31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 382 / 9
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'eradicazione della peste suina africana
in Spagna
( 86 / 650 /CEE )
considerando che occorre garantire la regolare informazione
degli Stati membri in merito allo svolgimento dell'azione
intrapresa ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Il Regno di Spagna stabilisce un piano potenziato di eradi
cazione della peste suina africana e di ristrutturazione degli
allevamenti suini per garantirne la protezione sanitaria .
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato ^he istituisce la Comunità economica euro
pea , in particolare l'articolo 43 ,
vista la proposta della Commissione (*),
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),
considerando che la peste suina africana infierisce in Spagna
da molti anni ;
considerando che , per premunirsi da una possibile propaga
zione della malattia nel proprio territorio , la Comunità ha già
concesso un concorso finanziario per un periodo di cinque
anni con la decisione 79 / 509 /CEE del Consiglio , del
24 maggio 1979 , che istituisce un concorso finanziario della
Comunità per l'eradicazione della peste suina africana in
Spagna ( 3 );
considerando che l'atto di adesione della Spagna e del
Portogallo prevede , come direttiva specifica che il Regno di
Spagna deve realizzare , il proseguimento e l'intensificazione
della lotta contro la peste suina africana ;
considerando che gli sforzi già intrapresi hanno permesso di
stabilizzare l'incidenza della malattia , ma che i mezzi impie
gati devono essere mantenuti e potenziati per poter eliminare
la peste suina africana dall'intero territorio della Spagna e
contribuire così a realizzarvi il mercato interno ;
considerando che le autorità spagnole hanno fatto appello
alla Comunità per ottenere un contributo alle spese connesse
con il proseguimento e il potenziamento del programma di
eradicazione intrapreso nel 1980 ;
considerando che , per poter fruire dei risultati conseguiti , è
opportuno accogliere tale richiesta in modo da mantenere e
rafforzare l'azione sistematica già intrapresa ;
considerando che il piano potenziato di eradicazione deve
comprendere misure che garantiscano l'efficacia dell'azione
intrapresa ; che tali misure devono poter essere decise e
adattate all'evoluzione della situazione mediante una proce
dura che associ strettamente gli Stati membri e la Commis
sione ;
Articolo 2
Il piano di cui all'articolo 1 deve prevedere , oltre all'indica
zione dell'organismo incaricato della sua applicazione e del
suo coordinamento :
1 ) misure di eliminazione dei focolai di peste suina africana,
in particolare :
a ) l'abbattimento immediato e la distruzione di tutti gli
animali della specie suina delle aziende in cui si
constata un caso clinico di peste suina africana e delle
aziende che dall'indagine epizootologica risultano
contagiate . L'abbattimento e la distruzione vanno
effettuati evitando qualsiasi rischio di diffusione del
virus ;
b ) la pulizia ,' la disinfezione , la lotta contro gli insetti e la
derattizzazione delle aziende dopo l'eliminazione dei
suini ;
c ) l'immediato e congruo indennizzo dei proprietari degli
animali abbattuti conformemente alla lettera a);
d ) il rispetto , prima di procedere al ripopolamento degli
allevamenti di un vuoto biologico di almeno un mese
per gli allevamenti in ricoveri chiusi e di almeno tre
mesi per gli altri allevamenti , dopo l'abbattimento
e la realizzazione delle operazioni previste alla let
tera b );
e ) il ripopolamento progressivo delle aziende , previa
introduzione di suini «sentinella» nei quali sia stata
controllata l'assenza di anticorpi della peste suina
africana prima dell'introduzione nell'allevamento e un
mese dopo ;
f) il mantenimento di un controllo sierologico negli
allevamenti fino al loro ripopolamento completo ;
(>) GU n . C 197 del 6 . 8 . 1986 , pag. 7 .
( 2 ) GU n . C 322 del 15 . 12 . 1986 .
( 3 ) GU n . L 133 del 31 . 5 . 1979 , pag . 27 .
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2) misure di controllo degli allevamenti suini e la creazione
di allevamenti indenni dalla peste suina africana , in
particolare :
a ) un controllo sierologico mediante campionamento
rappresentativo in tutti gli allevamenti suini di ciascu
na regione di produzione .
Tuttavia , nei casi specifici sotto indicati si applicano le
regole seguenti :
— negli allevamenti da riproduzione , da moltiplica
zione o negli allevamenti misti a circuito chiuso ,
tutte le scrofe riproduttrici e le scrofe destinate alla
riproduzione devono essere sottoposte ad una
ricerca sierologica ;
— negli allevamenti misti che ricevono suini
dall'esterno , qualora non esista alcuna separazio
ne netta tra il settore di riproduzione e il settore
d'ingrasso , tutti i suini dell'azienda devono essere
sottoposti ad una ricerca sierologica ;
b ) la ricerca sierologica sistematica in tutti gli allevamen
ti in cui uno o più animali abbiano reagito positiva
mente al controllo sierologico di cui alla lettera a ) e il
proseguimento di tale ricerca fino all'individuazione e
all'eliminazione di tutti gli animali positivi ;
c) un'indagine epizootologica volta ad individuare gli
allevamenti d'origine dei suini che presentino reazioni
sierologiche positive ed una ricerca sierologica siste
matica in questi allevamenti ;
d ) l'eliminazione , mediante abbattimento e distruzione ,
di tutti gli animali che presentino una reazione
sierologica positiva in esito alle azioni di cui alle lettere
a ), b ) e c);
e ) l'immediato e congruo indennizzo dei proprietari degli
animali abbattuti e distrutti conformemente alla let
tera d );
f) la protezione sanitaria degli allevamenti in cui tutti i
suini presentino una reazione sierologica negativa ,
segnatamente :
— l'applicazione di misure sanitarie a tutte le persone
che entrano nell'allevamento ;
— disposizioni per la disinfezione di qualsiasi veicolo
che debba entrare nell'allevamento ;
— l'installazione di posti separati per la consegna di
alimenti e forniture varie ;
— l'installazione di posti separati per l'uscita dei
suini ;
g) misure sanitarie per tutti gli animali che vengono
introdotti nell'allevamento a fini di riproduzione o
d'ingrasso . Queste misure devono prevedere tra l'al
tro :
— l'obbligo che gli animali provengano da un'azien
da che fornisca le stesse garanzie ;
— una ricerca sierologica per tutti i suini da riprodu
zione ;
— l'assoggettamento a sorveglianza dei suini da
riproduzione prima che siano immessi nel ciclo di
produzione;
h ) la definizione , per il riconoscimento delle aziende
indenni dalla peste suina africana , dei criteri minimi
seguenti :
— assenza da almeno un anno di forme cliniche di
malattia nell'azienda ;
— assenza da almeno un anno di forme cliniche di
malattia in una zona del raggio di 2 chilometri
dall'azienda ;
— attuazione delle operazioni sierologiche previste
alle lettere a), b ) e c) per un anno , qualora venga
individuato un animale positivo ;
i ) una marcatura che consenta di distinguere facilmente
tutti i suini delle aziende riconosciute indenni dalla
peste suina africana ;
3 ) misure destinate a creare regioni indenni dalla peste suina
africana , in particolare :
a ) l'istituzione di un sistema di identificazione di tutti i
suini sul territorio nazionale che consenta di risalire
in qualsiasi momento alla regione e all'azienda d'ori
gine ;
b ) la registrazione di tutte le aziende che allevano suini ,
con l'indicazione del tipo di produzione , della loro
situazione riguardo alla peste suina africana e del
numero di capi ;
c) il controllo del numero di suini presenti nelle aziende
mediante l'introduzione di un registro o di uno
schedario suinicolo in cui si devono iscrivere , tra
l'altro , l'introduzione dei suini nell'azienda e la loro
origine , l'uscita dei suini dall'azienda e la loro desti
nazione , la mortalità dei suini e le relative cause ;
d ) il controllo degli spostamenti dei suini all'interno di
una regione o tra le regioni , qualunque sia loro origine
e destinazione , mediante la costituzione di organismi
regionali responsabili ;
e ) il divieto assoluto di introduzione di suini vivi prove
nienti da una regione che non abbia lo stesso stato
sanitario ;
f) la promozione di associazioni regionali di allevatori
per la lotta contro la peste suina africana allo scopo di
favorire una più efficace collaborazione con i servizi
tecnici ed amministrativi , nonché un controllo volon
tario dell'applicazione del piano ;
g ) il controllo sierologico per sondaggio dei suini alla
macellazione ;
h ) il controllo in laboratorio di campioni provenienti da
suini selvatici abbattuti ;
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carni suine . Tuttavia , le autorità competenti possono
autorizzare l'impiego di rifiuti per l'alimentazione
negli allevamenti specialmente designati e compren
denti solamente suini da ingrasso , a condizione che i
rifiuti siano convogliati e trattati termicamente , in
maniera da garantire la distruzione del virus , in
stabilimenti specializzati sotto controllo ufficiale ; in
questi stabilimenti specializzati non deve trovarsi
nessun animale della specie suina ;
d ) l'obbligo di abbattere i suini , per il consumo , in
macelli sottoposti a controllo veterinario ufficiale .
Articolo 3
La Commissione , dopo aver esaminato il piano proposto
dalle autorità spagnole e le sue eventuali modifiche , delibera
in merito all'approvazione del piano secondo la procedura di
cui all'articolo 9 .
Il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia è consultato sugli aspetti finanziari , il comitato
permanente delle strutture sugli aspetti strutturali .
Articolo 4
L'azione prevista dalla presente decisione beneficia del
concorso finanziario della Comunità .
4 ) misure di ristrutturazione degli allevamenti suini intese a
garantire una migliore protezione sanitaria e ad evitare il
rischio di diffusione della malattia , in particolare :
a ) la sistemazione delle strutture esistenti di ricovero dei
suini allo scopo di garantire una protezione sanitaria
efficace , prevedendo :
— dispositivi di protezione per l'entrata dei veicoli e
delle persone , luoghi separati per la consegna di
alimenti e forniture varie ;
— luoghi separati per l'introduzione o l'uscita di suini
vivi ;
b ) l'incentivo a sostituire gli allevamenti tradizionali con
allevamenti a circuito chiuso , provvisti di una separa
zione netta ed effettiva tra il settore di riproduzione e il
settore d'ingrasso ;
c ) negli allevamenti da ingrasso , la messa in opera di
sistemi di fornitura di suinetti che richiedano il
trasporto diretto degli animali dagli allevamenti di
moltiplicazione riconosciuti all'azienda da ingrasso ;
d) negli allevamenti che continuano ad utilizzare l'alle
vamento brado o semibrado in determinate regioni
dove tale pratica non può essere abbandonata :
— l'allestimento di ricoveri chiusi e protetti per i
riproduttori e i suinetti ;
— l'allestimento di un recinto chiuso e protetto per le
scrofe e i suinetti da ingrasso fino alla immissione
di questi ultimi nell'allevamento allo stato brado o
semibrado ;
— il divieto di ricondurre i suini da ingrasso dall'al
levamento brado o semibrado all'azienda di ripro
duzione ;
— l'obbligo di trasportare direttamente i suini verso il
macello una volta ultimato l'ingrasso ;
— la ricerca sierologica prima dell'ammissione all'al
levamento brado o semibrado e alla macellazione
per tutti i suini ingrassati allo stato brado o
semibrado ;
— qualora sia constatato un esito sierologico positi
vo , il sequestro e la distruzione delle carcasse in
causa nonché il divieto di utilizzare il pascolo
d'origine per l'ingrasso dei suini ;
— il controllo in laboratorio di campioni provenienti
da suini selvatici abbattuti ;
5 ) misure nazionali e regionali di protezione , in particola
re :
a ) il controllo e la distruzione di tutti i rifiuti provenienti
da mezzi di trasporto internazionali ;
b ) il controllo di tutti i rifiuti solidi e liquidi della cucina e
delle industrie che utilizzano carni suine ;
c) il divieto di impiegare per l'alimentazione dei suini i
rifiuti solidi e liquidi della cucina e delle industrie di
Articolo 5
1 . La durata della partecipazione finanziaria della Comu
nità è di cinque anni a decorrere dalla data fissata dalla
Commissione nella sua decisione di approvazione del piano
di cui all'articolo 1 .
2 . Il contributo a carico del bilancio della Comunità sotto
il capitolo di spesa concernente il settore agricolo è stimato a
42 milioni di ECU per la durata di cui al paragrafo 1 .
Articolo 6
1 . Sempreché tutte le azioni previste siano applicate e
siano conformi al piano approvato dalla Commissione a
norma dell'articolo 3 , possono beneficiare del concorso
finanziario della Comunità , entro i limiti fissati dall'articolo
5 , le spese sostenute dal Regno di Spagna :
— a titolo dell'articolo 2 , punto 1 , lettere a ), b ), c ), e) ed f),
punto 2 , lettere a ), b ), c ), d ) ed e), punto 3 , lettere d), f), g )
ed h ), punto 4 , lettera d), ultimi tre trattini ;
— a titolo dell'articolo 2 , punto 3 , lettera b ), e punto 4 ,
lettere a ), b), c ) e d), primi due trattini .
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2 . La Comunità rimborsa il 50% delle spese di cui al
paragrafo 1 , primo trattino , e il 30% delle spese di cui al
paragrafo 1 , secondo trattino .
3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono
adottate , se del caso , secondo la procedura prevista dall'ar
ticolo 13 del regolamento (CEE ) n . 729 / 70 ( 1 ).
in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si
pronuncia a maggioranza qualificata di 54 voti .
4 . La Commissione adotta le misure e le mette immedia
tamente in applicazione , se sono conformi al parere del
comitato . Se esse non sono comformi al parere del comitato o
in mancanza di parere , la Commissione presenta senza
indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da
adottare . Il Consiglio adotta le misure a maggioranza
qualificata .
Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data
in cui è stato adito , il Consiglio non ha adottato misure , la
Commissione adotta le misure proposte e le mette immedia
tamente in applicazione , salvo nei casi in cui il Consiglio si sia
pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .
Articolo 7
1 . Le domande di pagamento si riferiscono alle spese
sostenute dal Regno di Spagna nel corso dell'anno civile e
sono presentate alla Commissione anteriormente al 1 0 luglio
dell'anno successivo .
2 . Alle decisioni della Commissione concernenti il finan
ziamento comunitario dell'azione prevista dalla presente
decisione si applica l'articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento
(CEE ) n . 729 / 70 .
3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del
regolamento (CEE ) n . 729 / 70 .
Articolo 10
1 . La Commissione segue l'evoluzione della peste suina
africana in Spagna e l'applicazione del piano di cui all'arti
colo 1 .
Essa ne informa regolarmente gli Stati membri , almeno una
volta all'anno , in seno al comitato , sulla base delle informa
zioni fornite dalle autorità spagnole che inviano alla Com
missione una relazione circostanziata all'atto della presenta
zione delle domande di pagamento ed eventualmente sulla
base delle relazioni degli esperti designati dalla Commissione
che agiscono per conto della Comunità e si sono recati sul
posto .
2 . Qualora durante il corso della sua esecuzione si renda
necessario modificare il piano , in particolare per assicurarne
il coordinamento con altri piani , una nuova decisione di
approvazione deve essere presa secondo la procedura di cui
all'articolo 9 .
Articolo 8
Si applicano per quanto di ragione il regolamento (CEE )
n . 129 / 78 ( 2 ) e gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE )
n . 729 / 70 .
Articolo 11
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione .
Articolo 9
1 . Qualora si ricorra alla procedura definita dal presente
articolo , il comitato veterinario permanente , istituito con la
decisione 68 / 361 /CEE ( 3 ), in appresso denominato «comi
tato», è immediatamente consultato dal presidente , su
iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato mem
bro .
2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è
attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo
2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .
3 . Il rappresentante della Commissione presenta un pro
getto delle misure da adottare . Il comitato formula il proprio
parere su tali misure nel termine che il presidente può stabilire
Fatto a Bruxelles , addì 16 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. HOWE
( J ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .
( 2 ) GU n . L 20 del 25 . 1 . 1978 , pag . 16 .
( 3 ) GU n . L 255 del 18 . 10 . 1968 , pag . 23 .
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