N. L 376 / 112 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare , dal 4 gennaio 1987 al 3 gennaio 1988 ,
l'accordo in materia di pesca marittima concluso con il Regno del Marocco
( 86 / 641 /CEE )
considerando che , in attesa della conclusione di un accordo
di pesca tra la Comunità economica europea e il governo
del Regno del Marocco , è interesse della Comunità autoriz
zare la Repubblica portoghese a prorogare per un altro
anno il suddetto accordo onde evitare che i pescherecci
comunitari interessati debbano interrompere le proprie
attività ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare dal
4 gennaio 1987 al 3 gennaio 1988 l'accordo in materia di
pesca marittima con il Regno del Marocco entrato in vigore
il 4 gennaio 1978 .
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente
decisione .
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 354 , paragrafo 3 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'accordo in materia di pesca marittima
tra il governo della Repubblica portoghese e il governo del
Regno del Marocco , firmato il 26 marzo 1976 , è entrato in
vigore il 4 gennaio 1978 per un periodo di cinque anni ; che
questo accordo rimane in vigore per periodi supplementari
di un anno sempreché non venga denunciato almeno tre
mesi prima della scadenza di ciascun periodo e che è stato
prorogato fino al 7 gennaio 1987 ;
considerando che , a norma dell'articolo 354 , paragrafo 2 ,
dell'atto di adesione , i diritti e gli obblighi che derivano per
la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi
con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui
sono provvisoriamente mantenuti ;
considerando che , a norma dell'articolo 354 , paragrafo 3 ,
dell'atto di adesione , prima della scadenza degli accordi di
pesca conclusi dalla Repubblica portoghese con paesi terzi ,
il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare
le attività di pesca risultanti da detti accordi , compresa la
possibilità di proroga dei medesimi ;
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
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