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87/100/CEE: Decisione della Commissione del 17 dicembre 1986 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.340 - Mitchell Cotts/Sofiltra) (Il testi in lingua francese e inglese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 041 del 11/02/1987 pag. 0031 - 0037
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1986
relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/31.340 - Mitchell Cotts/Sofiltra)
(I testi in lingua francese e inglese sono i soli facenti fede)
(87/100/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 6 e 8,
vista la notificazione degli accordi sottomenzionati e la domanda di attestazione negativa, presentata il 20 settembre 1984 da Mitchell Cotts & Co. (Engineering) Ltd, Birmingham, Regno Unito (in appresso denominata « M. C. Engineering ») e da Sofiltra Poelman SA, Francia (in appresso denominata « Sofiltra ») per quanto riguarda la costituzione di un'impresa comune, Mitchell Cotts Air Filtration Ltd (in appresso denominata « Impresa comune »), accordi che sono entrati in applicazione il 5 luglio 1984 e che comprendono un accordo di costituzione dell'Impresa comune, un accordo di licenza di know-how nonché l'atto costitutivo e lo statuto dell'impresa comune,
visto il contenuto essenziale della notificazione pubblicato (2) a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
A. Oggetto della decisione
(1) La presente decisione riguarda gli accordi fra M. C. Engineering e Sofiltra intesi alla costituzione nel Regno Unito di un'Impresa comune, Mitchell Cotts Air Filtration Ltd alla quale viene concessa una licenza di know-how vertente sulla fabbricazione e sulla commercializzazione di filtri per aria ad alta efficienza a base di fibre ultrasottili di vetro per applicazioni nei settori nucleare, biologico, chimico e dei calcolatori.
B. Le imprese
(2) M. C. Engineering è una filiale al 100 % di Mitchell Cotts Group plc (« the Mitchell Group ») che è una società britannica con un fatturato annuo del gruppo al 30 giugno 1985 pari a circa 377 milioni di £ e con partecipazioni principalmente nei settori dell'ingegneria, dei trasporti e del commercio internazionale.
(3) Sofiltra è una società per azioni di diritto francese che fa capo alla divisione Entreprises et Services del Groupe Saint Gobain, la quale detiene circa il 72 % del capitale azionario di Sofiltra. Con un fatturato che al 31 dicembre 1983 superava i 57 miliardi di FF, le principali attività di produzione di Saint Gobain riguardano i settori del vetro piano,
dei prodotti isolanti, dei tubi di ghisa per reti di distribuzione idrica, degli imballaggi in vetro, della carta e cartone da imballaggio, del cartone per scatole e del compensato, dei materiali da copertura e per edilizia, delle fibre di rinforzo per plastiche e dei prodotti refrattari.
(4) Mitchell Cotts Air Filtration Ltd, alla datta degli accordi (5 luglio 1984) era una filiale al 100 % di Mitchell Group. Il 28 giugno 1984, Mitchell Cotts Environmental Control Limited (un'altra filiale al 100 % di Mitchell Group) le trasferiva la produzione e la vendita di prodotti di filtraggio dell'aria precedentemente di sua competenza.
C. Il prodotto
(5) Gli accordi riguardano la produzione e la vendita di filtri per aria ad alta efficienza a base di fibre ultrasottili di vetro per applicazioni nel settore nucleare, biologico, chimico e dei calcolatori. Sofiltra produce in Francia filtri meccanici per aria ad alta efficienza utilizzando piccoli supporti di carta piegata composti di fibre di vetro di dimensioni inferiori al micron. Tali filtri sono prodotti sotto forma di filtri di tipo « V » o di pannelli filtranti. M. C. Engineering dal 1976 ha partecipato alla produzione e commercializzazione di dispositivi di filtraggio dell'aria che utilizzavano carta piegata di fibre di vetro acquistata da Sofiltra. A differenza della produzione della carta piegata di fibre di vetro, non è richiesta una tecnologia avanzata per l'assemblaggio del prodotto finito, che comporta unicamente la fornitura dell'involucro di metallo o di plastica. La carta piegata di fibre di vetro costituisce l'elemento di maggior costo e tecnicamente preponderante del prodotto finito. M. C. Engineering non possiede la tecnologia adatta o le capacità di ricerca e sviluppo necessarie per produrre indipendentemente questi filtri per aria ad alta efficienza. M. C. Engineering produce certi dispositivi di filtraggio non sostituibili con i filtri per aria ad alta efficienza. La licenza di know-how autorizza l'Impresa comune a produrre il prodotto finito ovviando così alla necessità di importare la carta piegata di fibra di vetro.
D. Gli accordi
(6) Mitchell Cotts Air Filtration Limited, era una filiale al 100 % di Mitchell Group con un capitale azionario di 92 000 £ ripartite in 69 000 azioni ordinarie « A » di importo nominale 1 £ e 23 000 azioni ordinarie « B » di importo nominale 1 £. Sofiltra ha acquisito le azioni ordinarie « B » che rappresentano una partecipazione del 25 % nell'Impresa comune.
(7) Lo statuto dell'Impresa comune prevede la costituzione di un comitato degli azionisti al quale ciascuna società madre partecipa con pari numero di membri. Ogni membro dispone di un voto; il voto del presidente non è preponderante. I seguenti atti richiedono la preventiva approvazione del comitato degli azionisti:
1.2 // i) // Pagamenti destiinati a: // // a) amministratori dell'Impresa comune; // // b) dipendenti dell'Impresa comune la cui retribuzione complessiva superi eventualmente i compensi corrisposti all'amministratore che gode del trattamento economico meno favorevole; // // c) persone imparentate con le persone di cui ai punti a) e b); // ii) // approvazione degli investimenti e del bilancio di esercizio dell'Impresa comune; // iii) // acquisto, vendita, locazione, costituzione di garanzie reali, ipoteche, privilegi o altri modi di acquisto o alienazione da parte dell'Impresa comune di determinati cespiti dell'attivo; // iv) // accensione o concessione di prestiti da parte dell'Impresa comune (esclusi taluni scoperti bancari) o garanzie prestate dall'Impresa comune per debiti o impegni; // v) // creazione o abbandono da parte dell'Impresa comune di unità o impianti di produzione; // vi) // costituzione da parte dell'Impresa comune di nuove aziende o loro chiusura; // vii) // adesione da parte dell'Impresa comune a contratti, accordi, o altra iniziativa che: // // a) ha un certo rilievo ed esula dal normale campo di attività dell'Impresa comune, oppure // // b) è avviata con un amministratore dell'Impresa comune o con un membro del comitato degli azionisti o con qualsiasi azionista dell'Impresa comune e che presenta condizioni più onerose per l'Impresa comune rispetto a quelle che sarebbero state applicate se non fosse stata avviata con una delle persone sopraccitate; // viii) // avvio o impugnazione di cause, procedure arbitrali o simili da parte o contro l'Impresa comune; // ix) // adesione da parte dell'Impresa comune a accordi per l'acquisizione o l'alienazione di diritti di proprietà industriale; // x) // dichiarazione o pagamento da parte dell'Impresa comune di dividendi; // xi) // modifica dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Impresa comune; // xii) // avvio di procedure di liquidazione dell'Impresa comune; // xiii) // aumento o riduzione del capitale nominale o delle azioni emesse o del capitale di indebitamento dell'Impresa comune o costituzione o rilascio di garanzie, opzioni o altri diritti sul capitale azionario o sul capitale di prestito; // xiv) // consolidamento o fusione dell'Impresa comune oppure acquisizione o alienazione di partecipazioni da parte dell'Impresa comune in un'altra società, associazione, società senza personalità giuridica o altro ente avente capacità giuridica o creazione da parte dell'Impresa comune di una filiale dell'Impresa comune medesima; // xv) // nomina e revoca dell'amministratore delegato dell'Impresa comune; // xvi) // modifica del nome dell'Impresa comune; // xvii) // modifica della sede registrata dell'Impresa comune.
(8) Il consiglio d'amministrazione dell'Impresa comune è composto di due amministratori nominati da Sofiltra e da tre amministratori M. C. Engineering con delibere adottate a semplice maggioranza.
(9) L'Impresa comune s'impegna a produrre dispositivi di filtraggio dell'aria usando il know-how e l'esperienza tecnologica di Sofiltra su licenza concessa contro adeguato corrispettivo. Il know-how è definito come i dati tecnici segreti e le altre informazioni relativi allo studio ed alla produzione di filtri di perfetta ed alta efficienza che utilizzano piccoli supporti di carta piegata. Mitchell Cotts Environmental Controls Limited cede in locazione gli stabilimenti di produzione all'Impresa comune e fornisce il know-how commerciale. L'accordo per la costituzione dell'Impresa comune e l'accordo relativo alla licenza di know-how prevedono la cessione da parte di Sofiltra all'Impresa comune di una licenza esclusiva di fabbricazione di filtri per aria nel Regno Unito. Ciò significa che Sofiltra non rilascerà altre licenze di produzione nel Regno Unito.
(10) L'accordo relativo alla licenza vieta all'Impresa comune di fabbricare o vendere prodotti concorrenti e la vincola al segreto per quanto riguarda il know-how, le informazioni o le tecnologie che le vengono comunicate. L'Impresa comune non potrà concedere sublicenze senza il previo accordo di Sofiltra.
Inoltre l'accordo relativo alla licenza prevede la comunicazione e la concessione reciproca di licenze non esclusive per i miglioramenti e le nuove invenzioni. Tali disposizioni possono essere così riepilogate:
Sofiltra comunicherà all'Impresa comune tutti i miglioramenti o tutte le nuove invenzioni relative al materiale sotto licenza, brevettati o no, che essa acquisirà a termini di legge o sui quali essa avrà il diritto di concedere licenze e l'Impresa comune potrà servirsi di tali miglioramenti o invenzioni per il periodo in cui vige l'accordo. L'Impresa comune comunicherà a Sofiltra tutte le informazioni concernenti i miglioramenti o le invenzioni sviluppate o acquisite per suo conto riguardanti il materiale sotto licenza, brevettate o no, e concederà a Sofiltra la licenza gratuita di usare tali miglioramenti o invenzioni. Sofiltra può comunicare tali miglioramenti ed invenzioni ad altri suoi licenziatari. Attualmente Sofiltra non ha rilasciato altre licenze nel mercato comune.
(11) L'accordo relativo alla licenza prevede anche un diritto esclusivo di vendita concesso all'Impresa comune per quanto riguarda l'area di vendita che comprende il Regno Unito, l'Irlanda e sette paesi extracomunitari. Sofiltra e gli altri licenziatari mantengono tuttavia il diritto di vendere i prodotti oggetto di licenza e i pezzi di ricambio nel Regno Unito qualora la loro vendita sia conforme ad accordi finanziari a medio termine che specifichino il paese di origine e che siano conclusi tra governi del cliente e del venditore. Tali accordi non dovrebbero essere numerosi. In caso di vendite dirette di questo tipo, l'Impresa comune riceverà una somma a titolo di compensazione. Parallelamente l'accordo contiene una clausola che vieta al licenziatario di utilizzare, fabbricare, depositare, costituire riserve di prodotti sotto licenza o di fare pubblicità al di fuori del territorio esclusivo. Al licenziatario è altresì vietato istituire succursali o agenzie commerciali per la vendita del materiale oggetto di licenza al di fuori della sua area di vendita. Sono peraltro ammesse le vendite passive. L'accordo relativo alla licenza che è entrato in vigore il 1o luglio 1984, ha durata decennale ed è in seguito rinnovabile annualmente, sempreché le parti non recedano dallo stesso con preavviso di 10 mesi.
E. Il mercato
(12) Il mercato in questione è quello dei prodotti di filtraggio ad alta efficienza dell'aria e del gas. Trattasi secondo i termini usati dai professionisti del settore di dispositivi di filtraggio « assoluto » o « ad altissima efficienza ». Questi prodotti si collocano ai livelli massimi per quanto riguarda efficienza, tassi di ritenzione e vita utile in rapporto alle condizioni di impiego. Il seguente elenco riporta le società concorrenti sul mercato del filtraggio ad altissima efficienza nel Regno Unito/Irlanda e nel resto della Comunità. Tali società che rappresentano l'80-85 % del mercato comunitario, fabbricano prodotti di filtraggio di alta efficienza:
1.2 // // // Paese d'origine // Società // // // Regno Unito // Vokes Ozonair Auchard Microflow // USA // American Filter Flanders // Svezia // Camfil // Republica federale di Germnia // Trox Delbag Draeger // Svizzera // Luwa // Italia // Codas // //
(13) Le stime delle vendite sul mercato CEE dei prodotti di filtraggio ad altissima efficienza per il 1984 sono le seguenti:
Francia: 90/100 milioni di FF
Repubblica federale
di Germania: 150/170 milioni di FF
Regno Unito-Irlanda: 100/110 milioni di FF
Benelux: 60 milioni di FF
Italia, Danimarca altri paesi: 60 milioni di FF
Totale: 460/500 milioni di FF
(14) Nel triennio precedente la conclusione dell'accordo relativo all'Impresa comune, le vendite di Sofiltra sono state all'incirca le seguenti:
Vendite
(in milioni di FF)
1.2.3.4 // // // // // // 1982 // 1983 // 1984 // // // // // Francia // 47,5 // 44,9 // 53,5 // Repubblica federale di Germania // 2,0 // 1,3 // 1,5 // Regno Unito - Irlanda // 0,7 // 1,1 // 2,0 // Benelux // 10,0 // 12,0 // 6,5 // Italia, Danimarca e altri paesi // 2,8 // 6,0 // 6,5 // // // // // Totale // 63,0 // 66,0 // 70,0 // // // //
(15) I prodotti di filtraggio in questione sono commercializzati attraverso le frontiere nazionali nell'ambito del mercato comune ad opera di parecchie imprese che vi sono presenti. Le condizioni di concorrenza sono relativamente omogenee nell'insieme della Comunità.
La quota di Sofiltra sul mercato comunitario per il triennio precedente alla conclusione dell'accordo era del 15 % circa. Nello stesso periodo le vendite di M. C. Engineering e le quote di mercato trascurabili per i prodotti di filtraggio ad altissima efficienza tranne nel Regno Unito ed in Irlanda dove la quota di mercato per il 1984 era del 10 % circa. In funzione di tali dati, le quote di mercato approssimative delle società madri sono così articolate:
1.2.3.4 // // // // // // Francia // Regno Unito // CEE // // // // // Sofiltra // 54 % // 2 % // 15 % // M. C. Engineering // 2 % // 10 % // 2 % // // // //
Tuttavia M. C. Engeneering e Sofiltra difficilmente potevano essere considerate concorrenti sul piano produttivo. Come esposto al precedente punto 5, M. C. Engineering si occupava della commercializzazione di un prodotto finito fabbricato con carta piegata di fibra di vetro acquistata presso Sofiltra, mentre Sofiltra ed altri produttori fabbricavano il prodotto finito senza ricorrere a terzi.
(16) L'accordo relativo all'Impresa comune consente alle parti di diventare più competitive nel Regno Unito. M. C. Engineering non sarebbe stata in grado di produrre i filtri per aria senza la licenza di know-how e Sofiltra non avrebbe potuto installare proprie capacità produttive nel Regno Unito senza sostenere « costi sostanziali e antieconomici ».
F. Osservazioni di terzi
(17) Non sono pervenute osservazioni di terzi in risposta alla comunicazione della Commissione effettuata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17.
II. VALUTAZIONE GIURIDICA
A. Articolo 85, paragrafo 1
(18) Poiché l'accordo di Sofiltra è necessario per l'adozione di importanti decisioni relative alla gestione degli affari dell'Impresa comune, Sofiltra non è semplicemente un azionista di minoranza. Le decisioni di gestione corrente nell'Impresa comune spettano al consiglio di amministrazione nel quale M. C. Engineering è in posizione di maggioranza (punto 8). Tuttavia l'influenza di Sofiltra non mancherà d'incidere sulla gestione dell'Impresa comune visto che è la fonte della tecnologia, rappresenta un'importante quota azionaria ed è presente in condizioni di parità con M. C. Engineering nel comitato degli azionisti la cui approvazione preventiva è richiesta per alcune importanti decisioni (punto 7). Sofiltra dunque va considerata un partecipante di pieno diritto all'Impresa comune di cui ha il controllo insieme a M. C. Engineering. Di conseguenza, l'accordo relativo all'Impresa comune rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.
(19) Poiché le condizioni di concorrenza per i prodotti in questione sono abbastanza omogenee nell'insieme del mercato comune, la CEE rappresenta il mercato geografico pertinente per valutare le posizioni delle parti. Si tratta di stabilire se le imprese partecipanti sono concorrenti nell'ambito dell'area geografica e del mercato del prodotto che interessano in questa sede. Il mercato del prodotto che interessa ai fini della valutazione delle relazioni concorrenziali esistenti tra le società madri prima della conclusione degli accordi di cui trattasi è quello concernente la produzione e la vendita del prodotto finito completo che comporta l'elemento preponderante, la carta piegata di fibre di vetro.
Per quanto riguarda la produzione, M. C. Engineering non era un concorrente effettivo o potenziale per Sofiltra poiché gli mancavano il know-how necessario e la capacità di ricerca e sviluppo per la produzione della carta piegata di fibre di vetro, che è l'elemento preponderante del prodotto finito ed oggetto dello scambio di tecnologia nel caso di specie. La disponibilità di altre fonti di approvvigionamento o di licenze non altera questa analisi: M. C. Engineering aveva un evidente interesse economico e commerciale per sviluppare la propria tecnologia in questo settore e non essendovi riuscito, ha fatto ricorso, dapprima, agli acquisti presso Sofiltra e, in seguito, all'Impresa comune abbinata alla licenza di know-how. Per tale ragione M. C. Engineering e Sofiltra non erano concorrenti effettivi o potenziali per la fabbricazione del prodotto finito completo che incorpora l'elemento tecnico essenziale che è anche il più costoso. Inoltre a causa del numero di altre imprese concorrenti su tale mercato e della relativa esiguità delle quote dei partecipanti all'Impresa comune sul mercato geografico in questione, la costituzione dell'Impresa comune non comporta rischi in termini di eliminazione di possibilità analoghe per altri concorrenti.
Poiché le parti non sono concorrenti, né vi è perdita di concorrenza e neppure rischio di esclusione, e siccome l'accordo non comporta la creazione di una rete di imprese comuni concorrenti, l'accordo relativo alla costituzione di una produzione in comune non rientra di per sé nell'ambito d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1.
(20) D'altro canto, per quanto riguarda la vendita e la distribuzione del prodotto finito, Sofiltra e l'Impresa comune sono concorrenti e, da quanto risulta, le restrizioni territoriali esistenti fra di loro devono essere analizzate come caso separato a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, poiché, anche se l'accordo relativo alla costituzione di una produzione in comune tra società non concorrenti non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, gli accordi e le loro clausole specifiche vanno esaminati per determinare se la concorrenza subisca restrizioni in qualche altra maniera.
(21) Si ritiene che non provochino sensibili restrizioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, le seguenti clausole dell'accordo di licenza:
- quelle che impongono i seguenti obblighi all'Impresa comune:
- mantenere il segreto per quanto riguarda il know-how, l'informazione o la tecnologia ad essa trasferita;
- non concedere sublicenze;
- comunicare a Sofiltra tutti i miglioramenti sviluppati o acquisiti dall'Impresa comune e concedere licenze gratuite e non esclusive a Sofiltra per l'uso di tali miglioramenti;
- quelle che impongono a Sofiltra l'obbligo di comunicare su base non esclusiva all'Impresa comune tutti i miglioramenti o le nuove invenzioni relativi ai prodotti sotto licenza che ha acquisito a termini di legge o per i quali ha il diritto di concedere licenze. L'Impresa comune deve avere il diritto di servirsi di tali miglioramenti o invenzioni per tutta la durata dell'accordo di licenza.
(22) Nelle circostanze specifiche di questo caso, si ritiene che non provochino restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, para- grafo 1, le seguenti clausole dell'accordo di licenza:
- L'obbligo imposto all'Impresa comune di non produrre o trattare prodotti concorrenti con quelli oggetto della licenza è necessario dato che l'Impresa comune deve concentrarsi interamente sulla nuova unità di produzione, per creare la quale le parti hanno investito ingenti capitali. Sofiltra espande le sue attività nelle altre parti del mercato comune e M. C. Engineering è in grado di sviluppare le sue attività manifatturiere. Il trasferimento di tecnologia si inserisce in condizioni di cooperazione industriale integrata che garantiscono la sufficiente salvaguardia della tecnologia e il suo completo sfruttamento senza privare Sofiltra del necessario controllo sulla produzione e sulla dispersione della propria tecnologia. Per tale ragione questo obbligo non può essere considerato, nel caso di specie, come una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1.
(23) Tuttavia la licenza esclusiva concessa all'Impresa comune di produrre filtri per aria nel Regno Unito significa che Sofiltra non procederà direttamente a fabbricare questi prodotti nel territorio in questione o a nominarvi altri licenziatari. Tale clausola, se non è abbinata ad una limitazione nel tempo, non può essere considerata strettamente necessaria per la costituzione e per il valido funzionamento dell'Impresa comune.
Non è inconcepibile il fatto che Sofiltra possa decidere dopo tale periodo, e soprattutto quando l'Impresa comune ha raggiunto la piena capacità, di insediare una propria unità di produzione piuttosto che di estendere gli stabilimenti dell'Impresa comune. Un tale comportamento in simili circostanze non pregiudicherebbe l'esistenza dell'Impresa comune. Analogamente, se l'Impresa comune non è in grado di soddisfare un ordine, Sofiltra, in linea di massima, dovrebbe avere la facoltà di provvedervi senza che tale comportamento pregiudichi il funzionamento dell'Impresa comune. Il diritto esclusivo concesso all'Impresa comune di vendere i prodotti sotto licenza nel Regno Unito, in Irlanda e in sette paesi extracomunitari a Sofiltra e a possibili futuri licenziatari, esclusi taluni casi eccezionali, di vendere attivamente filtri per aria in tali zone (1). Da parte sua l'Impresa comune è vincolata a non vendere attivamente nelle aree riservate al licenziante. Il divieto reciproco di vendite attive, nonostante consenta le vendite passive ad opera del concedente e del concessionario della licenza nei territori reciproci, è da considerarsi come uno dei casi cui si applica l'articolo 85, paragrafo 1, poiché una restrizione di questo tipo equivale ad una ripartizione del mercato tra Sofiltra e l'Impresa comune che sono divenute concorrenti e offrono prodotti concorrenti. Essendo alquanto improbabile che la commercializzazione del prodotto passi attraverso fasi intermedie, un divieto di vendite attive costituisce una restrizione particolarmente sensibile in quanto mancano fonti alternative di approvvigionamento.
(24) L'accordo relativo all'Impresa comune incide sugli scambi tra gli Stati membri in quanto la produzione dell'Impresa comune sarà commercializzata non soltanto nel Regno Unito, ma anche in Irlanda. L'aumento nelle vendite del prodotto pari al 50 % nel biennio 1o luglio 1982-30 giugno 1984 (punto 5) e la posizione relativamente forte nell'ambito del mercato comune di Sofiltra consente di ritenere probabile un sensibile effetto sugli scambi tra Stati membri.
B. Articolo 85, paragrafo 3
(25) L'accordo è stato notificato alla Commissione il 20 settembre 1984 insieme ad una domanda di attestazione negativa. Come sopra menzionato le sole clausole che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, sono la licenza esclusiva concessa da Solfiltra all'Impresa comune dopo il periodo iniziale e la restrizione sulle vendite effettuate da Sofiltra e dall'Impresa comune nei rispettivi territori. Considerando che l'Impresa comune è prevista per un periodo di 10 anni, che per la prima volta la tecnologia e il know-how di Sofiltra sono sfruttati direttamente nel Regno Unito e che la penetrazione sul mercato è un obiettivo deliberato dell'Impresa comune, è chiaro che per porre in grado l'Impresa comune di insediarsi e svilupparsi su un mercato competitivo, non deve subire la concorrenza di altre unità produttive insediate da Sofiltra o da vendite attive ad opera di Sofiltra o di altri licenziatari. Inoltre, l'area assegnata all'Impresa comune è sufficientemente ampia da assorbire la sua attività per un considerevole periodo di tempo ed è interesse dell'Impresa comune non lasciarsi distrarre dall'azione di sviluppare il mercato in tale ampia area tentando di vendere al di fuori della stessa. Una tale restrizione dovrebbe consentire all'Impresa comune di concentrare le sue iniziative sul suo territorio esclusivo avvalendosi dell'esperienza dell'esistente rete di vendita di M. C. Engineering. Un più agevole controllo dell'area di vendita consentirà di migliorare la conoscenza del mercato che sarà così basata su contatti più stretti con i consumatori. Di conseguenza, gli accordi contribuiscono ad un miglioramento della produzione e della distribuzione.
(26) Come risulta dagli accordi, i prodotti di cui trattasi sono fabbricati secondo un procedimento di produzione integrata per cui gli utilizzatori ed i consumatori possono disporre dei miglioramenti tecnologici più ampiamente e rapidamente. Una pressione concorrenziale sul mercato garantirà che i consumatori possano beneficiare di tale miglioramento, mentre la concorrenza non sarà eliminata per una parte sostanziale dei prodotti in questione. È importante osservare sotto questo profilo che l'Impresa comune ha facoltà di operare vendite passive al di fuori del suo territorio sotto licenza. Le restrizioni sono indispensabili per raggiungere i vantaggi che si prefigge l'Impresa comune in quanto solo in vista di tali vantaggi le parti sono disposte ad adottare le necessarie iniziative e assumersi i necessari impegni. Di conseguenza le restrizioni che ricadono sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, possono essere esentate a norma dell'articolo 85, paragrafo 3.
(27) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 17, la decisione di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, deve essere rilasciata per un periodo determinato. La durata prevista inizialmente per l'Impresa comune è un periodo di 10 anni a decorrere dal 5 luglio 1984. Sembra quindi opportuno ai sensi dell'articolo 8, para- grafo 1, del regolamento n. 17 un'esenzione a decorrere dalla data della notificazione fino al 4 luglio 1994. Tale periodo dovrebbe essere sufficiente per porre l'Impresa comune in condizione di stabilirsi e svilupparsi concentrando la sua azione nell'ambito dei territori ad essa assegnati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, sono dichiarate inapplicabili per il periodo dal 20 settembre 1984 al 4 luglio 1994 agli accordi conclusi il 5 luglio 1984 tra Mitchell Cotta (Engineering) Ltd. Birmingham e Sofiltra Poelman SA, la Garenne-Colombe, nella misure in cui prevedono restrizioni alla produzione e alle vendite da parte di Sofiltra e dell'Impresa comune nei territori l'una dell'altra.
Articolo 2
Le seguenti imprese:
1. Mitchell Cotts & Co. (Engineering) Limited
42-46, Hagley Road
UK-Birmingham B 16 8PE
2. Sofiltra Poelman SA
71, Boulevard National
F-92250 La Garenne Colombes
3. Mitchell Cotts Air Filtration Limited
42-46 Hagley Road
UK-Birmingham B16 8PE.
sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1986.
Per la Commissione
Peter SUTHERLAND
Membro della Commissione
(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
(2) GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 2.
(1) Vale a dire attuando un'attiva politica di immissione sul mercato dei prodotti sotto licenza in quei territori ed in particolare effettuando una pubblicità destinata specificamente ai territori in questione o costituendovi una succursale o mantenendovi depositi di distribuzione.
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