N. L 382 / 30 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 31 . 12 . 86
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione
provvisoria del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti
nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla
pesca al largo della costa senegalese per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio 1988
( 86 / 658 /CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro
pea ,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo , in
particolare l'articolo 155 , paragrafo 2 , lettera b ), e l'articolo
167 , paragrafo 3 ,
considerando che , affinché i pescherecci della Comunità
possano riprendere le attività di pesca interrotte dal 31
maggio 1986 , è indispensabile che il protocollo in questione
sia approvato quanto prima ; che per questo motivo le due
parti hanno siglato uno scambio di lettere che prevede
l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo siglato a
decorrere dal 1° ottobre 1986 ; che occorre approvare detto
accordo , con riserva di una decisione definitiva da adottare in
base all'articolo 43 del trattato ,
DECIDE :
vista la proposta della Commissione ,
considerando che , in conformità dell'articolo 17 , secondo
comma , dell'accordo tra la Comunità economica europea ed
il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo
della costa senegalese (*), modificato dall'accordo firmato il
21 gennaio 1982 ( 2 ) e dall'accordo firmato il 20 novembre
1985 ( 3 ), prorogato per due periodi interinali dal 16 gennaio
1986 al 30 aprile 1986 ( 4 ) e dal 1° al 31 maggio 1986 ( 5 ), le
due parti hanno condotto negoziati per determinare le
modifiche o le aggiunte da introdurre in detto accordo alla
fine del periodo di applicazione del protocollo ;
considerando che , in esito ai suddetti negoziati , il 1° ottobre
1986 è stato siglato un protocollo che fissa i diritti di pesca e
la compensazione finanziaria previsti nell'accordo sopra
menzionato per il periodo 1° ottobre 1986 — 28 febbraio
1988 ;
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di
scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del
protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione
finanziaria previsti nell'accordo tra la Comunità economica
europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca
al largo della costa senegalese per il periodo 1 ° ottobre 1986
— 28 febbraio 1988 .
I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del
protocollo sono acclusi alla presente decisione .
considerando che grazie a tale protocollo i pescatori della
Comunità allargata mantengono le loro possibilità di pesca
nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del
Senegal ;
considerando che , conformemente all'articolo 155 , paragra
fo 2 , lettera b ), dell'atto di adesione , spetta al Consiglio
determinare le modalità appropriate affinché gli interessi
delle Canarie siano presi in considerazione , in tutto o in
parte , in occasione delle decisioni che esso adotta , caso per
caso , in particolare in vista della conclusione di accordi di
pesca con paesi terzi ; che occorre , nella fattispecie , determi
nare le modalità in questione ;
Articolo 2
Per prendere in considerazione gli interessi delle isole Cana
rie , il protocollo di cui all'articolo 1 e , nella misura necessaria
all'applicazione dello stesso , le disposizioni della politica
comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione
delle risorse della pesca sono anche applicabili alle navi
battenti bandiera della Spagna , registrate , in modo perma
nente , nei registri delle autorità competenti sul piano locale
( registros de base ) nelle isole Canarie , secondo le condizioni
definite nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE ) n .
570 / 86 del Consiglio , del 24 febbraio 1986 , relativo alla
definizione della nozione di «prodotti originari » ed ai metodi
di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il
territorio doganale della Comunità , Ceuta e Melilla e le isole
Canarie ( 6 ).
(!) GU n . L 226 del 29 . 8 . 1980 , pag . 17 .
( 2 ) GU n . L 234 del 9 . 8 . 1982 , pag . 9 .
( 3 ) GU n . L 361 del 31 . 1 . 1985 , pag . 87 .
( 4 ) GU n . L 75 del 20 . 3 . 1986 , pag . 53 .
( 5 ) GU n . L 168 del 25 . 6 . 1986 , pag . 22 . ( 6 ) GU n . L 56 dell' I . 3 . 1986 , pag . 1 .
31 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 382 / 31
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di
scambio di lettere di cui dall'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità .
Fatto a Bruxelles , addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
Full & Egal Universal Law Academy