Avis juridique important
86/621/CEE: Decisione della Commissione del 10 dicembre 1986 recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo addendum al programma relativo ai cereali presentato dalla Repubblica federale di Germania per il Land Baden- Württemberg (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 20/12/1986 pag. 0042
*****
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 1986
recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, di un secondo addendum al programma relativo ai cereali presentato dalla Repubblica federale di Germania per il Land Baden-Wuerttemberg
(Il testo in lingua tedesca é il solo facente fede)
(86/621/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2224/86 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che, in data 21 marzo 1986, il governo della Republica federale di Germania ha notificato un secondo addendum al programma approvato dalla decisione 80/1056/CEE della Commissione (3), relativo alla commercializzazione dei cereali nel Land Baden-Wuerttemberg;
considerando che questo secondo addendum prevede l'estensione, l'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti di magazzinaggio e di raccolta, ivi comprese le attrezzature connessse necessarie per la commercializzazione dei cereali, ai fini della buona conservazione dei prodotti, della rapida costituzione di partite omogenee, della valorizzazione dei prodotti e del potenziamento della competitività del settore; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 de regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che il secondo addendum reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 dello stesso regolamento possono essere conseguiti nel settore dei cereali del Land Baden-Wuerttemberg; che il termine fissato per l'esecuzione del secondo addendum non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il secondo addendum al programma relativo al settore dei cereali del Land Baden-Wuerttemberg, notificato dal governo della Repubblica federale di Germania il 21 marzo 1986 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato, salvo per quanto riguarda gli impianti che sono utilizzati a fini d'intervento.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 308 del 19. 11. 1980, pag. 16.
Top