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86/664/CEE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986 che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo
Gazzetta ufficiale n. L 384 del 31/12/1986 pag. 0052 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0069
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0069
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1986 che istituisce una procedura di consultazione e di cooperazione nel settore del turismo (86/664/CEE)
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha in particolare il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, come pure più strette relazioni tra gli Stati che ad essa partecipano ; che il turismo può contribuire all'attuazione di questi obiettivi ;
considerando che la risoluzione del Consiglio, del 10 aprile 1984, concernente una politica comunitaria del turismo(4), sottolinea la necessità di una consultazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di turismo ;
considerando che la consultazione costituisce uno strumento utile per facilitare la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per realizzare gli obiettivi del trattato ;
considerando che è opportuno che ciascuno Stato membro faccia beneficiare gli altri Stati membri e la Commissione dell'esperienza dallo stesso acquisita nel settore del turismo ;
considerando che per la consultazione nel settore del turismo occorre garantire lo scambio d'informazioni tra gli Stati membri e la Commissione ;
considerando che questa consultazione non dovrebbe sovrapporsi ai lavori già effettuati in altra sede nella Comunità.
DECIDE :
Articolo 1
È istituito presso la Commissione un comitato consultivo nel settore del turismo, qui di seguito denominato « comitato ». Esso è composto di membri designati da ciascuno Stato membro.
Articolo 2
Compito del comitato è agevolare gli scambi d'informazione, la consultazione ed eventualmente la cooperazione in materia di turismo ed in particolare in materia di prestazione di servizi turistici.
Articolo 3
Ai fini di cui all'articolo 2, una volta l'anno ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle misure più significative che ha preso e, per quanto possibile, sulle misure che si propone di prendere nel settore della prestazione di servizi turistici e che possono ripercuotersi sui viaggiatori provenienti dagli altri Stati membri.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 4
1. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta l'anno, procede ad uno facilitare, ove necessario, la futura cooperazione tra gli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.
2. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il comitato esamina inoltre qualsiasi problema che possa interessare vari Stati membri.
3. Il comitato consiglia anche la Commissione su qualsiasi problema sul quale questa ha chiesto un parere.
4. Le informazioni e le consultazioni previste dalla presente decisione sono coperte dal segreto professionale.
Articolo 5
Il comitato è presieduto dalla Commissione.
Il segretariato del comitato è affidato alla Commissione.
Per il ConsiglioIl PresidenteG. SHAW
(1)GU n. C 114 del 15. 5. 1986, pag. 8.
(2)Parere reso il 12 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3)GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 1.
(4)GU n. C 115 del 30. 4. 1984, pag. 1.
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