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86/649/CEE: Decisione del Consiglio del 16 dicembre 1986 che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1986 pag. 0005 - 0008
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo
(86/649/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la peste suina africana infierisce in Portogallo da molti anni;
considerando che, per premunirsi da una possibile propagazione della malattia nel proprio territorio, la Comunità ha già concesso un concorso finanziario per un periodo di cinque anni con la decisione 80/877/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1980, che istituisce un concorso finanziario della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in Portogallo (3);
considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede, come obiettivo specifico che la Repubblica portoghese deve realizzare, il proseguimento e l'intensificazione della lotta contro la peste suina africana;
considerando che gli sforzi già intrapresi hanno permesso di stabilizzare l'incidenza della malattia, ma che i mezzi impiegati devono essere mantenuti e potenziati per poter eliminare la peste suina africana dall'intero territorio del Portogallo e contribuire così a realizzarvi il mercato interno;
considerando che le autorità portoghesi hanno fatto appello alla Comunità per ottenere un contributo alle spese connesse con il proseguimento e il potenziamento del programma di eradicazione intrapreso nel 1981;
considerando che, per poter fruire dei risultati conseguiti, è opportuno accogliere tale richiesta in modo da mantenere e rafforzare l'azione sistematica già intrapresa;
considerando che il piano potenziato di eradicazione deve comprendere misure che garantiscano l'efficacia dell'azione intrapresa; che tali misure devono poter essere decise e adattate all'evoluzione della situazione mediante una procedura che associ strettamente gli Stati membri e la Commissione;(1) GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 8.
(2) GU n. C 322 del 15. 12. 1986.
(3) GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 12.
considerando che occorre garantire la regolare informazione degli Stati membri in merito allo svolgimento dell'azione intrapresa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica portoghese stabilisce un piano potenziato di eradicazione della peste suina africana e di ristrutturazione degli allevamenti suini per garantirne la protezione sanitaria.
Articolo 2
Il piano di cui all'articolo 1 deve prevedere, oltre all'indicazione dell'organismo incaricato della sua applicazione e del suo coordinamento:
1) misure di eliminazione dei focolai di peste suina africana, in particolare:
a) l'abbattimento immediato e la distruzione di tutti gli animali della specie suina delle aziende in cui si constata un caso clinico di peste suina africana e delle aziende che dall'indagine epizootologica risultano contagiate. L'abbattimento e la distruzione vanno effettuati evitando qualsiasi rischio di diffusione del virus;
b) la pulizia, la disinfezione, la lotta contro gli insetti e la derattizzazione delle aziende dopo l'eliminazione dei suini;
c) l'immediato e congruo indennizzo dei proprietari degli animali abbattuti conformemente alla lettera a);
d) il rispetto, prima di procedere al ripopolamento degli allevamenti di un vuoto biologico almeno un mese per gli allevamenti in ricoveri chiusi e di almeno tre mesi per gli altri allevamenti, dopo l'abbattimento e la realizzazione delle operazioni previste alla lettera b);
e) il ripopolamento progressivo delle aziende, previa introduzione di suini «sentinella» nei quali sia stata controllata l'assenza di anticorpi della peste suina africana prima dell'introduzione dell'allevamento e un mese dopo;
f) il mantenimento di un controllo sierologico negli allevamenti fino al loro ripopolamento completo;
2) misure di controllo degli allevamenti suini e la creazione di allevamenti indenni dalla peste suina africana, in particolare:
a) un controllo sierologico mediante campionamento rappresentativo in tutti gli allevamenti suini di ciascuna regione di produzione.
Tuttavia, nei casi specifici sotto indicati si applicano le regole seguenti:
- negli allevamenti da riproduzione, da moltiplicazione o negli allevamenti misti a circuito chiuso, tutte le scrofe riproduttrici e le scrofe destinate alla riproduzione devono essere sottoposte ad una ricerca sierologica;
- negli allevamenti misti che ricevono suini dall'esterno, qualora non esista alcuna separazione netta tra il settore di riproduzione e il settore d'ingrasso, tutti i suini dell'azienda devono essere sottoposti ad una ricerca sierologica;
b) la ricerca sierologica sistematica in tutti gli allevamenti in cui uno o più animali abbiano reagito positivamente al controllo sierologico di cui alla lettera a) e il proseguimento di tale ricerca fino all'individuazione e all'eliminazione di tutti gli animali positivi;
c) un'indagine epizootologica volta ad individuare gli allevamenti d'origine dei suini che presentino reazioni sierologiche positive ed una ricerca sierologica sistematica in questi allevamenti;
d) l'eliminazione, mediante abbattimento e distruzione, di tutti gli animali che presentino una reazione sierologica positiva in esito alle azioni di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'immediato e congruo indennizzo dei proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente alla lettera d);
f) la protezione sanitaria degli allevamenti in cui tutti i suini presentino una reazione sierologica negativa, segnatamente:
- l'applicazione di misure sanitarie a tutte le persone che entrano nell'allevamento;
- disposizioni per la disinfezione di qualsiasi veicolo che debba entrare nell'allevamento;
- l'installazione di posti separati per la consegna di alimenti e forniture varie;
- l'installazione di posti separati per l'uscita dei suini;
g) misure sanitarie per tutti gli animali che vengono introdotti nell'allevamento a fini di riproduzione o d'ingrasso. Queste misure devono prevedere tra l'altro:
- l'obbligo che gli animali provengano da un'azienda che fornisca le stesse garanzie;
- una ricerca sierologica per tutti i suini da riproduzione;
- l'assoggettamento a sorveglianza dei suini da riproduzione prima che siano immessi nel ciclo di produzione;
h) la definizione, per il riconoscimento delle aziende indenni dalla peste suina africana, dei criteri minimi seguenti:
- assenza da almeno un anno di forme cliniche di malattia nell'azienda;
- assenza da almeno un anno di forme cliniche di malattia in una zona del raggio di 2 chilometri dall'azienda;
- attuazione delle operazioni sierologiche previste alle lettere a), b) e c) per un anno, qualora venga individuato un animale positivo;
i) una marcatura che consenta di distinguere facilmente tutti i suini delle aziende riconosciute indenni dalla peste suina africana;
3) misure destinate a creare regioni indenni dalla peste suina africana, in particolare:
a) l'istituzione di un sistema di identificazione di tutti i suini sul territorio nazionale che consenta di risalire in qualsiasi momento alla regione e all'azienda d'origine;
b) la registrazione di tutte le aziende che allevano suini, con l'indicazione del tipo di produzione, della loro situazione riguardo alla peste suina africana e del numero di capi;
c) il controllo del numero di suini presenti nelle aziende mediante l'introduzione di un registro o di uno schedario suinicolo in cui si devono iscrivere, tra l'altro, l'introduzione dei suini nell'azienda e la loro origine, l'uscita dei suini dall'azienda e la loro destinazione, la mortalità, dei suini e le relative cause;
d) il controllo degli spostamenti dei suini all'interno di una regione o tra le regioni, qualunque sia loro origine e destinazione, mediante la costituzione di organismi regionali responsabili;
e) il divieto assoluto di introduzione di suini vivi provenienti da una regione che non abbia lo stesso stato sanitario;
f) la promozione di associazioni regionali di allevatori per la lotta contro la peste suina africana allo scopo di favorire una più efficace collaborazione con i servizi tecnici ed amministrativi, nonché un controllo volontario dell'applicazione del piano;
g) il controllo sierologico per sondaggio dei suini alla macellazione;
h) il controllo in laboratorio di campioni provenienti da suini selvatici abbattuti;
4) misure di ristrutturazione degli allevamenti suini intese a garantire una migliore protezione sanitaria e ad evitare il rischio di diffusione malattia, in particolare:
a) la sistemazione delle strutture esistenti di ricovero dei suini allo scopo di garantire una protezione sanitaria efficace, prevedendo:
- dispositivi di protezione per l'entrata dei veicoli e delle persone, luoghi separati per la consegna di alimenti e forniture varie;
- luoghi separati per l'introduzione o l'uscita di suini vivi;
b) l'incentivo a sostituire gli allevamenti tradizionali con allevamenti a circuito chiuso, provvisti di una separazione netta ed effettiva tra il settore di riproduzione e il settore d'ingrasso;
c) negli allevamenti da ingrasso, la messa in opera di sistemi di fornitura di suinetti che richiedano il trasporto diretto degli animali dagli allevamenti di moltiplicazione riconosciuti all'azienda da ingrasso;
d) negli allevamenti che continuano ad utilizzare l'allevamento brado o semibrado in determinate regioni dove tale pratica non può essere abbandonata:
- l'allestimento di ricoveri chiusi e protetti per i riproduttori e i suinetti;
- l'allestimento di un recinto chiuso e protetto per le scrofe e i suinetti da ingrasso fino alla immissione di questi ultimi nell'allevamento allo stato brado o semibrado;
- il divieto di ricondurre i suini da ingrasso dall'allevamento brado o semibrado all'azienda di riproduzione;
- l'obbligo di trasportare direttamente i suini verso il macello una volta ultimato l'ingrasso;
- la ricerca sierologica prima dell'ammissione all'allevamento brado o semibrado e alla macellazione per tutti i suini ingrassati allo stato brado o semibrado;
- qualora sia constatato un esito sierologico positivo, il sequestro e la distruzione delle carcasse in causa nonché il divieto di utilizzare il pascolo d'origine per l'ingrasso dei suini;
- il controllo in laboratorio di campioni provenienti da suini selvatici abbattuti;
5) misure nazionali e regionali di protezione, in particolare:
a) il controllo e la distruzione di tutti i rifiuti provenienti da mezzi di trasporto internazionali;
b) il controllo di tutti i rifiuti solidi e liquidi della cucina e delle industrie che utilizzano carni suine;
c) il divieto di impiegare per l'alimentazione dei suini i rifiuti solidi e liquidi della cucina e delle industrie dicarni suine. Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare l'impiego di rifiuti per l'alimentazione negli allevamenti specialmente designati e comprendenti solamente suini da ingrasso, a condizione che i rifiuti siano convogliati e trattati termicamente, in maniera da garantire la distruzione del virus, in stabilimenti specializzati sotto controllo ufficiale; in questi stabilimenti specializzati non deve trovarsi nessun animale della specie suina;
d) l'obbligo di abbattere i suini, per il consumo, in macelli sottoposti a controllo veterinario ufficiale.
Articolo 3
La Commissione, dopo aver esaminato il piano proposto dalle autorità portoghesi e le sue eventuali modifiche, delibera in merito all'approvazione del piano secondo la procedura di cui all'articolo 9.
Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è consultato sugli aspetti finanziari, il comitato permanente delle strutture sugli aspetti strutturali.
Articolo 4
L'azione prevista dalla presente decisione beneficia del concorso finanziario della Comunità.
Articolo 5
1. La durata della partecipazione finanziaria della Comunità è di cinque anni a decorrere dalla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione del piano di cui all'articolo 1.
2. Il contributo a carico del bilancio della Comunità sotto il capitolo di spesa concernente il settore agricolo è stimato a 10 milioni di ECU per la durata di cui al paragrafo 1.
Articolo 6
1. Sempreché tutte le azioni previste siano applicate e siano conformi al piano approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 3, possono beneficiare del concorso finanziario della Comunità, entro i limiti fissati dall'articolo 5, le spese sostenute dal Portogallo:
- a titolo dell'articolo 2, punto 1, lettere a), b), c), e) ed f), punto 2, lettere a), b), c), d) ed e), punto 3, lettere d), f), g) ed h), punto 4, lettera d), ultimi tre trattini;
- a titolo dell'articolo 2, punto 3, lettera b), e punto 4, lettere a), b), c) e d), primi due trattini.
2. La Comunità rimborsa il 50 % delle spese di cui al paragrafo 1, primo trattino, e il 30 % delle spese di cui al paragrafo 1, secondo trattino.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 (1).
Articolo 7
1. Le domande di pagamento si riferiscono alle spese sostenute dalla Repubblica portoghese nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.
2. Alle decisioni della Commissione concernenti il finanziamento comunitario dell'azione prevista dalla presente decisione si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Articolo 8
Si applicano per quanto di ragione il regolamento (CEE) n. 129/78 (2) e gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Articolo 9
1. Qualora si ricorra alla procedura definita dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (3), in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere su tali misure nel termine che il presidente può stabilirein relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata di 54 voti.
4. La Commissione adotta le misure e le mette immediatamente in applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono comformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.
Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione, salvo nei casi in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.
Articolo 10
1. La Commissione segue l'evoluzione della peste suina africana in Portogallo e l'applicazione del piano di cui all'articolo 1.
Essa ne informa regolarmente gli Stati membri, almeno una volta all'anno, in seno al comitato, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità portoghesi che inviano alla Commissione una relazione circostanziata all'atto della presentazione delle domande di pagamento ed eventualmente sulla base delle relazioni degli esperti designati dalla Commissione che agiscono per conto della Comunità e si sono recati sul posto.
2. Qualora durante il corso della sua esecuzione si renda necessario modificare il piano, in particolare per assicurarne il coordinamento con altri piani, una nuova decisione di approvazione deve essere presa secondo la procedura di cui all'articolo 9.
Articolo 11
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
(1) Gu n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.
(3) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.
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