31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 382 / 3
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
relativa alla concessione di un aiuto nazionale sotto forma di acconto sul premio per le pecore
nel settore ovino in Francia
( 86 / 648 /CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea , in particolare l'articolo 93 , paragrafo 2 , terzo
comma ,
vista la richiesta presentata dal . governo della Repubblica
francese in data 2 dicembre 1986 ,
considerando che gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato
riguardanti gli aiuti nazionali sono stati resi applicabili alla
produzione ed al commercio dei prodotti ovini e caprini di cui
all'articolo 23 del regolamento (CEE ) n . 1837/ 80 del
Consiglio , del 27 giugno 1980 , relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore delle carni ovine e capri
ne H ;
considerando che i due periodi consecutivi di siccità dell'esta
te 1985 e dell'estate 1986 hanno provocato gravi problemi di
alimentazione nel settore ovino in Francia ; che per questo
motivo gli allevatori sono stati costretti a macellare una parte
considerevole dei greggi , nonché a contrarre debiti per
l'acquisto dei foraggi di sostituzione per alimentare gli
animali superstiti ;
considerando che l'offerta supplementare di carni risultante
da questa macellazione anomala delle greggi provoca , in
maniera notevole , l'abbassamento dei prezzi di mercato della
carne ovina in Francia ; che inoltre i debiti contratti dagli
allevatori per l'acquisto di foraggi diversamente non neces
sari costituiscono un pesante aggravio di cassa per gli
allevatori , mettendo addirittura in pericolo l'esistenza di
talune aziende;
considerando che il notevole calo della sterlina britannica ,
registratosi sul mercato dei cambi a partire dall'agosto 1986 ,
ha stimolato le esportazioni britanniche di carni ovine sul
mercato francese ; che tali carni possono essere offerte a un
prezzo relativamente basso in franchi francesi a causa
dell'evoluzione del tasso di cambio ; che questa offerta
supplementare a basso prezzo ha ulteriormente pesato sul
livello dei prezzi francesi già in calo in seguito agli effetti della
siccità ;
considerando che il cumulo di questi due fattori estranei al
normale funzionamento del suddetto mercato ha fatto sì che i
prezzi di mercato corrente in franchi francesi siano compa
rabili a quelli del 1 98 1 ; che ne deriva attualmente un notevole
calo del fatturato degli allevatori interessati ;
considerando che la Commissione, tenuto conto dell'elevato
indebitamento degli allevatori e delle difficoltà di cassa che ne
derivano , ha autorizzato il governo francese a versare a titolo
eccezionale un acconto , fino a concorrenza del 75% del
premio per le pecore , agli allevatori la cui azienda sia tituata
nelle zone svantaggiate in Francia ;
considerando tuttavia che gli stessi problemi acuti di cassa
pesano su tutti gli allevatori francesi di ovini , sia la loro
azienda situata in una zona svantaggiata o meno ; che la
regolamentazione in materia prevede soltanto la possibilità
di versare acconti per le aziende situate in zone svantag
giate ;
considerando che il governo francese ha deciso di venire in
aiuto agli allevatori la cui azienda si trovi in una zona non
svantaggiata ; che a questo scopo il governo francese ha
previsto anche di corrispondere loro , ma su fondi nazionali ,
una somma pari al 75 % del premio per pecora , che i suddetti
allevatori possono richiedere alla fine della campagna , cioè
nel marzo 1987 ;
considerando che il governo francese ha notificato questo
progetto di aiuto nazionale alla Commissione , conforme
mente all'articolo 93 , paragrafo 3 , del trattato ;
considerando che la Commissione ha ravvisato l'incompati
bilità dell'aiuto progettato col mercato comune , in partico
lare con l'organizzazione comune prevista dal regolamento
(CEE ) 1837 / 80 ;
considerando che la caduta del mercato delle carni ovine in
Francia risulta dalla combinazione imprevedibile e anomale
di due fattori estranei al funzionamento normale di questo
mercato e che tale caduta incide onerosamente sul reddito
degli allevatori interessati ;
considerando quindi che ci si trova di fronte a circostanze
eccezionali che inducono a considerare l'aiuto nazionale in
questione , a titolo derogatorio e nella misura e per il periodo
strettamente necessari per alleviare i problemi di cassa degli
allevatori francesi interessati , compatibile con il mercato
comune ,(M GU n . L 183 del 16 . 7 . 1980 , pag . 1 .
N. L 382 / 4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
DECIDE :
Articolo 1
L'aiuto nazionale concesso dal governo francese agli alleva
tori francesi di ovini , la cui azienda sia situata nelle zone non
svantaggiate in Francia , sotto forma di acconto del premio
per pecora è considerato , fino a concorrenza del 75% del
premio previsto e fino al termine della campagna 1985 /
1986 , compatibile con il mercato comune .
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente deci
sione .
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
M. JOPLING
Full & Egal Universal Law Academy