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86/625/CEE: Decisione della Commissione dell' 11 dicembre 1986 recante seconda modifica della decisione 86/448/CEE relativa a talune misure di protezione contro l' afta epizootica in Italia
Gazzetta ufficiale n. L 364 del 23/12/1986 pag. 0055 - 0056
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1986
recante seconda modifica della decisione 86/448/CEE relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia
(86/625/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 9,
vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 8,
vista la direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85, in particolare l'articolo 7,
considerando che una epizoozia di afta si è manifestata in Italia; che questa epizoozia è tale da rappresentare un pericolo per il patrimonio zootecnico degli altri Stati membri, dato il considerevole volume degli scambi, tanto di animali, quanto di carni fresche e di taluni prodotti a base di carni;
considerando che, in conseguenza di tale epidemia, la Commissione ha adottato varie decisioni, in particolare la decisione 86/448/CEE (5), modificata dalla decisione 86/516/CEE (6);
considerando che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione, è possibile ammettere che i depositi, gli stabilimenti di sezionamento e le fabbriche di prodotti di base di carne situati in una zona vietata continuino a funzionare, con l'approvazione della Comunità, nell'osservanza di determinate condizioni atte a garantire che le carni e i prodotti a base di carne possano essere commercializzati senza pericolo nella Comunità;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere dal comitato permanente veterinario,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 86/448/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 86/516/CEE della Commissione, è modificata come segue:
1) All'articolo 2, l'ultima frase del paragrafo 2 è soppressa.
2) All'articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 3:
« 3. Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica:
a) alle carni fresche ottenute un mese prima della conferma della presenza dell'afta epizootica a condizione che le carni siano chiaramente identificate e vengano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate agli scambi intracomunitari;
b) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento alle condizioni seguenti:
- nello stabilimento vengono lavorate soltanto carni fresche di cui alla lettera a) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori della zona vietata;
- tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo X, della direttiva 64/433/CEE (1);
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- le carni fresche devono essere chiaramente identificate e vengono trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate agli scambi intracomunitari;
- il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è effettuato dalle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle disposizioni di cui sopra.
(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64 ».
3) All'articolo 2, il paragrafo 3 diventa paragrafo 4.
4) All'articolo 2, paragrafo 4, i termini « come è stata modificata dalla decisione del 20 ottobre 1986 » sono stati sostituiti da quanto segue: « modificata da ultimo dalla decisione 86/625/CEE ».
5) All'articolo 3, paragrafo 1, l'ultima frase è soppressa.
6) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 2:
« 2. Tale divieto non si applica:
a) alle carni ottenute un mese prima della conferma della presenza dell'afta epizootica a condizione che le carni siano chiaramente identificate e vengano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate agli scambi intracomunitari;
b) alle carni ottenute in stabilimenti di sezionamento, alle condizioni seguenti:
- tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), ovvero essere ottenute da animali allevati e macellati fuori della zona vietata;
- tutti i prodotti a base di carne impiegati per la fabbricazione del prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati a partire da carni fresche di animali allevati e macellati fuori di unità sanitarie locali sottoposte a misure restrittive;
- tutte le carni fresche e i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo X, della direttiva 64/433/CEE nel caso delle carni fresche e di cui al capitolo VII dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE (1) nel caso dei prodotti a base di carne;
- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;
- le carni fresche e i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati e vengono trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati agli scambi intracomunitari;
- il controllo del rispetto delle condizioni di cui sopra è effettuato dalle autorità veterinarie centrali che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle disposizioni di cui sopra;
c) ai prodotti a base di carne fabbricati nelle parti del territorio non soggette a misure restrittive, con carni ottenute un mese prima della conferma della presenza dell'afta epizootica e provenienti da parti del territorio che siano state sottoposte a misure restrittive, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati agli scambi intracomunitari.
(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85 ».
7. All'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 diventano, rispettivamente, paragrafo 3 e paragrafo 4.
8. All'articolo 3, paragrafo 4 i termini « come è stata modificata dalla decisione del 20 ottobre 1986 » sono sostituiti da quanto segue: « modificata da ultimo dalla decisione 86/625/CEE ».
Articolo 2
Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi, per renderle conformi alla presente decisione entro tre giorni dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(5) GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.
(6) GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 47.
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