Avis juridique important
87/116/CEE: Decisione della Commissione del 23 dicembre 1986 relativa al programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Belgio per il periodo 1986-1990, presentato dal Belgio in conformità al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 18/02/1987 pag. 0031 - 0033
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
relativa al programma specifico in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Belgio per il periodo 1986-1990, presentato dal Belgio in conformità al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio
(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
(87/116/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 5,
considerando che il governo belga ha comunicato alla Commissione il 30 aprile 1986 un programma in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Belgio ed ha comunicato il 28 ottobre 1986 le ultime informazioni complementari concernenti tale programma;
considerando che detto programma è conforme alle disposizione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;
considerando che detto programma contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della politica comune della pesca e contiene i dati stabiliti all'articolo 3 del suddetto regolamento;
considerando che detto programma deve essere coerente con i programmi di orientamento pluriennali per la ristrutturazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del settore della pesca nonché per lo sviluppo del settore dell'acquacoltura adottati dalla Commissione con le decisioni 85/112/CEE (3) e 85/481/CEE (4);
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere congiunto del comitato permanente delle strutture agricole e del comitato permanente per le strutture della pesca,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma pecifico in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca in Belgio, notificato dal governo belga il 30 aprile 1986 e completato da ultimo il 28 ottobre 1986 i cui elementi essenziali sono esposti nell'allegato I, è approvato con riserva delle disposizioni dell'allegato II.
Articolo 2
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.
Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione
(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 44 del 14. 2. 1985, pag. 44.
(4) GU n. L 287 del 29. 10. 1985, pag. 29.
ALLEGATO I
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA RELATIVO AD UN'AZIONE COMUNE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA, ELABORATO DAL GOVERNO BELGA NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO (CEE) n. 355/77 DEL CONSIGLIO
1. Oggetto del programma
Sviluppo dei settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca, comprese le specie d'acqua dolce.
2. Delimitazione della zona interessata dal programma
L'intero territorio del Belgio.
3. Durata del programma
Il programma si applica dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1990.
4. Obiettivi del programma
Nel quadro generale dello sviluppo degli impianti di trasformazione e di commercializzazione, la ristrutturazione persegue i seguenti obiettivi:
- Per le specie d'acqua marina:
- miglioramento delle infrastrutture, compresi gli impianti di aste per il pesce;
- introduzione di impianti moderni di trasformazione e di condizionamento, comprese le installazioni di affumicatura;
- ampliamento di fabbricati destinati alle attrezzature di trasformazione;
- Per le specie d'acqua dolce:
- investimenti in locali destinati agli impianti di trasformazione integrata (lavaggio, affumicatura, condizionamento, ecc.);
- investimenti in mezzi di trasporto del pesce vivo;
- investimenti in impianti intesi a valorizzare i sottoprodotti (uova, scarti, ecc.).
5. Previsioni di investimento
L'importo globale degli investimenti necessari nel corso del programma per realizzare gli obiettivi previsti è di 700 milioni di FB (15,2 milioni di ECU), di cui 500 milioni di FB (10,9 milioni di ECU) per le specie d'acqua marina e 200 milioni di FB (4,3 milioni di ECU) per le specie d'acqua dolce.
L'aiuto nazionale previsto nell'arco del programma è di 56 milioni di FB (1,2 milioni di ECU), erogati in quote praticamente costanti.
La ripartizione degli investimenti tra le azioni summenzionate è stimata come segue:
- investimenti in fabbricati per la trasformazione e la refrigerazione: 350 milioni di FB,
- investimenti in attrezzature di trasformazione: 210 milioni di FB,
- investimenti in mezzi di trasporto e di altra natura: 140 milioni di FB.
Questi dati finanziari e la loro ripartizione tra i vari tipi di investimenti hanno valore puramente indicativo.
ALLEGATO II
CONCLUSIONI FINALI
1. La Commissione constata che il programma presentato dal governo belga, che delimita il quadro dei futuri interventi finanziari comunitari o nazionali, costituisce una base appropriata per lo sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.
A questo riguardo, la Commissione sottolinea che l'eventuale sviluppo della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse e tener conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per i settori della flotta peschereccia e dell'acquacoltura.
2. Dato che le misure strutturali relative alla ristrutturazione della flotta peschereccia e allo sviluppo dell'acquacoltura scadono alla fine del 1986, la Commissione si riserva di riesaminare il presente programma al momento opportuno, affinché le misure strutturali relative alla flotta peschereccia e all'aquacoltura previste per l'esercizio 1987 e successivi possano essere prese in considerazione in misura adeguata per quanto riguarda il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.
3. Per la trota e la carpa, la Commissione approva il programma soltanto a condizione che la previsione d'investimento garantisca un elemento apprezzabile di valore aggiunto nel prodotto finito.
La previsione suddetta deve essere accompagnata da un'analisi di mercato particolareggiata che dimostri l'esistenza di un mercato redditizio stabile per questi prodotti.
Per l'anguilla e il salmone, si richiama l'attenzione delle autorità belghe sullo sviluppo dell'allevamento di queste specie in altri Stati membri nella prospettiva di un'eventuale cambiamento della struttura d'importazione, caratterizzata attualmente da notevoli importazioni in provenienza dai paesi terzi.
4. Inoltre gli investimenti concernenti dei prodotti destinati al consumo umano e che non sono inclusi nell'allegato II del trattato, saranno esaminati tenendo conto, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 355/77. Tali prodotti dovranno comprendere una parte consistente di prodotti ittici.
5. Tenuto conto della situazione che attualmente caratterizza a livello comunitario il mercato delle conserve di sardine tradizionali, la Commissione precisa che, nella realizzazione dei presenti programmi, non dovrà essere erogato nessun aiuto a investimenti che comportino un aumento della capacità di produzione di questo tipo di prodotti.
6. La Commissione ricorda che le previsioni di investimento indicate nel presente programma non pregiudicano eventuali contributi finanziari comunitari.
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