saranno effettuati mediante assegno o mediante giroconto postale o bancario i pagamenti:
- delle retribuzioni mensili dei funzionari e degli altri agenti;
- delle spese relative a forniture o prestazioni superiori a 250 ECU.
TITOLO X
AMMINISTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI
(Articolo 49 del regolamento finanziario)
Articolo 51
La costituzione delle casse di anticipazioni costituisce oggetto di una decisione delle autorità di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario, su proposta dell'ordinatore, previo parere favorevole del contabile e del controllore finanziario.
Articolo 52
La designazione di un amministratore delle anticipazioni costituisce oggetto di una decisione delle autorità di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario, su proposta dell'ordinatore, previo parere favorevole del contabile.
Tale decisione rammenta le responsabilità dell'amministratore delle anticipazioni.
Articolo 53
Le decisioni di cui agli articoli 51 e 52 vengono comunicate agli ordinatori, al controllore finanziario, al contabile e alla Corte dei conti.
Articolo 54
1. La decisione con cui viene costituita una cassa di anticipazioni stabilisce in particolare:
a)
l'importo massimo dell'anticipazione che può essere accordata,
b)
l'eventuale apertura di un conto bancario e/o di un conto corrente postale a nome dell'istituzione interessata,
c)
la natura e l'importo massimo di ogni spesa che può essere pagata senza preventiva autorizzazione,
d)
la periodicità e le modalità di presentazione dei documenti giustificativi,
e)
le modalità di un'eventuale ricostituzione dell'anticipazione,
f)
i termini entro i quali vanno regolate le operazioni della cassa di anticipazioni.
2. I pagamenti possono essere effettuati esclusivamente sulla base e nei limiti di preventivi impegni, firmati dall'ordinatore e vistati dal controllore finanziario.
Articolo 55
Ciascun amministratore delle anticipazioni è responsabile nei confronti dell'ordinatore della messa in pagamento dei debiti verso terzi, e, nei confronti del contabile, dell'esecuzione dei pagamenti.
Articolo 56
Egli tiene una contabilità dei fondi di cui dispone e delle spese effettuate, in base alle istruzioni del contabile.
Articolo 57
L'amministratore delle anticipazioni prende tutte le disposizioni necessarie per garantire i fondi posti a sua disposizione.
Articolo 58
Fatto salvo il controllo esercitato dal controllore finanziario, il contabile deve procedere di persona alla verifica dell'esistenza dei fondi affidati agli amministratori delle anticipazioni e alla verifica della tenuta della contabilità, ovvero farla effettuare da un contabile subalterno, in linea generale sul posto e all'improvviso.
Articolo 59
Il contabile ed il controllore finanziario si tengono reciprocamente informati del risultato delle loro verifiche e ne trasmettono comunicazione all'ordinatore.
TITOLO XI
PROCEDURE PER I BANDI DI GARA
(Articolo 51 del regolamento finanziario)
Articolo 60
I bandi di gara, per quanto possibile, assumono la forma di un formulario tipo o di un testo tipo.
Articolo 61
In particolare i bandi contengono le indicazioni relative:
a)
alle modalità di deposito e di presentazione delle offerte, in particolare l'eventuale obbligo di compilare un formulario tipo di risposta;
b)
all'applicazione del protocollo sui privilegi ed immunità, oltre ai riferimenti al capitolato delle condizioni generali applicabili al contratto in questione (forniture, lavori, prestazioni o pubblicazioni) ed eventualmente al documento relativo alle condizioni specifiche del contratto;
c)
ad una clausola in base alla quale la presentazione di un'offerta implica l'accettazione del capitolato cui si riferisce;
d)
alle condizioni di visita, che vanno precisate esattamente allorché è prevista una visita in loco;
e)
al periodo di validità delle offerte durante il quale il concorrente deve tener ferme tutte le condizioni della sua offerta;
f)
alle penalità previste come sanzione per la mancata osservanza delle clausole del contratto;
g)
alle indicazioni che le fatture (o i documenti giustificativi a corredo delle stesse) debbono contenere in conformità con le disposizioni del titolo VII;
h)
al divieto di qualsiasi contatto tra l'istituzione ed il concorrente, salvo, eccezionalmente, nei seguenti casi:
1. Prima della data ultima per il deposito delle offerte:
- su iniziativa dei fornitori:
è possibile comunicare ai fornitori informazioni supplementari nell'intento specifico di chiarire la natura della gara;
- su iniziativa dell'istituzione:
se i servizi dell'istituzione si accorgono di un errore, di un'imprecisione, di un'omissione o di qualsiasi altro difetto materiale nella redazione del testo del bando, possono informarne gli interessati, in condizioni strettamente identiche a quelle del bando di gara.
2. Dopo l'apertura delle offerte e su iniziativa dei servizi dell'istituzione:
qualora un'offerta richieda chiarimenti o si tratti di correggere errori materiali manifesti contenuti nella redazione dell'offerta, l'istituzione può prendere l'iniziativa di mettersi in contatto con il concorrente.
Articolo 62
In tutti i casi in cui si sono avuti contatti nelle sopra indicate condizioni (articolo 61, lettera h), viene inviata una «nota per il fascicolo» e nella relazionè trasmessa in seguito alla commissione consultiva degli acquisti e dei contratti viene fatta menzione del contatto o dei contatti.
Articolo 63
Il capitolato delle condizioni generali applicabili al contratto in questione viene allegato al bando di gara. Eventualmente viene pure accluso un documento che contenga le condizioni specifiche del contratto.
Articolo 64
Il termine per la presentazione delle offerte viene stabilito in base alla natura del contratto, considerando il tempo necessario per la preparazione della risposta al banco.
Articolo 65
La trasmissione delle offerte avviene a scelta dei concorrenti:
- tramite il servizio postale:
Il bando di gara deve allora precisare che sarà considerata la data di impostazione, di cui fa fede il timbro postale. Le spedizioni tramite posta devono obbligatoriamente essere fatte per raccomandata;
- mediante presentazione presso i servizi dell'istituzione:
Il bando di gara deve allora indicare il giorno e l'ora entro i quali i plichi vanno presentati e precisare il servizio cui vanno consegnati contro ricevuta datata e firmata.
In ambedue i casi la data è identica.
Onde conservare il segreto ed evitare qualsiasi difficoltà, nel bando di gara figurerà la seguente indicazione:
«L'offerta deve essere inviata in doppia busta chiusa; oltre all'indirizzo del destinatario come indicato nel bando di gara, la busta interna deve recare la dicitura: ''Bando di gara n. . . . Non deve essere aperta dal servizio postale interno''. Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse saranno chiuse mediante nastro adesivo sul quale sarà apposta la firma del mittente».
Articolo 66
Tutte le offerte vanno aperte.
Le offerte vengono aperte da una commissione appositamente designata. Il controllore finanziario, o un suo rappresentante, può assistere all'apertura, se lo ritiene opportuno.
Le offerte che non corrispondono ai requisiti specificati nel bando vengono eliminate.
I membri della commissione devono parafare ciascuna pagina di ciascuna offerta e redigere il verbale dell'operazione di apertura delle offerte ricevute identificando quelle conformi e quelle non conformi.
Articolo 67
Tutti i concorrenti sono informati della sorte riservata alle loro offerte.
TITOLO XII
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA DEGLI ACQUISTI E DEI CONTRATTI (CCAC)
(Articoli 54 e 94 del regolamento finanziario)
Articolo 68
Alle condizioni stabilite negli articoli 54, 55 e 94 del regolamento finanziario, la commissione consultiva degli acquisti e dei contratti è chiamata, a titolo consultivo, a formulare un parere:
a)
su tutti i progetti di contratti d'opere, di forniture o di prestazioni di servizio d'importo superiore a quelli indicati negli articoli 54 e 94 del regolamento finanziario, nonché sui progetti di acquisto di immobili per qualsiasi ammontare;
b)
sui progetti di clausole aggiuntive ai contratti di cui al precedente paragrafo, in tutti i casi in cui dette clausole determinino modifiche dell'importo del contratto iniziale;
c)
sui progetti di clausole aggiuntive aventi l'effetto di elevare oltre i limiti di cui al paragrafo a) del presente articolo l'importo globale di un contratto già stipulato e che in origine era inferiore a questi stessi limiti;
d)
sui formulari e sui testi tipo relativi al bando di gara e sui progetti che prevedono di discostarsi notevolmente da detti testi;
e)
sui progetti di bando di gara che presentano un'importanza o un carattere particolare;
f)
sui problemi sollevati al momento della stipulazione o dell'esecuzione dei contratti (annullamento di ordinativi, richieste di sconti di penalità di mora, deroghe alle disposizioni dei capitolati d'oneri e delle condizioni generali . . .); quando il problema è di gravità tale da motivare una richiesta di parere;
g)
su richiesta dell'ordinatore competente o di un membro della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti, sui progetti di contratto d'importo inferiore a quello di cui al comma a) del presente articolo, qualora l'ordinatore ritenga che tali contratti sollevino questioni di principio o presentino un carattere particolare.
Articolo 69
La commissione consultiva degli acquisti e dei contratti formula:
a) raccomandazioni sulla politica generale di approvvigionamento entro o fuori della Comunità e attua o fa effettuare eventualmente le indagini e gli studi corrispondenti;
b) raccomandazioni sulla definizione delle condizioni generali degli acquisti e dei contratti.
Articolo 70
I fascicoli presentati per parere alla commissione consultiva degli acquisti e dei contratti sono corredati di una relazione elaborata e presentata dal funzionario responsabile o da un supplente designato dall'ordinatore.
La relazione deve in particolare contenere:
a) la valutazione tecnica e finanziaria di ciascuna offerta, compresa una tabella comparativa dei prezzi unitari;
b) la giustificazione della raccomandazione della scelta del fornitore.
Articolo 71
Su ogni affare viene espresso un parere, che è firmato dal presidente e comunicato ai servizi interessati.
Articolo 72
Ogni commissione consultiva degli acquisti e dei contratti emana il proprio regolamento interno il cui testo viene comunicato all'istituzione interessata, alle commissioni consultive degli acquisti e dei contratti delle altre istituzioni e alla Corte dei conti.
TITOLO XIII
COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE PREVENTIVA
A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
(Articolo 56 del regolamento finanziario)
Articolo 73
Quando a garanzia dell'esecuzione dei contratti si esige dai fornitori o dagli imprenditori la costituzione di una cauzione preventiva, detta cauzione in linea di massima deve essere costituita da un versamento all'istituzione nella stessa moneta indicata per il pagamento delle forniture o dei lavori.
Articolo 74
La cauzione può essere sostituita dalla garanzia di una cauzione personale e solidale di un terzo accettato dall'istituzione.
Articolo 75
A corredo del primo mandato di pagamento emesso in esecuzione di un contratto per cui è necessaria la costituzione di una cauzione, i documenti giustificativi abituali sono integrati dalla presentazione di una copia certificata conforme dal contabile, della ricevuta rilasciata all'atto del versa-
mento della cauzione, o di una copia, certificata conforme dal contabile, della dichiarazione fatta dall'istituto o dal terzo mallevadore.
Articolo 76
La restituzione delle cauzioni o lo svincolo delle cauzioni sostitutive avviene alle condizioni stabilite dalle disposizioni relative ai contratti, salvo nei casi di mancata esecuzione o di mora di cui all'articolo 56, ultimo comma, del regolamento finanziario.
TITOLO XIV
FISSAZIONE DEL VALORE DEI BENI MOBILI
A PARTIRE DAL QUALE L'ISCRIZIONE NELL'INVENTARIO
È OBBLIGATORIA
(Articolo 59 del regolamento finanziario)
Articolo 77
Vengono registrati nell'inventario tutti i beni mobili:
- aventi valore d'acquisto pari o superiore a 75 ECU
(250 ECU per i beni mobili di carattere scientifico e
tecnico (1), e
- la cui vita utile e superiore ad un anno (2 anni per i beni mobili di carattere scientifico e tecnico (1)), e
- non aventi carattere di bene di consumo.
Per ogni bene acquistato, le iscrizioni nell'inventario, di cui le ricevute fanno parte integrante, dovranno fornire una descrizione appropriata del bene indicandone la collocazione, la data d'acquisto e il costo unitario.
Le ricevute hanno il valore di descrizione appropriata.
Articolo 78
I controlli d'inventario da parte delle istituzioni dovranno essere eseguiti in modo da accertarsi dell'esistenza materiale di ciascun bene e della sua conformità all'iscrizione nell'inventario. Il controllo dovrà essere effettuato nel quadro di un programma triennale di verifica centrato sugli oggetti il cui valore d'acquisto è pari o superiore a 150 ECU, fatte salve le disposizioni specifiche che la Commissione adotterà per gli stabilimenti del Centro comune di ricerca al fine di tener conto delle loro peculiarità.
TITOLO XV
PUBBLICITÀ PER LE VENDITE DEI BENI MOBILI
(Articolo 60 del regolamento finanziario)
Articolo 79
Le vendite di beni mobili formano oggetto:
a) in caso di valore unitario d'acquisto pari o superiore a 5 000 ECU, di una pubblicità locale appropriata. Il periodo tra la data di pubblicazione dell'ultimo annuncio di vendita e la conclusione del contratto di vendita deve essere di almeno 14 giorni;
b) in caso di valore unitario di acquisto pari o superiore a 250 000 ECU, di un annuncio di vendita pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Una pubblicità appropriata può essere inoltre effettuata sulla stampa degli Stati membri. Il periodo tra la data di pubblicazione dell'annuncio di vendita nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e la conclusione del contratto di vendita deve essere di almeno un mese.
Quando, dato il costo della pubblicità, l'operazione non presenta vantaggi particolari, si può rinunciare alla pubblicità.
TITOLO XVI
CONDIZIONI PER L'ELABORAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL PIANO CONTABILE
(Articolo 66 del regolamento finanziario)
Articolo 80
Elaborazione del piano contabile
Il piano contabile consta di due parti distinte:
- la contabilità di bilancio,
- la contabilità generale.
Articolo 81
Contabilità di bilancio
1. La contabilità di bilancio registra, per ogni suddivisione del bilancio:
- gli stanziamenti iniziali, gli stanziamenti iscritti in bilanci suppletivi o rettificativi e il totale degli stanziamenti così disponibili; gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento sono registrati separatamente;
- i diritti accertati e le riscossioni dell'esercizio;
- gli impegni e i pagamenti dell'esercizio.
Sono anche registrati nella contabilità di bilancio, tenendo conto della struttura complessiva dei titoli del bilancio, gli impegni accantonati globali relativi al FEAOG, sezione garanzia, e i pagamenti - costituiti dagli anticipi - corrispondenti.
2. Sono aperti conti distinti per seguire separatamente l'utilizzazione dei fondi riportati e gli importi residui da incassare.
3. I conti possono essere tenuti in modo particolareggiato al fine di determinare un risultato analitico.
4. I conti sono tenuti in libri o su schede o con qualsiasi sistema meccanografico.
Articolo 82
Contabilità generale
1. La contabilità generale permette di stabilire la situazione attiva e passiva dell'istituzione.
2. Il piano contabile della contabilità generale è elaborato in base ad un sistema di classificazione decimale.
3. Il sistema dei conti comporta le seguenti classi:
classe 1: conti di capitali permanenti,
classe 2: conti delle immobilizzazioni,
classe 3: conti di magazzino,
classe 4: conti di terzi,
classe 5: conti finanziari,
classe 6: conti accesi alle spese,
classe 7: conti accesi alle entrate,
classe 8: conti accesi ai risultati,
classe 9: richieste di storni.
4. Ciascuna classe comprende dei gruppi (a due cifre), divisi in sottogruppi (a tre cifre), a loro volta suddivisi in conti (a cinque cifre).
5. La classe 4 «conti di terzi» registra tutte le operazioni relative ai rapporti con i terzi e le scritture di conguaglio.
I gruppi principali della classe 4 sono i seguenti:
- anticipi al personale,
- conti tra istituzioni,
- debitori e creditori diversi,
- fondi da trasferire,
- entrate e spese da imputare,
- conti d'ordine di riutilizzo,
- conti di compensazione,
- servizi a contabilità distinta (cassa malattia),
- conti d'ordine per trasferimenti di materiale scientifico e tecnico tra obiettivi di ricerche e d'investimento,
- conti di anticipi versati a titolo del FEAOG, sezione garanzia,
- IVA da recuperare,
- residui da riscuotere o importi riscossi in eccesso,
- Stati membri debitori o creditori.
6. La classe 5 «conti finanziari» registra i movimenti dei valori, le operazioni di cassa, banche ed uffici dei conti correnti postali, le operazioni effettuate dai contabili subalterni e dagli amministratori delle anticipazioni. Per ogni conto bancario, ogni conto corrente postale, ogni cassa e ogni cassa di anticipi viene aperto un conto distinto.
I gruppi principali della classe 5 sono i seguenti:
- titoli e valori in deposito,
- casse,
- conti bancari,
- conti postali,
- contabili subalterni,
- amministratori delle anticipazioni.
7. La classe 6 «conti accesi alle spese» registra l'importo lordo delle spese iscritte nella contabilità di bilancio.
Vengono aperti conti distinti per le spese relative:
- agli stanziamenti dell'esercizio corrente,
- agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario,
- agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.
8. La classe 7 «conti accesi alle entrate» registra l'importo delle riscossioni iscritte nella contabilità di bilancio.
Vengono aperti conti distinti per le riscossioni:
- dei diritti accertati dell'esercizio corrente,
- dei diritti accertati ancora da riscuotere degli esercizi precedenti.
9. La classe 8 «conti accesi ai risultati» pone in evidenza i risultati dell'esercizio.
10. Ogni istituzione elabora un piano contabile in funzione del sistema contabile definito, accendendo gruppi, sottogruppi e conti secondo le esigenze particolari della propria gestione.
Articolo 83
Funzionamento del piano contabile della contabilità
generale
1. La contabilità generale viene tenuta per anno civile secondo il metodo della partita doppia.
2. I conti sono tenuti in libri o su schede o con qualsiasi sistema meccanografico.
3. La contabilità consente di redigere un bilancio generale dei conti, cioè una situazione di tutti i conti alle attività e alle passività delle istituzioni, compresi i conti saldati, indicando per ciascuno di essi:
- il numero del conto,
- le registrazioni,
- il totale degli addebitamenti,
- il totale degli accreditamenti,
- il saldo.
4. I conti sono tenuti in modo da permettere un'analisi dettagliata delle operazioni e dei saldi. Gli stati finanziari sono compilati in modo da mettere correttamente in evidenza, secondo una ripartizione appropriata, gli elementi rappresentativi dell'attivo e del passivo dell'istituzione. Se il conto di gestione non contiene tutti gli elementi che consentono la collazione col bilancio finanziario, si devono compilare gli stati supplementari che risultino necessari.
I saldi di ciascun conto devono essere confrontati periodicamente con i documenti giustificativi o altri elementi probanti e in particolare con:
- i conti delle immobilizzazioni, come previsto all'articolo 77;
- gli averi in banca e su conto corrente postale: confronto mensile con gli estratti conto inviati dagli istituti finanziari;
- la consistenza di cassa: confronto con il libro di cassa;
- le casse di anticipazioni e altri anticipi ai sensi dell'articolo 43: verifica del rispetto delle norme di funzionamento delle casse di anticipazioni e delle norme di concessione di anticipi, nonché delle norme di contabilizzazione;
- i conti accesi alle spese e alle entrate delle classi 6 e 7: confronto mensile con i totali corrispondenti della contabilità di bilancio.
5. I conti interistituzionali di collegamento sono oggetto di conguaglio mensile e di liquidazione periodica.
6. I conti provvisori sono periodicamente oggetto di esame, come segue:
- riscossioni in sospeso: conferma da parte del contabile all'ordinatore quando i pagamenti non sono stati effettuati entro i termini dovuti;
- fondi da trasferire: confronto con gli stati collettivi delle retribuzioni del personale o con stati affini;
- altri conti provvisori: analisi dei saldi contabili e notifica all'ordinatore di ogni operazione non liquidata entro i termini annualmente stabiliti.
I conti provvisori sono liquidati il più presto possibile, e comunque non oltre i termini indicati all'articolo 65 del regolamento finanziario.
7. I conti d'ordine di riutilizzo consentono di seguire le operazioni di riutilizzo delle entrate di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario e di redigere il prospetto di cui all'articolo 73, paragrafi 1 e 3 in fine, del regolamento finanziario.
8. I conti finanziari (bancari e postali) sono tenuti in divise e in ECU.
La conversione in ECU degli importi espressi in monete nazionali si effettua sulla base dei tassi fissati conformemente all'articolo 91. I saldi dei conti tenuti in ECU sono oggetto di un adeguamento mensile.
9. La contabilità del Centro comune di ricerca è ripresa nella contabilità generale della Commissione.
10. Tranne quando un regolamento disponga altrimenti, tutti gli stati finanziari sono presentati secondo i principi contabili generalmente ammessi, tra cui in particolare i principi fissati dalle direttive del Consiglio. Dietro sollecitazione del contabile della Commissione, i contabili delle istituzioni adottano le modalità pratiche di applicazione di questi principi, le quali sono oggetto di aggiornamenti periodici.
TITOLO XVII
ASSICURAZIONE DEI CONTABILI, DEI CONTABILI SUBALTERNI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI - INDENNITÀ SPECIALE - DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE DI FUNZIONARI O AGENTI CHE SODDISFANO AI REQUISITI PER ESSERE NOMINATI CONTABILI O AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI
(Articolo 70 del regolamento finanziario)
Articolo 84
Il contabile è nominato da ciascuna istituzione scegliendo tra i funzionari di categoria A o B, cittadini degli Stati membri.
I contabili subalterni sono nominati da ciascuna istituzione scegliendo tra i funzionari delle categorie A, B ed eccezionalmente C, cittadini degli Stati membri.
Gli amministratori delle anticipazioni sono scelti tra i funzionari delle categorie A, B o C oppure, in caso di necessità, tra gli «altri agenti» di livello corrispondente a dette categorie.
Articolo 85
Il contabile, i contabili subalterni e gli amministratori delle anticipazioni debbono assicurarsi, tramite l'istituzione, contro i rischi finanziari inerenti alla loro funzione.
Articolo 86
I premi dell'assicurazione vengono pagati direttamente all'assicuratore dall'istituzione.
Articolo 87
Fatti salvi:
- gli articoli da 86 a 89 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità;
- l'articolo 70 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;
- i propri diritti a recupero nei confronti dei terzi,
L'istituzione, in applicazione dell'articolo 215, comma 2, del trattato CEE, prende a proprio carico i rischi e gli ammanchi non coperti dagli assicuratori qualora le somme figuranti a credito di un conto di garanzia aperto a nome del funzionario che è responsabile non siano sufficienti per coprire l'ammanco.
Articolo 88
L'importo dell'indennità speciale di cui all'articolo 70 del regolamento finanziario ammonta mensilmente a:
- 180 ECU per il contabile,
- 120 ECU per i contabili subalterni,
- 60 ECU per gli amministratori delle anticipazioni che maneggiano somme d'importo almeno pari o superiore a 2 500 ECU per periodi pari o superiori a 30 giorni consecutivi.
Questa indennità è espressa in ECU e il suo importo è accreditato in ECU sul conto di garanzia di cui all'articolo 89 del presente regolamento.
Articolo 89
Nella contabilità generale dell'istituzione è aperto un conto di garanzia a nome di ciascun beneficiario. Su richiesta dell'istituzione interessata questo conto può essere centralizzato
presso la contabilità generale della Commissione. Su di esso vengono periodicamente accreditati l'indennità mensile di cui all'articolo 88 e un interesse calcolato sulla base degli interessi che l'istituzione percepisce sui suoi averi presso le banche. Su di esso viene addebitato l'importo dell'ammanco di cui l'interessato sia dichiarato responsabile dall'istituzione che l'ha nominato, quando detto ammanco non sia stato risarcito da una compagnia di assicurazione. Gli averi che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento figurano nei conti bancari di garanzia aperti a nome del contabile, dei contabili subalterni e degli amministratori di anticipazioni, sono trasferiti sui conti bancari dell'istituzione e accreditati sulla base del tasso dell'ECU applicabile nel mese di entrata in vigore del presente regolamento ai corrispondenti conti di garanzia aperti nella contabilità generale.
Articolo 90
Il saldo creditore del conto di garanzia viene versato all'interessato o ai suoi aventi diritto, dopo la sua cessazione delle funzioni di contabile, di contabile subalterno o di amministratore delle anticipazioni, previa decisione delle autorità di cui all'articolo 18 del regolamento finanziario o ottenimento dello scarico di cui all'articolo 72 del regolamento finanziario, previo visto favorevole del contabile, salvo per quanto lo riguarda, e del controllore finanziario.
Detto versamento è effettuato esclusivamente su ordine scritto del capo della direzione generale o unità amministrativa a cui è assegnato il contabile.
TITOLO XVIII
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELL'UNITÀ DI CONTO EUROPEA ALLE ENTRATE E ALLE SPESE
(Articolo 108, paragrafo 7, del regolamento finanziario)
Articolo 91
1. Per la contabilizzazione delle entrate e delle spese di cui all'articolo 63 del regolamento finanziario, la conversione tra ECU e monete nazionali si effettua ricorrendo ai tassi mensili dell'ECU calcolati in base ai corsi del penultimo giorno feriale del mese che precede quello per il quale i tassi vengono fissati, fatte salve eventuali disposizioni particolari applicabili in ispecie ai versamenti di risorse proprie.
2. I tassi di conversione delle monete di alcuni paesi terzi sono calcolati in base alla loro quotazione alla Borsa di Londra del lunedì che immediatamente precede il giorno concordato per la fissazione del tasso mensile o che coincide con tale giorno.
Articolo 92
Quando le proposte d'impegno e gli accertamenti di crediti sono espressi in moneta nazionale, la conversione in ECU viene effettuata ai tassi in vigore nel mese di contabilizzazione.
L'ordine di pagamento corrispondente o l'ordine di riscossione possono effettuarsi solo nella stessa moneta.
L'importo in ECU del saldo di un impegno o di un accertamento di credito espresso in moneta nazionale viene rivalutato rispettivamente all'atto di ogni pagamento o riscossione al tasso applicato alle operazioni in questione.
Inoltre detti saldi possono dar luogo a rivalutazioni periodiche; l'ultima dell'esercizio viene effettuata al tasso di dicembre.
Articolo 93
In deroga alle disposizioni dell'articolo 91, il tasso da utilizzare per il mese «x» per il quale le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, e le spese di aiuto alimentare comportanti anticipi sono state dichiarate secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3184/83 della Commissione (1) è il tasso del giorno 20 del mese «x 2» o del primo giorno precedente per il quale si disponga di una quotazione generale.
Questo tasso è utilizzato anche per i corrispondenti anticipi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3184/83.
Le differenze in moneta nazionale fra i mezzi finanziari messi a disposizione degli Stati membri per il mese «x» e le spese imputate allo stesso mese sono riconvertite in ECU al tasso del giorno 20 del mese «x 1».
Le differenze di cui all'articolo 99 del regolamento finanziario sono imputate al tasso applicabile alle spese del mese nel corso del quale sono state adottate le decisioni di liquidazione dei conti.
Articolo 94
I tassi dell'ECU di dicembre sono utilizzati per il calcolo degli impegni che rimangono da soddisfare alla chiusura dell'esercizio e, per quanto riguarda gli stanziamenti non dissociati, per il calcolo degli stanziamenti da riportare.
I pagamenti eseguiti a titolo di un esercizio, dal 1° al 15 gennaio dell'esercizio successivo, vengono contabilizzati in bilancio ai tassi dell'ECU di dicembre.
Articolo 95
Per quanto riguarda gli stanziamenti non dissociati, gli impegni che restano da soddisfare vengono liquidati, a concorrenza degli importi riportati, in moneta nazionale o in ECU; i pagamenti sono contabilizzati ai tassi in vigore all'atto del pagamento.
Quando, a causa di una modifica del tasso di cambio tra una moneta nazionale e l'ECU, l'importo di un pagamento supera quello dell'impegno corrispondente, la differenza può essere imputata ai riporti per la stessa voce di bilancio, nei limiti degli stanziamenti disponibili. Ogni superamento di questo limite deve essere imputato alla corrispondente voce di bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene effettuato il pagamento.
Per quanto riguarda gli stanziamenti dissociati, gli aggiustamenti degli impegni che restano da pagare dagli esercizi anteriori, calcolati al momento dei pagamenti o di rivalutazioni periodiche, danno luogo, ove intervengano prima della fine del secondo anno a partire da quello d'origine, all'apertura di stanziamenti residui positivi o negativi, secondo il caso.
TITOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 96
Gli importi forfettari di cui agli articoli 50, 77, 79 e 88 saranno riveduti in funzione delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo nella Comunità in ECU, secondo un metodo proporzionale, alle seguenti scadenze:
- ogni tre anni se si tratta degli importi di cui agli articoli 50, 77 e 79;
- ogni anno se si tratta degli importi di cui all'articolo 88 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
La Commissione fisserà i nuovi importi, arrotondati all'unità di conto immediatamente inferiore o superiore, e li comunicherà alle altre istituzioni.
Articolo 97
Le precendenti modalità non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni particolari del regolamento finanziario fissate per gli stanziamenti di ricerca e d'investimento (titolo VII del regolamento finanziario), il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (titolo VIII del regolamento finanziario), l'aiuto alimentare (titolo IX del regolamento finanziario) e l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (titolo X del regolamento finanziario).
Articolo 98
Le istituzioni informeranno la Corte dei conti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, delle disposizioni che esse avranno emanato per la sua applicazione.
Articolo 99
Le presenti modalità di esecuzione del regolamento finanziario sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1987.
Le presenti modalità di esecuzione sono rivedute obbligatoriamente quando il regolamento finanziario sia esso stesso
oggetto di una revisione che comporti complementi o adeguamenti di dette modalità.
Il regolamento 75/375/Euratom, CECA, CEE (1) è abrogato.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1986.
Per la Commissione
Henning CHRISTOPHERSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23.
(1) Definiti nel quadro del Centro comune di ricerca nella «Raccolta delle istruzioni relative agli inventari (doc. 13.131/XV/68-F)» e nella «Nomenclatura dei materiali prospetto generale» (doc. EUR/C/5115/65-F e aggiornamenti).
(1) GU n. L 320 del 17. 11. 1983, pag. 1.
(1) GU n. L 170 dell'1. 7. 1975, pag. 1.
Top