Avis juridique important
86/620/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio di un addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania per il Land Baden-Württemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0041
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio di un addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania per il Land Baden-Wuerttemberg
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(86/620/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che, in data 16 aprile 1986, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato un addendum al programma approvato dalla decisione 80/1050/CEE della Commissione (3), relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Baden-Wuerttemberg;
considerando che tale addendum al programma prevede la razionalizzazione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle capacità di trattamento, di codizionamento e di commercializzazione nel settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Baden-Wuerttemberg, al fine di rispondere alle segienze degli utilizzatori, di migliorare la situazione del settore e di valorizzarne i prodotti; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che l'addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Baden-Wuerttemberg; che il termine fissato per l'esecuzione dell'addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'addendum al programma relativo al settore delle sementi e dei materiali di moltiplicazione del Land Baden-Wuerttemberg, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 14 aprile 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 10.
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