Avis juridique important
86/65/CEE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1986 relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 15/03/1986 pag. 0040 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 20 pag. 0156
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 20 pag. 0156
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 1986
relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità
(86/65/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere ai requisiti generali e particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;
considerando che, nel corso di una prima ispezione, non era stato giudicato soddisfacente alcuno stabilimento; che la decisione 84/325/CEE della Commissione (3), ha fatto divieto agli stati membri, a livello comunitario, d'importare carni fresche in provenienza dagli stabilimenti del Marocco, pur prevedendo per i medesimi, a livello delle legislazioni nazionali, la facoltà di non interrompere per un periodo di sette mesi le correnti di scambio eventualmente esistenti con gli stabilimenti proposti dalle autorità marocchine;
considerando che da una nuova ispezione, eseguita in applicazione dell'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), è risultato che il livello igienico di uno stabilimento è nel frattempo migliorato e può essere quindi giudicato soddisfacente;
considerando che tale stabilimento può pertanto essere iscritto in un elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità; che la decisione 84/325/CEE deve essere pertanto abrogata;
considerando che le condizioni all'importazione di carni fresche in provenienza dallo stabilimento che figura nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive, nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato; che, in particolare, l'importazione di certe categorie di carni in provenienza dai paesi terzi e la spedizione verso altri stati membri, quali le carni che contengono i residui di alcune sostanze per le quali la regolamentazione comunitaria non è ancora armonizzata, restano disciplinate dalla legislazione dello stato membro destinatario conformemente alle disposizioni generali del trattato;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Lo stabilimento del Marocco che figura in allegato è autorizzato ai fini dell'esportazione nella Comunità di carni fresche in conformità del suddetto allegato.
2. Le importazioni in provenienza da stabilimenti di cui in allegato restano soggette alle altre disposizioni comunitarie adottate nel campo veterinario.
Articolo 2
Gli stati membri vietano l'importazione delle carni fresche in provenienza da stabilimenti che non figurano in allegato.
Articolo 3
La decisione 84/325/CEE è abrogata.
Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 16 febbraio 1986.
Articolo 5
Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.
(3) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 78.
(4) GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI STABILIMENTI
1.2.3 // // // // Numero d'autorizzazione // Stabilimento // Indirizzo // // //
CARNI DI SOLIPEDI
Macello
1.2.3 // // // // 1 (1) // Abattoirs Municipaux // Settat // // //
(1) Escluse le frattaglie.
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